Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento l'equiparazione del depuratore comunale ad uno scarico produttivo agli effetti dell' art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319 non si giustifica ne' sul piano formale, perché l'art. 6, comma 2, del D.L. 17 marzo 1995 n. 79, convertito con legge 17 maggio 1995 n. 172, aggiungendo un ultimo comma al citato art. 21, ha equiparato, assoggettandoli a sanzione amministrativa, gli scarichi civili e quelli delle pubbliche fognature (equiparazione cui fa riscontro la contrapposizione, sotto il profilo dell'inosservanza dei limiti di accettabilità, con gli scarichi produttivi, per i quali soltanto è comminata la sanzione penale); ne' su quello sostanziale, in quanto ai fini della distinzione tra un tipo e l'altro di scarico non rileva il modo di gestione, ma la natura di esso, che ne giustifica l'assimilabilità, stante la circostanza che lo scarico fognario convoglia abitualmente scarichi civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/1999, n. 11273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11273 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Giovanni PIOLETTI Presidente del 24/5/1999
Dr. SE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dr. Pierluigi ONORATO Consigliere N. 1910
Dr. Antonio MORGIGNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 42593/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D'IO EP, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Pretore di Latina - Fondi 1^ luglio 1998 n. 192 che l'ha dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 21 c. 3 L. 1976 n. 319, accertato in Sperlonga il 7 maggio 1994, e condannato alla pena, sospesa, di L. 10 milioni di ammenda. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. P. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Eduardo SCARDACCIONE, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
Sentita l'arringa dell'avv. Marsilio CASALE, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata, per avere, quale legale rappresentante del Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci, gestore del depuratore del Comune di Sperlonga, versato liquami civili senza previa idonea depurazione, contenenti residui di coliformi e streptococchi in misura superiore ai limiti di accettabilità, SE D'OS propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione della L. 1995 n. 172, perché il Pretore ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la depenalizzazione intervenuta per il reato contestato relativamente agli scarichi civili, assimilando il depuratore comunale a uno scarico produttivo, in contrasto con il sistema della L. 1976 n. 319, che anche nell'ultimo comma dell'art. 21 assimila gli scarichi civili e quelli delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione;
inoltre il Giudice di merito non ha tenuto conto che nel depuratore confluivano solo scarichi civili per cui i limiti di accettabilità erano quelli previsti dalla tabella C) e non della tabella A);
2. erronea applicazione della legge penale, in quanto il superamento dei limiti tabellari non è reato necessariamente permanente e nel caso di specie l'istruttoria ha chiarito che tale superamento si era verificato temporaneamente per un guasto, poi riparato, dovuto alla rottura della vasca di ossidazione, per cui termine prescrittivo decorre dalla data del prelievo, 28 febbraio 1994, ed è quindi decorso;
3. erronea applicazione della legge penale in quanto il Consorzio degli Aurunci, del quale il ricorrente è presidente, è un ente pubblico con amplissima competenza territoriale, nel quale il presidente ha funzioni di indirizzo e coordinamento, mentre la gestione tecnica del servizio fognature è affidata a dirigenti che sono tecnici ed hanno autonomia funzionale per delega espressa all'espletamento delle funzioni;
pertanto mancavano i presupposti per imputare il fatto al presidente del consorzio.
Preliminarmente si deve registrare il compiuto decorso del periodo prescrittivo triennale, aumentato della metà per le interruzioni ex art. 160 c.p., dal 7 maggio 1994, data della commissione del fatto, per cui la prescrizione si è verificata il 7 novembre 1998. Deve, quindi, ritenersi fondato sotto questo profilo il secondo motivo d'impugnazione, sia pur con rettifica della data del commesso reato. Prevale tuttavia sulla causa estintiva, ai sensi dell'art. 129 c. 2 c.p.p., la causa di non punibilità eccepita col primo motivo d'impugnazione, laddove si lamenta l'equiparazione dello scarico del depuratore comunale a uno scarico produttivo.
In effetti, l'equiparazione del depuratore comunale a uno scarico produttivo agli effetti dell'art. 21 c. 3 L. 10 maggio 1976 n. 319 non si giustifica ne' sul piano formale, perché l'art. 6 c. 2 D.L. 17 marzo 1995 n. 79, conv. in L. 17 maggio 1975 n. 172, aggiungendo un ultimo comma al citato art. 21 L. 1976 n. 319, ha equiparato, assoggettandoli a sanzione amministrativa, gli scarichi civili e quelli delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione: equiparazione cui fa riscontro la contrapposizione, sotto il profilo dell'inosservanza dei limiti di accettabilità, con gli scarichi produttivi, per i quali soltanto è comminata la sanzione penale;
ne' su quello sostanziale, in quanto ai fini della distinzione tra un tipo e l'altro di scarico non rileva il modo di gestione, se, cioè, lo scarico corrisponda a un servizio condotto in forma organizzata, ma è la natura di esso che decide dell'assimilabilità, giustificata dalla circostanza che lo scarico fognario convoglia abitualmente scarichi civili.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo d'impugnazione deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 1999