Sentenza 19 febbraio 2013
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Il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto penale di condanna, per la sua natura di mezzo di impugnazione, deve essere convertito nell'opposizione prevista dall'art. 461 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2013, n. 22443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22443 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 19/02/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 415
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 37570/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HR AM N. IL 22/01/1955;
avverso il decreto n. 1090/2010 GIP TRIBUNALE di CUNEO, del 28/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG.
RILEVATO IN FATTO
RI EL, adducendo che gli era stata inflitta una pena illegale, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto penale di condanna emesso dai GIP del Tribunale di Cuneo in data 28.6.2011 con il quale è stato condannato alla pena di Euro 8.500 di ammenda (con possibilità di pagamento frazionato in trenta rate mensili) per il reato di trasporto di rifiuti speciali (materiale edile) in assenza di iscrizione all'albo dei gestori ambientali. Il Pubblico Ministero in sede ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., lett. b.
Come rimedio di cui può avvalersi un imputato avverso il decreto penale di condanna, il rito monitorio prevede, infatti, soltanto l'atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento stesso e a instaurare il contraddittorio tra le parti: la particolarità del rito e l'espressa previsione di uno specifico rimedio, portano a escludere la possibilità per l'imputato di proporre il ricorso per cassazione. Sul punto è pacifica la giurisprudenza di questa Corte.
2. Resta da valutare la possibilità di convertire il ricorso in opposizione applicando la regola dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Il Collegio ritiene di rivedere l'orientamento negativo espresso da qualche pronuncia anche di questa sezione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 29/02/2012 Cc. dep. 04/04/2012 Rv. 2S2238; cfr. altresì cass. Sezione 4 n. 3599/2010 RV. 246298). Ed infatti, poiché la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene che l'opposizione a decreto penale va inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni (tra le varie, Sez. 4, Sentenza n. 15041 del 09/03/2009 Ud. dep. 07/04/2009 Rv. 243217; Cass. Sez. 5, 10.12.2002 n. 10621 riv. 224701; Cass. Sez. 4, 25.6.2004 n. 40186;
Sez. 3, Sentenza n. 2029 del 28/05/1999 Cc. dep. 26/08/1999 Rv. 214346; Sez. 3, Ordinanza n. 1154 del 12/03/1996 Cc. dep. 11/04/1996 Rv. 204274), non appare plausibile operare una scissione tra le norme sulle impugnazioni applicabili (quanto alla sua presentazione, al rispetto di formalità e termini) e quelle non applicabili, come ritenuto dalla citata cass. 3599/2010, attraverso un percorso argomentativo estremamente restrittivo.
Invece, una interpretazione conforme ai principi costituzionali sull'esercizio concreto del diritto di difesa (art. 24) e sul giusto processo (art. 111) nonché a quelli contenuti nella Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (art. 6) induce senz'altro ad estendere la generalità delle norme che regolano le impugnazioni: di conseguenza, il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5 va esteso anche all'imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia comunque manifestato, seppur attraverso un rimedio non consentito dall'ordinamento (come il ricorso per cassazione), il chiaro intento di veder riesaminare il caso e rimuovere da un altro giudice il provvedimento che ritiene errato. Pertanto, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, anche nei caso di specie il ricorso per cassazione deve essere convertito In opposizione a decreto penale con conseguente trasmissione degli atti ai giudice a quo il quale ne valuterà la tempestività con riferimento alla data di notifica del decreto stesso.
P.Q.M.
Converte il ricorso per cassazione in opposizione al decreto penale di condanna e ne ordina la trasmissione al Tribunale di Cuneo. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013