Sentenza 24 marzo 2011
Massime • 1
Nel reato di cui all'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza della contraffazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2011, n. 17677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17677 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/03/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 835
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 26984/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN YU, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 26.3.2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Genova in data 20.5.2008, con la quale EN YU veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 400 di multa per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., commesso in Genova il 31.1.2006 detenendo, al fine di metterle in commercio, 6.500 borse in plastica Chanel contraffatte.
Il ricorrente deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia motivato sulle argomentazioni e sui riferimenti giurisprudenziali esposti nell'atto di appello in ordine alla ravvisabilità del dolo. La motivazione della sentenza di secondo grado, dato atto del contenuto dell'atto di appello in merito alla possibilità che l'alterazione del marchio fosse stata operata dall'importatore senza che l'imputato ne fosse a conoscenza, argomentava sulle particolari modalità della contraffazione, ottenuta trasformando il monogramma della Chanel, costituito da due archi intersecati, in una doppia "O" mediante cuciture di elementi asportabili, eliminati i quali il marchio risultava identico all'originale. Tanto comprende un'implicita reiezione del motivo di appello per l'incompatibilità logica di un artificio di tale natura, idoneo a rendere il segno corrispondente o meno al marchio con una semplice operazione materiale e quindi funzionale alle esigenze del venditore, con l'asserita inconsapevolezza dalla falsificazione in capo a quest'ultimo; e per altro verso tale argomentazione si integra con quella della sentenza di primo grado, nella quale la sussistenza del dolo veniva affermata sulla base della notorietà del marchio della Chanel. Considerata la sufficienza, ai fini della configurabilità de reato contestato, del dolo generico, consistente nella consapevolezza della contraffazione (Sez. 5, n. 925 del 30.10.1998, Imp. Cimino, Rv. 212206), la motivazione della sentenza impugnata va pertanto considerata congrua ed esente da vizi logici.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011