Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1777
CASS
Sentenza 8 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'assegno di invalidità l'invalido ultracinquantacinquenne (ma non ancora sessantacinquenne) non può provare lo stato di incollocazione al lavoro con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge n. 15 del 1968, atteso che, in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1777
    Data del deposito : 8 febbraio 2001

    Testo completo