Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/1999, n. 11273
CASS
Sentenza 24 maggio 1999

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In materia di tutela delle acque dall'inquinamento l'equiparazione del depuratore comunale ad uno scarico produttivo agli effetti dell' art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319 non si giustifica ne' sul piano formale, perché l'art. 6, comma 2, del D.L. 17 marzo 1995 n. 79, convertito con legge 17 maggio 1995 n. 172, aggiungendo un ultimo comma al citato art. 21, ha equiparato, assoggettandoli a sanzione amministrativa, gli scarichi civili e quelli delle pubbliche fognature (equiparazione cui fa riscontro la contrapposizione, sotto il profilo dell'inosservanza dei limiti di accettabilità, con gli scarichi produttivi, per i quali soltanto è comminata la sanzione penale); ne' su quello sostanziale, in quanto ai fini della distinzione tra un tipo e l'altro di scarico non rileva il modo di gestione, ma la natura di esso, che ne giustifica l'assimilabilità, stante la circostanza che lo scarico fognario convoglia abitualmente scarichi civili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/1999, n. 11273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11273
    Data del deposito : 24 maggio 1999

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