Sentenza 28 aprile 2011
Massime • 1
Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio, e non l'illecito amministrativo previsto dalla L. 19 ottobre 1984, n. 748, la vendita di concime con composizione diversa da quella dichiarata, non sussistendo tra le norme alcun rapporto di specialità, sia per la diversa obiettività giuridica che per il diverso interesse protetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2011, n. 21319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21319 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/04/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 949
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 30116/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IC N. IL 14/03/1953;
avverso la sentenza n. 103/2006 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 27/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per la inammissibilità;
Udito il difensore avv. Dell'Orso Leonardo, per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza del 7/11/05, dichiarava ZI IC responsabile del reato di cui all'art. 515 c.p.. perché, quale rappresentante della ditta Sacom s.p.a. esercente attività di produzione di concimi, faceva consegnare alla Agri Matteis di ME ET e ER e C. s.n.c. 16 pacchi da 50 kg cadauno di concime composto NPK con contenuto di azoto nitrico e fosforo, solubili in acqua, inferiore al dichiarato;
concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 1.000.00 di multa.
La Corte di Appello di Campobasso. chiamata a pronunciarsi sugli appelli, rispettivamente avanzati dal Procuratore Generale e dalla difesa del prevenuto, in accoglimento del gravame della parte pubblica ha ordinato la pubblicazione della sentenza per estratto sul giornale "Il Tempo", con conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, con il seguente motivo:
erronea applicazione della legge penale, in quanto la condotta contestata al ZI rientrava nella previsione della L. n. 748 del 1984, che prevedeva solo la applicazione di una sanzione amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La motivazione posta a sostegno del decisum si palesa del tutto logica e corretta.
A giusta ragione la Corte distrettuale ha ritenuto che la norma invocata dal ZI (L. n. 748 del 1984), per evidenziare la sanzionabilità amministrativa della condotta ascrittagli, stabiliva espressamente la sua applicabilità "salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale", ciò a prescindere dal riferimento al contenuto di elementi chimici, non rispettoso dei parametri di legge, e non anche delle indicazioni sulla confezione del prodotto fertilizzante, per cui la lettera della disposizione normativa non può dare adito a dubbi in merito alla clausola di esclusione. Nel caso di specie, a giusta ragione, il decidente ha ritenuto sussistenti gli elementi concretizzanti il reato di cui all'art. 515 c.p., visti gli esiti dell'accertamento peritale, che hanno evidenziato la difformità di contenuto chimico di azoto nitrico e fosforo solubile nel fertilizzante medesimo, rispetto a quanto al riguardo dichiaralo dal prevenuto.
Osservasi, inoltre, che l'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio, ex art. 515 c.p., consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta e l'interesse tutelato è quello del leale esercizio e dell'onesto svolgimento del commercio.
Le due norme (L. n. 748 del 1984 - oggi D.Lgs. n. 75 del 2010 - e l'art. 515 c.p.) si pongono, dunque, in una relazione di concorso reale (non apparente) per la diversa obiettività giuridica e per il diverso interesse protetto: garanzia della qualità dei prodotti venduti, nel primo caso: tutela della correttezza e lealtà commerciale, nel secondo.
I beni giuridici tutelati, pertanto, non soltanto non sono identici, ma neppure omogenei di tal che non può trovare applicazione il principio di specialità invocato in ricorso.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186. della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ZI abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1,000.00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000.00.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011