Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il decreto penale di condanna, né l'impugnazione proposta può essere convertita nell'opposizione di cui all'art. 461 cod. proc. pen., perchè l'opposizione non appartiene al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico. (Fattispecie in tema di ricorso presentato avverso la statuizione della confisca contenuta nel decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186 c.d.s.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2010, n. 14514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14514 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 24/02/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - N. 394
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 25724/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS FA N. IL 28/11/1987;
avverso il decreto n. 1489/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERRARA, del 01/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
BO FA ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ferrara in data 1 aprile 2009 con il quale è stato condannato alla pena di Euro 4.570,00 di ammenda - sostituita la pena detentiva dell'arresto con la corrispondente pena pecuniaria - per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per avere guidato in stato ebbrezza;
con il decreto di condanna, per la parte che in questa sede rileva, è stata altresì ordinata la confisca del veicolo in sequestro. Il ricorrente, richiamando un precedente della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 26548/08), deduce che il giudice non avrebbe potuto disporre la confisca con il decreto penale di condanna, trattandosi di statuizione che, in via di principio generale, potrebbe conseguire solo a sentenza di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., e non anche a decreto penale. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate. L'art. 186 C.d.S., comma 2, prevede espressamente che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, per il reato di cui alla lett. c), ed anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato stesso - ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2 - salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Trattasi, quindi di confisca obbligatoria.
Tanto premesso, per quel che riguarda la possibilità di disporre tale misura con il decreto penale di condanna, occorre fare riferimento alle norme che disciplinano il procedimento per decreto:
orbene, l'art. 460 c.p.p., comma 2, stabilisce espressamente, fra l'altro, che il giudice deve ordinare la confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p.p., comma 2. Stante l'espressa previsione normativa, alcun dubbio sussiste dunque circa la legittimità della statuizione con la quale venga disposta la confisca - in quanto obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2 - con il decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Per quel che riguarda il precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, giova evidenziare, per completezza argomentativa, che si tratta di situazione diversa posto che nell'art. 186 C.d.S. il richiamo all'art. 240 c.p., comma 2, è esplicito quanto alla natura obbligatoria della confisca di veicolo. Ciò posto, avendo il BO impugnato il decreto penale con il ricorso per cassazione, talune precisazioni (cfr. al riguardo, Sez. 4, n. 3599/2010, imp. Silvano) si impongono per quel che riguarda il rimedio di cui può avvalersi un imputato avverso il decreto penale di condanna. Il rito monitorio, prevede, quale unico rimedio avverso il decreto penale di condanna, l'atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento stesso e ad instaurare il contraddittorio tra le parti: la particolarità del rito e fa espressa previsione di uno specifico rimedio, portano ad escludere la possibilità per l'imputato di proporre il ricorso per cassazione. Vero è che nella giurisprudenza di questa Corte è stata affermata la legittimità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso il decreto penale di condanna ("ex plurimis", Sez. 4, n. 11358/08, RV. 238939); ma tale opzione ermeneutica trova fondamento in ragioni peculiari che riguardano esclusivamente l'ufficio del P.M. per il quale, a differenza dell'imputato, non è previsto alcun rimedio specifico, finalizzato a censurare eventuali statuizioni illegittime contenute nel decreto penale: donde la possibilità, per la sola Pubblica Accusa, di avvalersi del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.111 Cost., posto che il decreto penale è assimilato dal codice di rito alla sentenza di condanna. Ancora, giova evidenziare che, volendo ritenere ammissibile per l'imputato il ricorso per cassazione avverso il decreto penale di condanna, si perverrebbe ad un risultato in stridente contrasto con la stessa "ratio" del procedimento monitorio;
si finirebbe, infatti, con il consentire all'imputato, astenendosi dal proporre opposizione, di evitare il rischio di un trattamento sanzionatolo più rigoroso (la cui possibilità è espressamente prevista dall'art. 464 c.p.p., comma 4), e, nel contempo, di avvalersi di un diverso rimedio, il ricorso per cassazione, finalizzato a censurare una sola delle statuizioni contenute nel decreto penale. Nè può ipotizzarsi la possibilità della conversione del ricorso in opposizione in applicazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Non ignora il Collegio che questa Corte ha costantemente riconosciuto all'opposizione natura di mezzo di impugnazione. Trattasi, tuttavia, di opzione interpretativa che deve essere necessariamente armonizzata con la peculiarità del rito monitorio e con le finalità dell'atto di opposizione al decreto penale. L'atto di opposizione in argomento può essere assimilato ai mezzi di impugnazione nel senso che è destinato a rimuovere un provvedimento - che altrimenti diverrebbe definitivo - e, sotto tale profilo, è perciò soggetto, quanto alla sua presentazione, al rispetto di formalità e termini. Ma non può certo considerarsi concettualmente e tecnicamente mezzo di impugnazione a tutti gli effetti;
basti pensare che: 1) l'opposizione al decreto penale non ha alcun contenuto devolutivo da sottoporre al vaglio di un giudice di grado superiore chiamato ad un sindacato giurisdizionale relativamente ad una decisione intervenuta all'esito di un giudizio svoltosi nel contraddittorio tra le parti;
2) l'opposizione è rivolta allo stesso giudice che ha emesso il decreto penale di condanna e - segnando la fuoriuscita dal rito monitorio e l'ingresso in altro tipo di rito (sul punto cfr. Sez. 2, n. 23263 del 22/04/2004 Cc. - dep. 18/05/2004 - Rv. 229706) - mira solo a rimuovere il decreto stesso e ad instaurare un contraddittorio fino a quel momento del tutto assente: l'art. 464 c.p.p. è titolato "giudizio conseguente all'opposizione"; 3) con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. (art. 461 c.p.p., comma 3, e art. 464 c.p.p., comma 1): solo in mancanza di tale richiesta, l'imputato poi non può più chiedere nel giudizio conseguente all'opposizione uno dei riti alternativi, ne' presentare domanda di oblazione): l'opposizione al decreto penale costituisce l'atto formale indispensabile per l'avvio del giudizio e per la revoca (art. 464 c.p.p., comma 3) del decreto penale (se non è proposta opposizione nel termine di quindici giorni, stabilito a pena di inammissibilità, o se l'opposizione è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto penale ne ordina l'esecuzione):
atto formale, con il quale, come detto, può anche essere formulata la richiesta del rito alternativo (ove il pubblico ministero, nel termine stabilito, non abbia espresso il consenso all'applicazione della pena richiesta dall'imputato, ovvero nel caso in cui l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato); 4) a seguito dell'opposizione, il giudice può applicare anche una pena diversa e più grave rispetto a quella fissata con il decreto penale di condanna, nonché revocare i benefici eventualmente già concessi (art. 464 c.p.p., comma 4); viceversa, nel giudizio di appello, quando appellante è il solo imputato, il giudice di secondo grado non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, in forza del divieto della "reformatio in pejus" di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3; 5) contestualmente all'opposizione al decreto penale, può essere richiesta, sussistendone i presupposti, l'oblazione (art. 464 c.p.p., comma 2): il che non è consentito nel giudizio di appello, stante lo sbarramento posto dagli artt. 162 e 162 bis c.p.p.. La conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5 - pur nell'interpretazione estensiva di tale norma fornita dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza BO (fondata sulla necessità di salvaguardare comunque la voluntas impugnationis) - trova evidentemente il suo fondamento, in sintonia con la "ratio" delle disposizioni che disciplinano i mezzi di impugnazione in senso tecnico, nella volontà del soggetto di sottoporre al vaglio del giudice dell'impugnazione le proprie doglianze in relazione alla decisione emessa all'esito di una valutazione di merito: orbene, come si è detto, l'atto di opposizione - finalizzato invece ad instaurare il giudizio - non presenta siffatte connotazioni.
Nè può valere, ai fini della convertibilità del ricorso per cassazione in opposizione al decreto penale, evocare lo schema disegnato dal legislatore per il procedimento di esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere in ordine ad una delle questioni elencate nell'art. 676 c.p.p., comma 1, procede a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4, e provvede quindi, senza formalità, con ordinanza;
avverso tale provvedimento è espressamente previsto il rimedio dell'opposizione dinanzi allo stesso giudice il quale è chiamato ad una sorta di "riesame" del provvedimento oggetto dell'opposizione, con piena cognizione delle doglianze dedotte, procedendo a norma dell'art. 666 c.p.p. e decidendo quindi, all'esito di udienza camerale, con ordinanza contro la quale è previsto il ricorso per cassazione;
lo stesso art. 666 c.p.p. stabilisce, al comma 6, che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti la corte di cassazione. Di tal che, nel caso di ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione (in prima istanza) a norma dell'art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4, sono ben ravvisabili i presupposti per la conversione del ricorso in opposizione onde rendere possibile (nell'ottica della salvaguardia della "voluntas impugnationis") quella seconda valutazione di merito normativamente ed esplicitamente prevista: situazione procedurale, come si vede, del tutto diversa rispetto a quella che scaturisce dalla opposizione al decreto penale di condanna.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010