Sentenza 20 novembre 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi di provvedimento di sequestro conservativo disposto nel procedimento penale in favore delle parti civili su beni già sottoposti ad analogo sequestro in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in autonomo procedimento contabile, il predetto Ministero non è legittimato a proporre richiesta di riesame, deducendo il pericolo che i beni sequestrati non siano tali da garantire tutti i creditori, trattandosi di soggetto portatore di un interesse di mero fatto, privo di tutela giuridica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2014, n. 52708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52708 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/11/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2225
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO GI - rel. Consigliere - N. 33554/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU UI N. IL 25/11/1961;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
PETRICONE GIOVANNA N. IL 05/03/1966;
avverso l'ordinanza n. 461/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 30/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UI GIOVANNI LOMBARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore avv. Tortora Fabio, per l'Avvocatura dello Stato, e l'avv. Petrucci Luca, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza del 2.5.2014, il Tribunale di Roma, nel condannare - tra gli altri - SI GI alle pene di giustizia per i delitti di appropriazione indebita e calunnia nonché al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) in favore delle parti civili costituite Associazione "Democrazia è Libertà-La Margherita" (in persona del suo legale rappresentante protempore) e RU NC, dispose - a norma del combinato disposto dell'art. 323 c.p.p., comma 4 e art. 316 c.p.p. - che sui beni sottoposti a sequestro preventivo fosse mantenuto il sequestro "a garanzia delle restituzioni e del risarcimento dei danni derivanti dai suddetti reati", convertendo così il sequestro preventivo in sequestro conservativo.
Avverso tale statuizione furono presentate richieste di riesame da SI GI, da TR IO e dal Ministero della Finanze. Con ordinanza del 30.6.2014, il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile per tardività la richiesta di riesame presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigettò le richieste di riesame proposte da SI GI e da TR IO. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione - ciascuno per proprio conto - SI GI, TR IO e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. SI GI propone diversi motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 316 e 323 in relazione all'art. 178 c.p.p.. lett. b). Deduce, in particolare, che il Tribunale avrebbe disposto il sequestro conservativo in mancanza di richiesta della parte civile, essendo stata una precedente istanza della stessa rigettata e non reiterata, con conseguente nullità sul punto del provvedimento impugnato.
La censura è manifestamente infondata.
Va osservato che, con ordinanza del 20.11.2013 emessa nel corso del dibattimento di primo grado, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di sequestro conservativo presentata dalle parti civili, per la ragione che "il sequestro è stato richiesto con riguardo a beni già sottoposti a vincolo cautelare in virtù di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca". Ciò premesso, va ricordato che il sequestro preventivo si estingue con la sentenza di proscioglimento ove non sia disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., e che esso può essere convertito in sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 323 c.p.p., comma 4 solo in caso di condanna e a richiesta del pubblico ministero o della parte civile.
Sul punto, va richiamato il principio di diritto enunciato da questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui il sequestro preventivo disposto sui beni dell'imputato - ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, - può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del pubblico ministero o della parte civile esclusivamente nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna (Sez. 2, n. 16608 del 08/04/2011 Rv. 250111). Orbene, come correttamente ritenuto dal Tribunale del riesame, la richiamata ordinanza del 20.11.2013 va intesa nel senso che non potevasi adottare il sequestro conservativo in quella fase del procedimento, essendo il dibattimento ancora in corso e potendo in quel momento vigere solo il sequestro preventivo.
Il rigetto della istanza di conversione del sequestro, pronunciata dal Tribunale, va intesa - in sostanza - come un rigetto "allo stato degli atti", in attesa della sentenza che avrebbe definito il giudizio penale.
Pertanto, risulta legittima la statuizione con la quale il Tribunale ha disposto la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, accogliendo la originaria istanza della parte civile (mai revocata), una volta verificatosi il presupposto - la sentenza di condanna - cui la possibilità della conversione era condizionata.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, il difensore del SI deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 185 e 316 c.p.p., con riferimento alla L. n. 515 del 1993, art. 11. Deduce, in particolare, che la parte civile - il disciolto Partito "Democrazia è Libertà-La Margherita" - non sarebbe titolare di un diritto al risarcimento del danno (spettando tale diritto solo al Ministero delle Finanze), per cui il Tribunale non avrebbe potuto disporre il sequestro conservativo in suo favore.
Anche questa censura è manifestamente infondata
Con la sentenza di primo grado, il SI è stato condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile "Democrazia è Libertà-La Margherita". Dunque, il diritto della parte civile al risarcimento dei danni è stato riconosciuto dal giudice, con conseguente legittimazione della stessa parte civile - ai sensi dell'art. 323 c.p.p., comma 4 - a chiedere il sequestro conservativo dei beni in suo favore.
2.3. Col terzo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., n. 3 e art. 316 c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Questa censura è inammissibile sia perché trattasi di censura nuova, in quanto non ha costituto oggetto della richiesta di riesame (come peraltro rilevato nell'ordinanza impugnata), sia perché essa - in ogni caso - si sostanzia in una critica avverso la motivazione con la quale il Tribunale ha giustificato l'adozione del sequestro conservativo.
Sul punto, va ricordato che, contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro (preventivo, conservativo o probatorio), il ricorso per cassazione è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325 c.p.p., comma 1), e non - invece - per vizi della motivazione, neppure nella forma della illogicità manifesta;
pur dovendosi includere nella nozione di violazione di legge non solo gli "errores in iudicando" o quelli "in procedendo", ma anche la mancanza o la mera apparenza della motivazione, in quanto esse determinano la violazione della norma che impone l'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali (Cass., Sez. Un., n. 25080 del 28/05/2003 Rv. 224611; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692).
Orbene, nel caso di specie, a fronte dell'ampia motivazione con la quale il Tribunale ha giustificato il proprio provvedimento (richiamando "la già dimostrata capacità del SI di svolgere operazioni economiche all'estero e la mancanza di resipiscenza in precedenza segnalata"), deve con certezza escludersi che ricorra quella apparenza della motivazione che legittimerebbe l'intervento di questa Corte suprema. Ne deriva l'inammissibilità della censura.
3. Anche TR IO propone diversi motivi di ricorso.
3.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso della TR corrispondono al primo e al terzo motivo di ricorso del SI e vanno decisi allo stesso modo, alla stregua di quanto detto sopra ai par.
2.1. e 2.3. ai quali si rinvia.
3.3. Col terzo motivo di ricorso, la TR deduce poi l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., n. 3 e art. 316 c.p.p., n.
2. Deduce, in particolare, che gli investimenti mobiliari presso Allianz Bank S.p.A., essendo intestati ad essa TR, non avrebbero potuto essere sottoposti a sequestro, essendo stata peraltro la posizione di essa ricorrente definita con sentenza di patteggiamento che aveva escluso la confisca. La censura è manifestamente infondata.
Secondo il principio di diritto dettato da questa Corte, dal quale non v'è ragione per discostarsi, in tema di sequestro conservativo, ai fini dell'appartenenza di beni mobili ed immobili all'imputato evocata dall'art. 316 c.p.p., non rileva la loro formale intestazione, ma la circostanza che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 2, n. 44660 del 15/10/2010 Rv. 248942; Sez. 6, n. 21940 del 02/04/2003 Rv. 226043). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha spiegato - con motivazione incensurabile in sede di legittimità - come le polizze della Allianz Bank S.p.A. intestate alla TR fossero in realtà pacificamente del SI (come da quest'ultimo riconosciuto in sede di interrogatorio dinanzi al P.M.); si tratta, in altre parole, di una intestazione fittizia, che legittima il sequestro conservativo dei detti beni mobili.
4. Infine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, propone otto motivi di ricorso. Con i primi tre motivi di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 125, 318 e 324 c.p.p.. Deduce, in particolare, l'errore in cui sarebbe caduto il Tribunale di Roma nel ritenere la tardività della richiesta di riesame da esso proposta, sul presupposto che il termine per la proposizione dell'impugnazione fosse decorso dalla pronuncia della sentenza di primo grado. Secondo il ricorrente, il Ministero, non essendo parte civile costituita nel processo penale contro il SI, nulla poteva sapere del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Roma;
tale provvedimento sarebbe stato conosciuto dal Ministero solo a seguito di una comunicazione inviata via PEC dai legali del SI il 20.5.2014; con la conseguenza che la richiesta di riesame, proposta il 28.5.2014, sarebbe stata proposta tempestivamente, entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 324 c.p.p.. Le censure appena illustrate e le altre censure proposte sono inammissibili nei termini che seguono.
Va innanzitutto riconosciuto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non essendo stato parte del procedimento penale, non ha avuto modo di avere legale conoscenza del sequestro conservativo dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado. Pertanto, non avrebbe potuto il Tribunale del riesame far decorrere il termine di dieci giorni di cui all'art. 324 c.p.p. dalla lettura del dispositivo della sentenza, dovendo tale termine farsi decorrere dalla effettiva conoscenza del provvedimento di sequestro. Avendo il Ministero provato la data in cui ha avuto conoscenza del sequestro, la richiesta di riesame risulta proposta nel termine di legge.
Va tuttavia rilevato che il Tribunale del riesame, dopo aver ritenuto intempestivo il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, lo ha poi esaminato nel merito e lo ha ritenuto infondato, sul presupposto della piena compatibilità tra il sequestro conservativo disposto in favore delle parti civili del procedimento penale e quello disposto, in sede di procedimento contabile, dalla Corte dei Conti in favore del detto Ministero.
Avverso tale statuizione si rivolgono le censure svolte dal ricorrente Ministero nei motivi di ricorso successivi al terzo. E tuttavia, tali censure non possono essere prese in esame dalla Corte, risultando il ricorso per cassazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (come - d'altra parte - la precedente richiesta di riesame) inammissibile per difetto di legittimazione. E infatti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze difetta di legittimazione a prendere parte al procedimento penale (legitimatio ad causam), non rientrando tra i soggetti (P.M. e parti civili) che, ai sensi dell'art. 316 c.p.p. e art. 323 c.p.p., comma 4, sono legittimati a chiedere il sequestro conservativo e a dolersi del provvedimento che lo disponga o che lo deneghi.
È ben vero che l'art. 318 c.p.p. ammette a proporre istanza di riesame chiunque vi abbia interesse. Tuttavia, il terzo legittimato a ricorrere è colui che ha un interesse giuridicamente tutelato all'impugnazione, in quanto titolare di un diritto reale (di godimento o di garanzia) sui beni oggetto del sequestro;
non colui che ha un interesse di mero fatto.
Nel caso di specie, il Ministero, non risultando titolare di alcun diritto reale sui beni sequestrati, non costituisce terzo giuridicamente interessato e - come tale - legittimato a reagire avverso il disposto sequestro.
In realtà, l'interesse del Ministero a reagire avverso il sequestro conservativo disposto dal giudice penale in favore delle parti civili è un interesse di mero fatto, privo di tutela giuridica, discendendo esso meramente dal concorso tra il sequestro disposto in sede penale (in favore delle parti civili) e il sequestro disposto in sede di procedimento contabile (in favore del Ministero) e dal conseguente pericolo che i beni sequestrati non siano tali da garantire tutti i creditori.
D'altra parte, il sequestro disposto dalla Corte dei Conti non è incompatibile con quello conservativo disposto dal giudice penale: si tratta di due misure cautelari patrimoniali che possono convivere tra loro a tutela dei rispettivi crediti, nei diversi ambiti di giurisdizione.
In altri termini, il credito vantato dal Ministero - avendo natura erariale - non è dipendente dai reati in ordine ai quali si è proceduto e non è azionabile in sede penale, potendo esso ottenere tutela giuridica solo dinanzi al giudice contabile;
il sequestro conservativo disposto in sede penale, d'altra parte, non interferisce giuridicamente (ma solo in via di mero fatto) con l'analogo sequestro disposto in sede contabile;
cosicché il Ministero dell'Economia e delle Finanze difetta di legittimazione ad intervenire nel processo penale.
Il difetto di legittimazione del Ministero comporta l'inammissibilità del ricorso e di tutte le censure con esso proposte.
5. In definitiva, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private li hanno proposti vanno condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuna - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili i ricorsi di tutte le parti e condanna i ricorrenti SI e TR al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 20 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014