Sentenza 26 maggio 2015
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Il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto penale di condanna, per la sua natura di mezzo di impugnazione, deve essere convertito nell'opposizione prevista dall'art. 461 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2015, n. 27209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27209 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/05/2015
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 844
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 6904/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO CO N. IL 27/07/1981;
avverso l'ordinanza n. 5450/2013 GIP TRIBUNALE di FORLÌ, del 18/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI ANDREA;
lette le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con eliminazione della sostituzione della pena detentiva irrogata in pena pecuniaria.
RITENUTO IN FATTO
1. MO CO ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Forlì in data 18.11.2013. L'esponente deduce l'erronea applicazione delle legge, in riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 53, osservando che, nel caso di specie, è stato travalicato il limite massimo di pena detentiva che può essere sostituita, ai sensi del richiamato art. 53, citata L. n. 689 del 1981. 2. Il procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con eliminazione della sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria.
L'esponente ha depositato memoria;
richiamati i precedenti scritti difensivi, la parte chiede la trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
Secondo un orientamento espresso dalla Corte regolatrice, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il decreto penale di condanna è inammissibile e non può essere convertito nell'opposizione prevista dall'art. 461 c.p.p., non appartenendo l'opposizione al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico. In tale ambito ricostruttivo, si osserva che il rito monitorio, prevede, quale unico rimedio avverso il decreto penale di condanna, l'atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento stesso e ad instaurare il contraddittorio tra le parti. E si rileva che neppure può darsi luogo alla conversione del ricorso in opposizione, in applicazione dall'art. 568 c.p.p., comma 5, giacché la conversione dell'impugnazione trova il suo fondamento, in sintonia con la "ratio" delle disposizioni che disciplinano i mezzi di impugnazione in senso tecnico, nella volontà del soggetto di sottoporre al vaglio del giudice dell'impugnazione le proprie doglianze in relazione alla decisione emessa all'esito di una valutazione di merito;
e che l'atto di opposizione - finalizzato invece ad instaurare il giudizio - non presenta siffatte connotazioni (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 45556 del 17/09/2013, dep. 12/11/2013, Rv. 257578).
In materia si registra, peraltro, un diverso orientamento che, pure muovendo dal condiviso rilievo circa la inammissibilità del ricorso immediato per cassazione avverso il decreto penale di condanna, giunge a rilevare la convertibilità del ricorso pure proposto (cfr. Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 22443 del 19/02/2013, dep. 24/05/2013, Rv. 255287).
Il ragionamento muove dalla considerazione della natura giuridica dell'opposizione a decreto penale, che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, va inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni. Tanto considerato, si osserva, allora, che non appare plausibile operare una scissione tra le norme sulle impugnazioni applicabili (quanto alla sua presentazione, al rispetto di formalità e termini) e quelle non applicabili, come ritenuto dall'orientamento restrittivo sopra ricordato.
Ritiene il Collegio di aderire al secondo orientamento, ribadendo che una interpretazione conforme ai principi costituzionali sull'esercizio concreto del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e sul giusto processo (art. 111 Cost.) nonché a quelli contenuti nella Convenzione EDU in ordine al diritto ad un processo equo (art. 6), induce senz'altro a privilegiare una lettura estensiva delle norme che regolano le impugnazioni: e che, di conseguenza, il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, va esteso anche all'imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia comunque manifestato, seppur attraverso un rimedio non consentito dall'ordinamento (come il ricorso per cassazione), il chiaro intento di veder riesaminare il caso e rimuovere da un altro giudice il provvedimento che ritiene vulnerato da violazione di legge, come nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 22443 del 19/02/2013, dep. 24/05/2013, cit.).
2. Pertanto, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, il ricorso in esame deve essere qualificato come opposizione a decreto penale, con conseguente trasmissione degli atti ai Tribunale di Forlì, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione a decreto penale dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015