Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'assegno di invalidità l'invalido ultracinquantacinquenne (ma non ancora sessantacinquenne) non può provare lo stato di incollocazione al lavoro con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge n. 15 del 1968, atteso che, in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AS AN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 499/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 25/02/98 R.G.N. 752/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 10 maggio 1994, FR CA adiva il Pretore di Lecce perché fosse riconosciuto il suo diritto alla pensione di inabilità, negato in sede amministrativa. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore con sentenza del 22 ottobre 1996 rigettava la domanda. A seguito di gravame dell'assicurato il Tribunale di Lecce con sentenza del 25 febbraio 1998, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava il diritto della CA all'assegno di invalidità con decorrenza dal 1 febbraio 1995, e per l'effetto condannava il Ministero al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 16, comma 6, l. 412/1991 dal giorno della maturazione del diritto, e condannava il Ministero al pagamento della metà delle spese dei due gradi, dichiarando compensata la restante metà. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale riteneva che la CA fosse invalida all'80%, condividendo sul punto la consulenza medico legale, espletata in primo grado, che riteneva condivisibile nella diagnosi nonché nelle patologie riscontrate (cardiopatia, scleroipertensiva, poliartrosi con lombosciatalgia destra, sindrome ansioso-depressiva ed incontinenza urinaria di lieve entità). Non sussistendo, quindi, mancanza del requisito reddituale, all'assicurata andava riconosciuto l'assegno di invalidità anche se la stessa aveva richiesto la pensione di invalidità, dovendosi ritenere che quest'ultima domanda contenesse per la sua ampiezza quella relativa all'assegno di invalidità.
Avverso tale domanda il Ministero propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo.
FR CA non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Sostiene il ricorrente che, per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità non è richiesto soltanto il requisito sanitario con il superamento di una certa soglia invalidante ma anche il requisito c.d. socio-economico (possesso di un reddito entro un certo limite, incollocabilità, insussistenza di situazioni di incompatibilità) la cui prova fa carico al soggetto che chiede la prestazione(art. 2697 c.c.). Con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Ribadisce il Ministero con detta censura l'insussistenza del requisito socio- economico, evidenziando che la decisione appellata aveva ritenuto raggiunta la prova del requisito c.d. socio-economico sul presupposto della presentazione di dichiarazione di responsabilità della parte, omettendo inoltre qualsiasi esame sul requisito della c.d. incollocazione, la cui prova f per ultrecinquantacinquenni, poteva essere sostituita con la dimostrazione dello stato di disoccupazione e/o non occupazione, da fornirsi dall'invalido con gli ordinari mezzi di prova ivi comprese le presunzioni. Prova che però non era stata. però, in alcun modo fornita non essendo stato prodotto in giudizio alcuna attestazione sul mancato svolgimento di attività lavorativa. I due motivi di censura da esaminarsi congiuntamente, per importare la risoluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno accolti per quanto di ragione.
Questa Corte ha ripetutamente statuito che ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità la "incollocazione al lavoro" - che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione - assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età(e non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche (a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, ma essendo comunque necessaria, in questo caso, la presentazione della domanda di iscrizione nelle predette liste non potendosi supplire alla mancanza di tale elemento con la prova dello stato di disoccupazione). Con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) - che non hanno diritto all'iscrizione nelle suddette liste - l'"incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione, ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa, e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido(la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento (cfr. ex plurimis: Cass. 8 giugno 2000 n. 7820; Cass. 3 giugno 2000 n. 7432). Altro principio affermato da questa Corte è quello secondo cui il requisito reddituale - al pari della incollocazione al lavoro e della capacità lavorativa - rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione(la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno e la cui mancanza - per riguardare, appunto, un elemento necessario alla fattispecie costitutiva del diritto - può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità)(cfr. ex plurimis : Cass. 16 aprile 1994 n. 3628; Cass. 26 luglio 1990 n. 7548). Alla stregua di quanto sinora detto, per l'invalido ultracinquantacinquenne lo stato di incollocazione deve intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa ( e quindi come stato dal quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità) e che detto stato deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.( cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit. ) Il che - è opportuno precisare - deve essere fatto anche per la mancanza di pensioni, assegni o ulteriori redditi impeditivi dell'attribuzione della pensione di inabilità o dell'assegno mensile( cfr. per il requisito economico art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, l. n. 118 del 1971). orbene, il Tribunale nella sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato intorno alla sussistenza del requisito socio-reddituale. A tale riguardo va evidenziato che, come ha sostenuto il Ministero in ricorso, tale requisito non può essere provato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure indiziario può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda- o dell'eccezione (cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 l. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa,
nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato (cfr. in motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit. ). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perché riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscerle efficacia probatoria(anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni (cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Per i motivi esposti la sentenza impugnata va, dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati.
Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio (di cassazione)alla Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001