Sentenza 17 settembre 2013
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il decreto penale di condanna è inammissibile e non può essere convertito nell'opposizione prevista dall'art. 461 cod. proc. pen., non appartenendo l'opposizione al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2013, n. 45556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45556 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 17/09/2013
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1198
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 16944/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA EL n. il 13.09.19849.02.1945;
avverso l'ordinanza N. 4725/2012 del Tribunale di Genova del 19.03.2013;
Visti gli atti, il decreto penale ed il ricorso;
Udita in UDIENZA CAMERALE del 17 settembre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
Lette le conclusione del Procuratore Generale nella persona del Dott. GERACI Vincenzo, che chiede di rimettere, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti al competente GIP.
FATTO E DIRITTO
RA EL ricorre in Cassazione avverso la declaratoria di esecutività in data 19.03.2013 del decreto penale n. 754 del 7.05.2012 pronunziata dal Tribunale di Genova per intervenuta rinunzia dell'opposizione formulata personalmente dall'imputato in udienza, nonché avverso lo stesso decreto penale indicato. Con un unico motivo si eccepisce la nullità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e si solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., in relazione agli artt. 3 e 7 Cost.. Si espone che sussiste dubbio circa la legittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, nella parte in cui precluderebbe la possibilità di accedere alla sanzione del lavoro di pubblica utilità in ogni caso di incidente stradale commesso in stato di ebbrezza a prescindere dalla valutazione in concreto della gravità del danno derivante dal sinistro e del grado di colpa dell'imputato.
Il rito monitorio, prevede, quale unico rimedio avverso il decreto penale di condanna, l'atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento stesso e ad instaurare il contraddittorio tra le parti:
la peculiarità del rito e la espressa previsione di uno specifico rimedio, portano ad escludere la possibilità per l'imputato di proporre il ricorso per cassazione. Vero è che nella giurisprudenza di questa Corte è stata affermata la legittimità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso il decreto penale di condanna ("ex plurimis", Sez. 4^, n. 11358108, RV. 238939); ma tale opzione ermeneutica trova fondamento in ragioni particolari che riguardano esclusivamente l'ufficio del P.M. per il quale, a differenza dell'imputato, non è previsto alcun rimedio specifico, finalizzato a censurare eventuali statuizioni illegittime contenute nel decreto penale: donde la possibilità, per la sola Pubblica Accusa, di avvalersi del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Ancora, giova evidenziare che, aderendo alla tesi del ricorrente, si perverrebbe ad un risultato in stridente contrasto con la stessa "ratio" del procedimento monitorio;
si finirebbe, infatti, con il consentire all'imputato, astenendosi dai proporre opposizione, di evitare il rischio di un trattamento sanzionatorio più rigoroso (la cui possibilità è espressamente prevista dall'art. 464, comma 4), e, nel contempo, di avvalersi di un diverso rimedio, il ricorso per cassazione, finalizzato a censurare soltanto una delle statuizioni contenute nel decreto penale.
Nè può accedersi alla tesi, prospettata dal Procuratore Generale presso questa Corte con la sua requisitoria scritta, circa la possibilità della conversione del ricorso in opposizione in applicazione dall'art. 568 c.p.p., comma 5. Non ignora il Collegio che questa Corte ha costantemente riconosciuto all'opposizione natura di mezzo di impugnazione.
Trattasi, tuttavia, di opzione interpretativa che deve essere necessariamente armonizzata con la particolarità del rito monitorio e con le finalità dell'atto di opposizione al decreto penale. L'atto di opposizione in argomento può essere assimilato ai mezzi di impugnazione nel senso che è destinato a rimuovere un provvedimento che altrimenti diverrebbe definitivo e, sotto tale profilo, è perciò soggetto, quanto alla sua presentazione, al rispetto di formalità e termini. Ma non può certo considerarsi concettualmente mezzo di impugnazione a tutti gli effetti;
basti pensare che: 1) l'opposizione al decreto penale non ha alcun contenuto devolutivo da sottoporre al vaglio di un giudice chiamato ad un sindacato giurisdizionale relativamente ad una decisione intervenuta all'esito di una valutazione di merito;
2) l'opposizione - segnando la fuoriuscita dal rito monitorio e l'ingresso in altro tipo di rito (sul punto cfr. Sez. 2^, n. 23263 del 2210412004 Cc. - dep. 1810512004 Rv. 229706) - mira solo a rimuovere il decreto stesso e ad instaurare un contraddittorio fino a quel momento del tutto assente:
l'art. 464 c.p.p. è titolato "giudizio conseguente all'opposizione";
3) con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. (solo in mancanza di tale richiesta, l'imputato poi non può
più chiedere nel giudizio conseguente all'opposizione uno dei riti alternativi, ne' presentare domanda di oblazione); 4) a seguito dell'opposizione, il giudice può applicare anche una pena diversa e più grave rispetto a quella fissata con il decreto penale di condanna, nonché revocare i benefì ci eventualmente già concessi (art. 464 c.p.p., comma 4); viceversa, nel giudizio di appello, quando appellante è il solo imputato, il giudice di secondo grado non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, in forza dei divieto della "reformatio in pejus" di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3; 5) contestualmente all'opposizione al decreto penale può essere richiesta, sussistendone i presupposti, l'oblazione (art. 464 c.p.p., comma 2); il che non è consentito nel giudizio di appello, stante lo sbarramento posto dagli artt. 162 e 162 bis c.p.p.. La conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, - pur nell'interpretazione estensiva di tale norma fornita dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza RA (fondata sulla necessità di salvaguardare comunque la "voluntas impugnationis") - trova evidentemente il suo fondamento, in sintonia con la "ratio" delle disposizioni che disciplinano i mezzi di impugnazione in senso tecnico, nella volontà del soggetto di sottoporre al vaglio del giudice dell'impugnazione le proprie doglianze in relazione alla decisione emessa all'esito di una valutazione di merito: orbene, come si è detto, l'atto di opposizione - finalizzato invece ad instaurare il giudizio - non presenta siffatte connotazioni.
Nè può valere, ai fini della convertibilità del ricorso per cassazione in opposizione al decreto penale, evocare lo schema disegnato dal legislatore per il procedimento di esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere in ordine ad una delle questioni elencate nell'art. 676 c.p.p., comma 1, procede a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4 e provvede quindi, senza formalità, con ordinanza;
avverso tale provvedimento è espressamente previsto il rimedio dell'opposizione dinanzi allo stesso giudice il quale è chiamato ad una sorta di "riesame" dei provvedimento oggetto dell'opposizione, con piena cognizione delle doglianze dedotte, procedendo a norma dell'art. 666 c.p.p. e decidendo quindi, all'esito di udienza camerale, con ordinanza contro la quale è previsto il ricorso per cassazione;
lo stesso art. 666 c.p.p., stabilisce, al sesto comma, che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti la corte di cassazione. Di tal che, nel caso di ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione (in prima istanza) a norma dell'art. 676, comma 1 e art. 667, comma 4, sono ben ravvisabili i presupposti per la conversione del ricorso in opposizione onde rendere possibile (nell'ottica della salvaguardia della "voluntas impugnationis") quella seconda valutazione di merito normativamente ed esplicitamente prevista: situazione procedurale, come si vede, del tutto diversa rispetto a quella che scaturisce dalla opposizione al decreto penale di condanna.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 17 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2013