Sentenza 15 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, ai fini dell'appartenenza di beni mobili ed immobili all'imputato evocata dall'art. 316 cod. proc. pen., non rileva la loro formale intestazione, ma la circostanza che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi.
Commentario • 1
- 1. Il trust solo “formale” non salvahttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2010, n. 44660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44660 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 15/10/2010
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1403
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 10802/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \C IT N. IL *22/12/1942*;
avverso l'ordinanza n. 3/2010 TRIB. LIBERTÀ di PARMA, del 11/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Aricò Giovanni del foro di Roma e l'avv. Luca Sirotti del foro di Bologna che chiedono l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IT @Chiesi\ ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Parma in data 9 febbraio 2010, proc. n. 03/2010, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Parma in data 21 dicembre 2009 delle opere oggetto di sequestro in data 5, 10,11 e 15 dicembre 2009, nell'ambito del proc. pen. n. 2395/05. A sostegno dell'impugnazione deduce:
a) Erronea interpretazione dell'art. 316 c.p.p., mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla legittimità del sequestro conservativo ed alla proprietà di alcuni quadri. b) Erronea interpretazione dell'art. 316 c.p.p., mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla legittimità del sequestro conservativo ed alla sussistenza del periculum in mora. La ricorrente censura la carenza motivazionale dell'ordinanza cautelare in relazione al mancato riconoscimento in suo favore della proprietà di alcuni beni con esclusione del vincolo a garanzia delle somme dovute da CA I\.
In particolare la proprietà viene rivendicata in ordine:
1) all'"Autoritratto di *Ligabue*" asseritamente acquistato nel 1998 con assegni emessi in favore della venditrice EL @Bricoli\ per un importo pari a L. 15.000.000;
2) al "Ritratto di signora" di EP De TI asseritamente acquistato nel 1974 attraverso l'intermediario sig. Napoli;
3) all'"Illustration de esquire" di EO GR, asseritamente acquistato da un mercante d'arte di *Forte dei Marmi*, tale \Acerbi\ nel 1989 e pagato con un assegno della Cassa di Risparmio di Parma;
4) al "Paisaje" di *Marino Marini* 1989 asseritamente acquistato da un mercante d'arte di *Forte dei Marmi*, tale \Acerbi\, in data 24 febbraio 1989 e pagato con un assegno della Cassa di Risparmio di Parma;
5) alla "Natura morta" di O* come dichiarato dalla stessa ricorrente;
6) al "Paesaggio di *Severini*" come dichiarato dalla stessa ricorrente;
7) alla "Ragazza su tela di *Favretto*" come dichiarato dalla stessa ricorrente;
8) al "Paesaggio notturno" di *Segantini* asseritamente acquistato ad un'asta della Casa d'aste *Semenzato* nel 1989;
9) al quadro di LL "Musicante con chitarra" asseritamente acquistato con un assegno per un importo di L. 150.000.000;
10) ai Beni di cui al verbale di sequestro dell'11 dicembre 2009 operato presso l'abitazione in *Parma via delle Chiaviche*, tranne il quadro del *Previati*; la proprietà del quadro di *Boccioni* "Il cammino della vita" sarebbe dimostrata dalle dichiarazioni del teste \Marelli\;
A sostegno della richiesta sono state indicate matrici di assegni, documentati redditi e indotte testimonianze acquisite anche in sede di indagini difensive (\Marelli\ e \Napoli\);
2) La ricorrente censura la carenza motivazionale dell'ordinanza cautelare in relazione al fondato pericolo di depauperamento del patrimonio del debitore, l'indeterminatezza delle ragioni creditorie a garanzia delle quali veniva imposto il vincolo, e la sua indeterminabilità anche per approssimazione;
è stata sottolineata l'assenza di elementi specifici e concreti riguardanti l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro, il collegamento tra il possibile depauperamento del patrimonio del debitore e la capacità reddituale del medesimo. In ogni caso doveva essere riconosciuta la proprietà di alcuni beni alla ricorrente HI IT con esclusione del vincolo a garanzia delle somme dovute da CA I\. Non vi sarebbe "periculum in mora "per la dispersione delle garanzie, in assenza di elementi concreti ed attuali, anche per la presenza di altro vincolo reale. In ogni caso il vincolo non poteva essere apposto in presenza del divieto della legge fallimentare di imprimere vincoli cautelari diversi da quelli previsti dalla medesima legge sui beni della massa fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 51. Osserva la Corte che la finalità dell'art. 316 c.p.p. consiste nell'immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio. Il Collegio ritiene, dunque, corretta l'adozione del provvedimento impugnato sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale in tema di sequestro conservativo, il "periculum in mora" va valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Cass., Sez. 4^, 26 ottobre 2005 n. 111. (dep. 05/01/2006), C.E.D. cass. n. 232624). Nel caso in esame il provvedimento è stato adottato non sulla base di supposizioni e congetture, ma su dati di fatto puntualmente elencati dal Tribunale del riesame, quali il rinvenimento delle opere presso terzi, opportunamente occultate e destinate addirittura ad essere vendute. Quest'ultima circostanza, autoevidente nel caso del sequestro delle opere consegnate dal EL SC, commerciante di opere d'arte in senso professionale, e per le opere sequestrate in altra occasione presso la casa d'aste *Sotheby's*, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del soggetto maggiormente coinvolto nell'opera di occultamento, RI O\, dalle cui dichiarazioni è emerso, altresì il ruolo interessato della HI IT nel tentativo di porre al riparo dalle eventuali azioni dei creditori i beni in questione di proprietà di CA I\. E che la proprietà dei medesimi fosse riconducibile allo stesso CA I\ ha trovato conferma nelle dichiarazioni del medesimo \EL SC\, legato da un legame di natura professionale più che trentennale con \T AL;
il commerciante d'arte ha saputo indicare anche le aste in occasione delle quali molti dei beni (almeno 11 delle 19 opere sequestrate il 5 dicembre 2009) vennero acquistati in nome e per conto di CA I\, tra cui, anche la "Natura morta" di O* e il quadro di LL, rivendicati come di sua proprietà dalla ricorrente, (v. p. 3 dell'ordinanza del tribunale del riesame in data 9 febbraio 2010). A ciò deve aggiungersi il disegno di OR GR "Illustratione pour esquire", in relazione al quale è stata rinvenuta la fattura messa dalla Improvvisazione Prima di AO @EL SC\ in favore della Parmalat;
parimenti anche per altri due beni, pure reclamati dalla HI\, (OR con cane" di DE TI e il "Paesaggio" di *Severini*) emerge la prova documentale della proprietà degli stessi in favore di \T AL, sottoscrittore e beneficiario di una polizza assicurativa in relazione a questi dipinti fin dal 1982, la cui titolarità venne cambiata in favore della HI IT all'inizio del 2004, con l'evidente ragione di cercare di precostituire una formale linea di difesa rispetto alla prevedibile aggressione da parte dei creditori del suo patrimonio personale. Nè la circostanza può essere contraddetta dalla deposizione del teste Napoli, le cui affermazioni, come sottolineato dal Tribunale del riesame, appaiono comunque generiche, "prive di puntualità di riferimento",di natura presuntiva, basate su personali opinioni derivanti da "intuizioni". Allo stesso modo devono ritenersi esenti da censure logico giuridiche le valutazioni relative alla deposizione del teste \Marelli\, generico nell'indicazione del quadro del *Boccioni* e privo di documentazione di supporto alle sue affermazioni. L'inattendibilità delle dichiarazioni di proprietà delle opere d'arte da parte della HI\ viene inoltre sottolineata dalla circostanza che nel reclamo n. 59/2010 la stessa rivendica la proprietà di tre sole opere sequestrate nella propria abitazione in via delle *Chiaviche* (tra cui il dipinto del *Pasini*, "Architettura con cavallo" e il quadro del *Boccioni* "Cammino della vita"),mentre con il presente ricorso rivendica la proprietà di tutti i beni sequestrati nell'abitazione di famiglia. Queste conclusioni sono state corroborate dalle dichiarazioni, dettagliatamente riportate nel provvedimento impugnato, degli stessi addetti alla sicurezza di CA I\, che hanno confermato la frenetica attività di occultamento e trafugamento dei beni presenti nella villa di famiglia, nell'imminenza del default del gruppo industriale. Infine, i criteri di valutazione devono necessariamente considerare, oltre l'inadeguatezza degli elementi prodotti dalla SA per dimostrare l'asserita proprietà dei beni richiesti (cedole di assegni di cui non sono stati indicati i beneficiari e di cui non è stata indicata la titolarità dei conti correnti di riferimento, la genericità delle deposizioni testimoniali a suo favore, la contraddizione delle sue affermazioni), l'emersione della volontà della stessa HI\, di precostituire documenti (v. dichiarazioni 25 novembre 1998 e 8 gennaio 1999 prese in esame a p. 5 del provvedimento del Tribunale) a sostegno delle sue affermazioni, il cui contenuto è stato smentito dalle dichiarazioni testimoniali dei testi \Dal Monte\ e \ELlano\, che hanno chiaramente affermato che, poiché la compravendita dei quadri, cui i due documenti fanno riferimento, furono perfezionate prima del 1998, il contenuto dei medesimi è chiaramente falso. Ciò premesso deve ribadirsi il principio che in tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato, contenuto nell'art. 316 c.p.p., non rileva la loro formale intestazione, ma la circostanza che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente, peraltro assolutamente evanescente nel caso di specie, del diritto in capo a terzi (Cass., sez. 6^, 2 aprile 2003 (dep. 17 maggio 2003), n. 21940, C.E.D. cass. n. 226043). In ogni caso possono essere oggetto di sequestro conservativo, oltre che i beni di proprietà dell'imputato o del responsabile civile, anche i beni di proprietà di terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto d'acquisto (Cass., Sez. 2^, 19 dicembre 2008 a 3810 (dep. 27/01/2009) C.E.D. cass., n. 242540). Alla luce di questi principi deve affermarsi che sussista quella condizione di "periculum in mora",che costituisce il presupposto indispensabile del sequestro conservativo (Cass., sez. 2^, 14 febbraio 2007, n. 12907, (dep. 29 marzo 2007), C.E.D. cass., 236387), in ragione dell'insufficienza o inadeguatezza dei beni ricadenti nel patrimonio dell'imputato in rapporto all'entità delle pretese restitutorie e/o risarcitorie delle parti civili, proprio perché sono state dimostrate, con un ragionamento che appare esente da censure logico-giuridiche, le fondate ragioni da cui desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito. Infatti la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito è stata ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti da un lato l'entità del credito medesimo (pacificamente elevatissimo visto la dimensione del crac finanziario e il numero delle vittime coinvolte) e la natura del bene oggetto del sequestro, e dall'altro la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore "in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (v. Cass., sez. 5^, 16 febbraio 2010, n. 11291 (dep. 24 marzo 2010), C.E.D. cass., n. 246367; Cass., Sez. 4^, 26 ottobre 2005, n. 111. (dep. 05/01/2006), C.E.D. cass.,n. 232624 ;Cass., Sez. 1^, 2 aprile 1996, n. 2128 (dep. 24/04/1996), C.E.D. cass., n. 204414). Appare inoltre infondata la censura relativa all'impossibilità del cumulo delle due misure cautelari. La diversa finalità esistente tra il sequestro probatorio e il sequestro conservativo, il primo diretto a tutelare le esigenze probatorie e il secondo finalizzato al soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dal reato, consentono l'adozione contemporanea dei due provvedimenti (v. seppur per istituti parzialmente diversi, Cass., Sez. 2^, 5 giugno 2009, n. 26056 (dep. 22/06/2009) C.E.D. cass. n. 244659; Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2008 n. 43241, (dep. 19/11/2008) C.E.D. cass., n. 242214). In questo senso deve ritenersi infondata l'eccezione relativa al divieto imposto dalla legge fallimentare, ex art. 51, di imprimere vincoli cautelari diversi da quelli previsti dalla medesima legge sui beni della massa fallimentare. Il quadro probatorio in base al quale sono stati adottati i provvedimenti impugnati, e in particolare il decreto di sequestro conservativo, consegue proprio alla fondatezza della riconosciuta titolarità della proprietà dei quadri in capo a CA I\, acquistati dallo stesso con fondi distratti dalle casse del Gruppo Parmalat. Ipotizzare che gli stessi beni possano essere ricondotti nel patrimonio del gruppo attraverso una sorta di proprietà transitiva significa obliterare, tra l'altro, l'operatività, correttamente richiamata, dell'art. 219 c.c., in ordine alle presunzioni di titolarità dei beni medesimi, cui è correttamente pervenuto il Giudice del riesame, per le ragioni sopraesposte. Circostanza che trova ulteriore conferma nel fatto che il sequestro conservativo è stato richiesto dallo stesso Commissario straordinario del Gruppo Parmalat, dott. \Enrico @Bondi\, anche in ragione della ipotesi di reato contestata nel procedimento penale per ricettazione, ove, nel capo di imputazione, contenuto nella integrazione ai decreti di sequestro e perquisizione impugnati, datata 24 dicembre 2009, i beni sono indicati non come di proprietà della Parmalat, ma come riferibili a CA I\. Alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi che, anche per questa ragione, la HI IT non sia legittimata, tra l'atro, a chiedere il dissequestro dei beni in questione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010