Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/1998, n. 925
CASS
Sentenza 30 ottobre 1998

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Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo nel reato di cui all'art.88 R.D. n.1127 del 1939 (frode brevettuale) non è richiesta la volontà di trarre in inganno l'acquirente, ma è sufficiente il dolo generico ovvero la consapevolezza dell'esistenza di un valido brevetto in frode al quale si pone il comportamento tenuto. Quindi è necessario non un comportamento fraudolento nei confronti di eventuali acquirenti, fatto che può integrare altre ipotesi di reato, ma una condotta lesiva del diritto di esclusiva dell'inventore. Peraltro il dolo può presentarsi anche nella forma del dolo eventuale specialmente con riguardo all'elemento della validità del brevetto, per cui quando si deve valutare la condotta di un agente di commercio, persona particolarmente esperta nel settore, si dovrà considerare se questi si sia potuto rappresentare la concreta probabilità dell'esistenza di un valido brevetto altrui ed abbia accettato tale rischio insito nella propria condotta. Ed è dunque anche possibile affermare che, quando si tratti di persona munita di uno specifico bagaglio professionale, il dolo del reato "de quo" sussista anche qualora l'agente abbia omesso i dovuti accertamenti in ordine all'esistenza di un valido brevetto.

Il reato di cui all'art.474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), è punito a titolo di dolo generico poiché lo scopo del reo è indifferente per la nozione del delitto. Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo è richiesto nell'agente soltanto la coscienza e volontà d detenere le cose contraffatte destinate alla vendita e, quindi, la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/1998, n. 925
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 925
    Data del deposito : 30 ottobre 1998

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