Sentenza 21 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7959 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 07959/03 SEZIONE SECONDA CIVILE SPESE 4100121 6I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio - Presid e VELLA R.G.N. 10865/00 Cron. 17585 Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Roberto Mich 1 el consigliere- Rep. 2085 Consigliere Dott. Giovanni Ud. 17/01/03 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OV LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CIROTTI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COND. VIA SEGESTA 10 VIA ERACLE 3 ROMA, in persona dell'Amm.re pro tempore CI RE, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell'avvocato ENNIO TRANI, che la 2003 difende, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 1641/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Roberto udienza del 17/01/03 dal Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato NATOLI Giorgio, con delega dell'Avv.CIROTTI Vittorio depositata in udienza, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 novembre 1992 LE NO conveniva davanti al Tribunale di Roma il condominio di via Segesta 10, Via Eraclea 3, in Roma, di cui faceva parte, impugnando la deliberazione assunta dalla assemblea in data 27 ottobre 1992, con la quale era stata approvata a maggioranza una nuova tabella millesimale delle spese relative al riscaldamento ed erano state ripartite in base ad essa le spese relative al consuntivo del 1991/92 ed al preventivo 1992/93. Il condominio, costituitosi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Tribunale di Roma con sentenza in data 5 marzo 1998. Il condominio proponeva appello, che veniva parzialmente accolto dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 26 marzo 1999, la quale riteneva fondata la doglianza relativa alla mancata compensazione delle spese, in base alla natura della controversia, che riguardava l'interesse comune alla retta gestione ed avuto rituardoiguardo altresì, in concreto, al fatto che le tabelle millesimali impugnate erano state redatte dal tecnico incaricato secondo criteri preventivamente approvati da LE NO. 3 Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il condominio, che ha anche depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce che gli argomenti addotti dalla Corte di appello di Roma per giustificare la compensazione delle spese sono illogici. La "natura della controversia che riveste interesse comune alla retta gestione" avrebbe dovuto portare i giudici di merito a condannare il condominio al pagamento delle spese di giudizio, dal momento che la affermata invalidità della approvazione а maggioranza delle nuove tabelle millesimali non realizzava tale retta gestione. Del tutto irrilevante, poi, era la circostanza che le nuove tabelle millesimali fossero state redatte secondo criteri approvati da essa attuale ricorrente, dal momento che comunque era mancato il suo indispensabile consenso alla loro approvazione, a prescindere dal fatto che, come implicitamente riconosciuto dalla sentenza impugnata, era da dimostrare che tali criteri astratti fossero stati in concreto, rispettati. 4 Con il secondo motivo la ricorrente sostanzialmente deduce che il condominio, essendo risultato del tutto soccombente nel merito, doveva essere condannato al pagamento delle spese di giudizio. Il ricorso è infondato, in quanto, secondo la questa S.C., lacostante giurisprudenza di compensazione 10 la mancata compensazione) delle spee giudiziale costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito che non può essere sindacato in sede di legittimità. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro1.090,00 di cui euro 1.000,00 per onorari. Roma, 17 gennaio 2003 Piketри IL CANCELLIERE C1 AP RI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.1 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1CANCER 5