Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
Non integra il delitto di frode in commercio la consegna di prodotti privi del marchio originale in seguito al frazionamento in porzioni di quello iniziale regolarmente marchiato, ancorchè eseguito in violazione della normativa concernente il frazionamento e il confezionamento di beni marchiati. (Fattispecie relativa alla vendita di tranci di altrettanti prosciutti di origine conforme a quella attestata in etichetta e regolarmente marchiati "Parma").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2011, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 13/12/2011
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2919
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 14389/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI UI N. IL 28/10/1944;
2) CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA;
avverso la sentenza n. 319/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 03/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo Scardaccione che ha concluso per l'accoglimento del ricorso della parte civile e il rigetto del ricorso dell'imputato;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Massimo Piazza;
Udito il difensore l'Avv. Maurizio Scuderi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 3 dicembre 2010, ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Distaccata di Carpi del 15 gennaio 2009 mantenendo ferma la condanna di NA IG per il solo delitto di cui all'art. 474 c.p. per aver posto in commercio otto prosciutti con il marchio
"RM" contraffatto;
nonché la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, Consorzio RO di RM.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato NA IG, a mezzo dei propri procuratori, lamentando:
a) una illogicità della motivazione nell'aver ritenuto irrilevante l'accertamento della sussistenza dei poteri di vigilanza e di controllo in capo al Consorzio,parte civile all'epoca dei fatti;
b) una violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei poteri di vigilanza e di controllo in capo al medesimo Consorzio;
c) una violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al Presidente del Consorzio;
d) una mancanza di motivazione in ordine all'eccezione della violazione delle norme in tema di rogatorie internazionali (art. 723 c.p.p.);
e) una motivazione illogica in merito alla prova della ritenuta falsificazione del marchio;
f) una violazione di legge per avere ritenuto di dover pronunciare sentenza di condanna pur in mancanza dell'acquisizione del corpo del reato;
g) una violazione di legge e una illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dell'ascritto reato.
3. Ha proposto, del pari, ricorso per cassazione il Consorzio del RO di RM, ai soli effetti civili e con esclusivo riferimento al proscioglimento dell'imputato dall'ulteriore reato, di cui agli artt. 515 e 517 bis c.p., di vendita di un prodotto (33 cd. mattonelle di prosciutto) avente caratteristiche sostanziali (origine, provenienza e qualità) diverse da quelle dichiarate mediante l'apposizione di etichette indicanti RO di RM, denominazione protetta,lamentando:
a) una erronea applicazione della legge penale in merito all'individuazione dei soggetti tutelati dalla suddetta norma;
b) una illogicità della motivazione e l'erronea mancata applicazione dell'art. 515 c.p. in considerazione dell'assenza sul prodotto posto in vendita del marchio tutelato e della conseguente mancanza delle qualità pattuite;
c) una violazione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione in appello, ex art. 597 c.p.p., comma 1;
d) una interpretazione dell'art. 515 c.p. gravemente dannosa per la tutela dell'acquirente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non sono fondati e non meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Il ricorso dell'imputato NA non può essere accolto in quanto:
a) i primi tre motivi che possono essere raggruppati, avendo tutti attinenza ai poteri di vigilanza e di controllo del Consorzio costituitosi parte civile, si appalesano ai limiti dell'inammissibilità in quanto, da un lato, ricalcano pedissequamente i motivi d'impugnazione sottoposti al Giudice dell'appello (v. pagina 5 della sentenza d'appello) e, d'altra parte, non propongono questioni nuove e tali da ritenere illogica la motivazione di tale Giudice, ovvero sussistente una presunta violazione di legge;
questa Corte, nei limiti del presente giudizio di legittimità, che non può spingersi ad una rilettura dei fatti attinenti al merito, non può che confermare la bontà del decisum di secondo gradone secondo il quale non sussisteva dubbio alcuno sia sulla sussistenza dei poteri di vigilanza e di controllo del Consorzio che dei poteri di rappresentanza del Presidente del medesimo Consorzio;
questa Corte non può, poi, che condividere integralmente quanto esposto dalla parte civile nella propria memoria, depositata il 25 novembre 2011, nella quale ben diffusamente (v. da pagina 5 a pagina 22 della memoria) si ripercorre la genesi della normativa attinente la vita e le funzioni del Consorzio del RO di RM e giustificativa dell'attività posta in essere da tale Consorzio proprio per la tutela del prodotto;
assorbente è, in ogni caso, per disattendere in maniera sostanziale la doglianza del ricorrente sul punto della qualificazione soggettiva degli incaricati di rappresentare e tutelare il Consorzio è la circostanza che l'attività compiuta da tali soggetti incardinati nel Consorzio sia stata, poi, riversata nel processo nella propria fisiologica sede dibattimentale, attraverso le deposizioni testimoniali, che hanno dato conto delle tesi accusatorie e che hanno, in seguito, portato alla condanna dell'imputato, almeno per una parte dei fatti ascritti;
b) il quarto motivo appare del tutto pretestuoso in quanto pone in discussione l'erronea applicazione di un articolo del codice di procedura, l'art. 723 c.p.p., che ha ad oggetto le rogatorie richieste da altri Stati e da effettuarsi nel territorio nazionale e, quindi, una situazione del tutto difforme dall'accertamento all'estero di fatti commessi sul territorio dello Stato e di cui al presente procedimento;
anche a voler considerare sussistente una omessa motivazione del Giudice dell'appello sul relativo motivo quello che importa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è che non integri gli estremi di una pronuncia di annullamento avanti i Giudici di legittimità il mancato esame di un motivo ictu oculi infondato, come deve sicuramente considerarsi quello relativo all'erronea e palese evidenziazione di una norma di legge violata (v. la citata Cass. Sez. 4, 17 aprile 2009 n. 24973). c) il quinto e il sesto motivo richiedono anch'essi un'indebita rilettura dei fatti di causa, attraverso i quali si è giunti all'accertamento della falsificazione del marchio del RO di RM (v. deposizioni testimoniali NI, D'IE, RG, ST, BO e SE);
a ciò può aggiungersi, con riferimento, all'accertamento della colpevolezza dell'imputato pur in mancanza dell'acquisizione del corpo del reato, come nella giurisprudenza di questa Corte (sia pur in tema di provvedimenti cautelari reali, ma il ragionamento è valido anche in tema di accertamento della colpevolezza dell'imputato, v. da ultimo, Cass. Sez. 6, 9 aprile 2009 n. 19771) si affermi come la prova del reato possa anche non discendere dalla esistenza in giudizio della res delictuosa, bensì dagli atti relativi al suo rinvenimento: come nella specie le deposizioni testimoniali che hanno dato conto sia dell'esistenza dei prosciutti contraffatti che della stessa falsificazione;
d) la sussistenza dell'elemento psicologico dell'ascritto reato di cui all'art. 474 c.p., con ciò riferendosi all'ultimo motivo del ricorso dell'imputato NA, appare logicamente e correttamente illustrata nell'impugnata decisione (v. pagina 9 della motivazione), considerata la sufficienza, ai fini della configurabilità de reato contestato, del dolo generico, consistente nella mera consapevolezza della contraffazione (v. Cass. Sez. 5, 30 ottobre 1998 n. 925 e da ultimo 24 marzo 2011 n. 17677): la motivazione della sentenza impugnata va pertanto considerata congrua ed esente da vizi logici.
3. Il ricorso della parte civile Consorzio del RO di RM non merita, però, miglior sorte di quello dell'imputato. In fatto, nell'impugnata sentenza si afferma come: "In conclusione, la Corte ritiene che la prova in atti permetta di affermare che le 33 mattonelle costituissero tranci di altrettanti prosciutti di origine conforme a quella attestata in etichetta e regolarmente marchiati RM" (v. pagina 11 della motivazione).
In diritto, questa volta, la pacifica giurisprudenza di questa Corte afferma come l'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio, ex art. 515 c.p., consista nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta e l'interesse tutelato sia quello del leale esercizio e dell'onesto svolgimento del commercio (v. da ultimo, Cass. Sez. 3, 28 aprile 2011 n. 21319). Da quanto dianzi esposto derivano le seguenti considerazioni:
a) come correttamente la Corte territoriale abbia affermato l'insussistenza dell'ascritto reato, posto che all'acquirente era stato consegnato non un aliud pro alio ma esattamente il prodotto promesso e come non sia stato neppure posto in discussione ovvero evidenziato il fatto, rilevante secondo alcune pronunce citate (v. pagina 40 del ricorso della parte civile), della sussistenza del reato contestato pur in presenza di una identità di specie del bene posto in vendita ma con una qualità diversa;
b) come, del pari correttamente, la mancanza del marchio per motivi inerenti il frazionamento in porzioni del pezzo iniziale regolarmente marchiato non valesse a trasformare una violazione della disciplina amministrativa inerente il frazionamento e il confezionamento di beni marchiati in un fatto penale attinente alla frode in commercio (la sentenza di questa Corte Sez. 6, 7 luglio 1989 n. 15555, citata dal primo Giudice appare pronuncia isolata oltre che datata); in materia alimentare, invero, la normativa speciale che tutela, in via amministrativa, la qualità del prodotto, concorre, nel caso di commercio come prodotti "d.o.p." di alimenti privi delle necessarie caratteristiche, con le disposizioni incriminatici di cui agli artt.515 e 517 c.p., finalizzate, invece, a tutelare il leale esercizio del commercio e l'interesse del consumatore (v. Cass. Sez. 3, 12 febbraio 2009 n. 20125); in ogni caso, la giurisprudenza citata dalla ricorrente parte civile (v. pagine 35 e 36 del ricorso) si riferisce tutta a fattispecie nelle quali era stata consegnata una cosa diversa da quella richiesta (es. normale formaggio ovvero prosciutto crudo in luogo di Grana Padano o RO di RM) per cui le denominazioni protette ovvero la mancanza dei marchi distintivi non avevano rilevanza ai fini della corretta sussistenza del contestato reato di cui all'art. 515 c.p.;
c) come, infine, non attaccabile in punto di diritto sia l'ulteriore affermazione della tutela, approntata dall'art. 515 c.p., non solo al consumatore ma anche al produttore e all'interesse collettivo al leale svolgimento dei commerci piuttosto che all'interesse individuale nascente da diritti di privativa commerciale: in ogni caso ininfluente ai fini della decisione di cui ai presenti ricorsi è l'esatta individuazione dei soggetti tutelati dalla norma violata, posta l'insussistenza dell'elemento materiale dell'ascritto reato (vendita aliud pro alio).
Palesemente infondato è, ugualmente, il motivo avente attinenza alla pretesa violazione dell'effetto devolutivo dell'appello, in merito all'impugnazione dell'imputato della condanna in prime cure per il reato di cui all'art. 515 c.p.. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 3, 10 dicembre 2008 n. 9841 e Sez. 6, 8 ottobre 2009 n. 40625) i limiti dell'effetto devolutivo attengono, infatti, alla statuizioni del provvedimento oggetto dell'appello e non alla sua motivazione e alle parti di questa investita da censura;
in sede di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, attribuisce gli stessi poteri del primo Giudice al Giudice d'appello, con la conseguenza che questi, fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius, non sia vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleatali all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante.
Nella specie l'imputato aveva impugnato la sua condanna per il reato di frode in commercio e la Corte territoriale aveva accolto tale impugnazione a nulla rilevando, ai fini del richiamato principio devolutivo, la utilizzazione di una motivazione divergente su circostanze, quali la mancanza di aliud pro alio non considerate rilevanti nella decisione di prime cure, basata, viceversa, sulla mera mancanza del marchio per integrare l'ascritto reato.
4. Per concludere, dal rigetto dei ricorsi deriva l'obbligo dei ricorrenti di pagare le spese processuali nonché dell'imputato di rifondere alla parte civile le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, altresì, il NA alla rifusione alla parte civile delle spese e dei compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012