Sentenza 30 ottobre 1998
Massime • 2
Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo nel reato di cui all'art.88 R.D. n.1127 del 1939 (frode brevettuale) non è richiesta la volontà di trarre in inganno l'acquirente, ma è sufficiente il dolo generico ovvero la consapevolezza dell'esistenza di un valido brevetto in frode al quale si pone il comportamento tenuto. Quindi è necessario non un comportamento fraudolento nei confronti di eventuali acquirenti, fatto che può integrare altre ipotesi di reato, ma una condotta lesiva del diritto di esclusiva dell'inventore. Peraltro il dolo può presentarsi anche nella forma del dolo eventuale specialmente con riguardo all'elemento della validità del brevetto, per cui quando si deve valutare la condotta di un agente di commercio, persona particolarmente esperta nel settore, si dovrà considerare se questi si sia potuto rappresentare la concreta probabilità dell'esistenza di un valido brevetto altrui ed abbia accettato tale rischio insito nella propria condotta. Ed è dunque anche possibile affermare che, quando si tratti di persona munita di uno specifico bagaglio professionale, il dolo del reato "de quo" sussista anche qualora l'agente abbia omesso i dovuti accertamenti in ordine all'esistenza di un valido brevetto.
Il reato di cui all'art.474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), è punito a titolo di dolo generico poiché lo scopo del reo è indifferente per la nozione del delitto. Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo è richiesto nell'agente soltanto la coscienza e volontà d detenere le cose contraffatte destinate alla vendita e, quindi, la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/1998, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 30-10-98
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 1904
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. RO Marasca Consigliere rel. N. 14878/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da : 1) Procuratore Generale di BA, 2) avv. Oreste Dominioni per la parte civile "Silent Gliss Italia" s.r.l., nel processo
contro
:
1) IN RO nato a [...] il [...] ivi residente via Corfù n. 1;
2) RA RM , nato a [...] il [...] e residente a [...];
Avverso la sentenza emessa dalla Corto di Appello di BA il 22-11- 1998 e con la quale veniva riformata la sentenza del TO di BA emessa nei confronti del IN e dello MU che venivano assolti da tutti i reati loro contestati artt. 88 RD. 1127/39, 474, 515 e 517 c.p. Visti gli atti , la sentenza denunziata ed i ricorsi
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. RO Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di BA ed il rigetto del ricorso della parte civile
contro
MU RM
Udito, per la parte civile, l'avv. Edda Gandossi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso nei confronti di entrambi gli imputati Udito il difensore degli imputati avv. Stefano Giorgio del foro di Roma , che ha chiesto alla Corte di rigettare ricorsi
La Corte di Cassazione brevemente osserva:
A IN RO e MU RM agenti di commercio, venivano contestati la violazione, dell'art. 88 R.D. 1127/1939 per avere commerciato, oggetti in frode a brevetti per modello di utilità della "Silent Gliss Italia" s.r.l. . quella dell'art. 474 c.p., per avere commerciato un cordoncino in contraffazione del brevetto per marchio di impresa sempre della "Silent Gliss" oltre ai reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p. . Con sentenza del 16 dicembre 1996 il TO di BA dichiarava la penale responsabilità di IN RO per i reati di cui agli artt. 88 R.D. citato e 474 c.p. e lo condannava alla pena, ritenuta la continuazione, di mesi quattro di reclusione e L 2.500.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni alla costituita parte civile ed alle pene accessorie come per legge, mentre lo assolveva dagli altri reati (artt. 515 e 517 c.p.) perché il fatto non sussiste. MU RM veniva assolto dai reati ex artt. 88 R.D. citato e 474 c.p. per non aver commesso il fatto e dagli altri perché il fatto non sussiste. Proponevano appello lo MU, lamentando la mancata condanna della parte civile querelante alle spese, ed il IN, il quale, dolendosi della condanna, rilevava che immotivatamente il TO non aveva voluto acquisire una consulenza di ufficio espletata nel corso di una causa civile pendente a Padova per un fatto analogo e non aveva disposto una perizia tesa ad accertare la identità sostanziale tra i prodotti della "Silent Gliss" e quelli della "Binari e Sistemi", pure da lui commercializzati .
Proponeva appello per gli interessi civili la parte civile. La Corte di Appello di BA , con sentenza del 22-1 1998 , assolveva il IN dai reati di cui agli artt. 88 RD. 1127/39 e 474 c.p. perché il fatto non costituisce reato , condannava la parte civile alla rifusione delle spese processuali in favore dello MU e, presumibilmente , confermava nel resto l'impugnata sentenza. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di BA deducendo i seguenti motivi : 1) Nullità dell'impugnata sentenza poiché la motivazione assolutoria si fonda su una consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso di una causa civile pendente presso il Tribunale di Padova che , invece , la Corte non aveva ritenuto di acquisire agli atti del processo;
2) Nullità della sentenza per avere escluso valore di prove alle consulenze tecniche assunte in dibattimento (violazione dell'art. 233 c.p.p.); 3)Illogicità della motivazione perché la Corte nel respingere l'acquisizione della consulenza tecnica di ufficio già ricordata la aveva ritenuta irrilevante;
4) Applicazione erronea della legge penale in ordine alla individuazione dell'elemento psicologico dei reati di cui agli artt. 88 RD. 1127/39 e 474 c.p. . Il P.G. chiedeva, quindi, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per quanto riguarda la posizione del IN. Proponeva ricorso per cassazione per gli interessi civili la costituita parte civile , che deduceva motivi non dissimili da quelli del Procuratore Generale 1)Nullità dell'ordinanza dibattimentale del 22-1-1998 della Corte di Appello di BA con la quale è stata respinta la acquisizione di una sentenza passata in giudicato e , quindi, mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett. d) c.p.p.; 2) Nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla riforma della pronuncia di primo grado relativa all'imputato IN , essendo fondata su una consulenza tecnica mai acquisita agli atti del processo e , quindi , violazione degli artt. 191 e 526 c.p.p.; illogicità della motivazione della sentenza perché si nega valore probatorio a consulenze legittimamente acquisite;
3) Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt.88 RD. citato e 474 c.p. e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo nella condotta del IN;
4) Difetto di motivazione in ordine alla ritenuta estraneità dello MU ai fatti contestati;
5) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta insussistenza dei reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p. . Veniva depositata una memoria del difensore degli imputati che contestava gli argomenti dei ricorrenti ed, in particolare, sottolineava che la sentenza impugnata si era fondata sulla motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Padova, acquisita agli atti del processo, che recepiva la contestata consulenza tecnica di ufficio.
Fondata appare la censura dei ricorrenti quando rilevano che, erroneamente la Corte di Appello ha fondato la propria decisione assolutoria su un elemento di prova mai acquisito agli atti processuali.
In punto di fatto è necessario ricordare che presso il Tribunale di Padova era pendente una causa civile per concorrenza sleale tra la "Silent Gliss" e la "Binari e Sistemi". In corso di causa fu disposta una perizia intesa ad accertare se vi fosse stata imitazione servile di un brevetto della "Silent Gliss".
Nel corso del dibattimento di primo grado veniva chiesto al TO di acquisire agli atti tale perizia, ma il giudice respingeva la richiesta . L'istanza veniva ripetuta, con richiesta di rinnovazione del dibattimento, in grado di appello, ma la Corte con ordinanza del 22-1-1998, riteneva il documento irrilevante e comunque si riservava all'esito del dibattimento di valutare l'opportunità di acquisirlo agli atti. La riserva non è mai stata sciolta. È, quindi, pacifico che la perizia espletata nel processo padovano non è mai stata acquisita agli atti del presente processo penale.
La Corte di Appello di BA nella motivazione della impugnata sentenza fa più volte riferimento alle conclusioni del perito padovano per negare che vi sia stata contraffazione di marchi della "Silent Gliss" , quando osserva che secondo tale consulenza tecnica di ufficio i prodotti della "Silent Gliss" "non appaiono caratterizzati da una specifica capacità distintiva tale da affermare il carattere individualizzante" e quando rileva che "sotto il profilo materiale del reato. . . va dato maggiore valore alla consulenza tecnica di ufficio eseguita nel giudizio civile promosso innanzi al Tribunale di Padova dalla "Silent Gliss" nei confronti della "Binari e Sistemi". Alla stregua delle conclusioni di tale consulenza .... è da ritenere che i prodotti della "Silent Gliss" non presentavano particolari caratteristiche che avrebbero potuto essere oggetto di falsificazione o alterazione del marchio". È evidente, allora , che il giudice di secondo grado ha fondato la decisione di punti rilevanti della causa e, principalmente, della contestazione di cui all'art. 474 c.p. anche sui risultati della consulenza più volte richiamata.
L'obiezione del difensore degli imputati che gli argomenti tecnici utilizzati dai giudici di Appello sarebbero stati tratti dall'ordinanza del Tribunale di Padova e non dalla consulenza appare del tutto destituita di fondamento.
Il riferimento alla consulenza civile non acquisita agli atti costituisce violazione dell'art. 526 c.p.p. secondo il quale "il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento" . È, ovviamente , di fondamentale importanza che il giudice formi il suo convincimento soltanto sulle prove acquisite agli atti nel rispetto dei principi di oralità del dibattimento e del contraddittorio delle parti. La sanzione in siffatta situazione è l'inutilizzabilità della consulenza espletata in altro procedimento e non acquisita ritualmente agli atti del dibattimento, come si desume dal combinato disposto degli artt. 526 e 191 c.p.p.. Tale ultima norma, infatti, sancisce "l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", a condizione che tali prove siano state effettivamente utilizzate per la soluzione della vicenda processuale (Cass.12 dicembre 1995, Falsone , CED. Cass. n. 205649).
Nel caso di specie il documento mai acquisito agli atti, perché ritenuto dalla Corte di merito "irrilevante", è stato certamente utilizzato, come si è già detto, per risolvere aspetti essenziali del processo.
La motivazione dell'impugnata sentenza appare sul punto anche manifestamente illogica, come ha sottolineato il P.G. ricorrente, poiché con l'ordinanza 22-1-1998 la consulenza è stata ritenuta irrilevante mentre nella sentenza ha assunto un valore determinante. Del pari fondata è la seconda censura dei ricorrenti;
la Corte territoriale ha, infatti, escluso valore di prova alle consulenze tecniche assunte in dibattimento. Sul punto l'impugnata sentenza si limita ad osservare che non si "possono ritenere prova certa le due consulenze della parte civile "Silent Gliss" perché pur sempre atti .... di parte". La motivazione non solo è, praticamente, assente, ma è anche errata. Sia l'ingegnere Russo, che ha fornito chiarimenti sul modello di utilità n. 205208, sia il professore Cicogna, che è stato sentito sul brevetto europeo "Silent Gliss" n. 372004 relativo a "tenda avvolgibile", sono stati assunti come testimoni indicati dalla parte civile e regolarmente controinterrogati dai difensori degli imputati. Soltanto dopo la testimonianza , sull'accordo delle parti, si decise di acquisire le relazioni di consulenza che essi avevano redatto del tutto legittimamente ai sensi dell'art.233 c.p.p. Si tratta, allora, di prove legittimamente assunte in dibattimento, che potevano certamente essere ritenute non influenti o addirittura irrilevanti ai fini della decisione ma che dovevano essere certamente valutate e discusse nel merito e non considerate dei meri atti di parte e perciò non attendibili.
Fondati appaiono, pure, i rilievi dei ricorrenti relativi alla erronea applicazione della legge penale in ordine alla normativa prevista dagli artt. 88 RD. citato e 474 c.p.. In effetti la Corte di merito ritiene mancante in entrambe le situazioni l'elemento della frode degli acquirenti dei prodotti e da ciò fa derivare l'assenza nelle fattispecie considerate dell'elemento psicologico dei reati contestati.
È evidente la confusione operata tra i delitti in esame e quello di cui all'art. 515 c.p.; per quest'ultimo è necessario che si venda ad altri una cosa mobile per un'altra e, quindi, si confonda l'acquirente, mentre per i reati di cui agli artt. 88 RD. 1127/39 e 474 c.p. tale elemento non è necessario essendo diverso il bene giuridico tutelato.
Il reato di cui all'art. 88 RD. citato, detto anche di frode brevettuale, tutela l'interesse della Pubblica Amministrazione alla tutela dei brevetti e, quindi, punisce chi, pur non essendo responsabile della falsificazione di marchi o brevetti, si attivi in vario modo per commerciare prodotti in violazione del diritto di esclusiva.
Viene punito, quindi, l'abusivo sfruttamento di brevetti per invenzione industriale e di modelli e disegni ornamentali, in virtù dell'estensione dell'applicazione del RD. 1127/39 operata dall'art. 1 RD. 25 agosto 1940 n. 1411 (così Cass. Pen. Sez. 2 , 25 settembre 1996, n. 10799, LL , in Cass. Pen. 1997, 2219). Sotto il profilo soggettivo non è richiesta la volontà di trarre in inganno l'acquirente, ma, come è stato chiarito da dottrina e giurisprudenza, è sufficiente il dolo generico ovvero la consapevolezza dell'esistenza di un valido brevetto in frode al quale si pone il comportamento tenuto. Quindi è necessario non un comportamento fraudolento nei confronti di eventuali acquirenti, fatto che può integrare altre ipotesi di reato, ma una condotta lesiva del diritto di esclusiva dell'inventore.
E dolo può presentarsi anche nella forma del dolo eventuale, essendo questa una categoria generale che individua una delle possibili forme in cui può manifestarsi l'elemento soggettivo richiesto per la punibilità dei delitti, specialmente con riguardo all'elemento della validità del brevetto. Naturalmente quando si deve valutare la condotta di un agente di commercio, persona particolarmente esperta nel settore, si dovrà considerare se questi si sia potuto rappresentare la concreta probabilità dell'esistenza di un valido brevetto altrui ed abbia accettato tale rischio insito nella propria condotta.
Appare , peraltro , anche possibile affermare che, quando si tratti di persona munita di uno specifico bagaglio professionale, il dolo del reato de quo sussista anche qualora l'agente abbia omesso i dovuti accertamenti in ordine all'esistenza di un valido brevetto. Di tale complessa valutazione, a parte la confusione tra ipotesi di reato del tutto diverse di cui si è già detto, non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.
Anche la motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento materiale del reato di frode brevettuale è, invero, assolutamente insoddisfacente, come si è già detto. Era necessario indagare sulla sussistenza di un valido brevetto e sulla ricorrenza in concreto degli estremi della contraffazione, tenuto anche conto dei numerosi elementi in proposito indicati dal primo giudice, il quale era pervenuto ad una soluzione ben diversa avendo affermato la responsabilità penale del IN. In effetti, a parte il riferimento inammissibile alle conclusioni della consulenza tecnica civile, la motivazione della impugnata sentenza appare sul punto assolutamente carente e, quindi, fondate appaiono le censure dei ricorrenti che hanno lamentato un difetto di motivazione sul punto. Anche per il delitto previsto dall'art. 474 c.p. appare evidente una erronea applicazione della legge penale. Infatti nella motivazione della sentenza della Corte territoriale si legge che manca qualsiasi prova di un dolo del IN "di confondere i prodotti delle due diverse ditte, delle quali una sola aveva prodotti brevettati, in modo da "frodare" l'acquirente rivenditore".
Il fine di frodare l'acquirente è, infatti, del tutto estraneo al delitto di commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 c.p.. E reato di cui all'art. 474 c.p. è un reato contro la fede pubblica e la norma è diretta a tutelare quei mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento che servono a contraddistinguere e a garantire la circolazione dei prodotti industriali (Css. Sez. 6, 25- 10-1972, Avolis, GI, 1973, 2, 497) Commette il reato chi non avendo partecipato alla falsificazione detiene per vendere o mette in vendita prodotti industriali con marchi contraffatti. La punibilità anche della semplice detenzione, sia pure al fine di fame commercio dimostra chiaramente come la volontà di frodare l'acquirente sia del tutto estranea alla norma in esame.
Ed infatti detto reato è punito a titolo di dolo generico, almeno nelle ipotesi contestate nel presente procedimento, poiché lo scopo del reo è indifferente per la nozione del delitto. Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo è richiesto nell'agente soltanto la coscienza e volontà di detenere le cose contraffatte destinate alla vendita (Cass. 6, 27-11-1985, Fantoni, CP. 1987, 898) e, quindi, la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui. Poste tali premesse evidente appare l'errore nel quale è incorsa la Corte di merito nel valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 474 c.p. ed il difetto di motivazione sia in ordine alla insussistenza dell'elemento materiale - contraffazione del marchio - sia in ordine alla mancanza di consapevolezza dell'esistenza del marchio. Valgono in proposito tutte le considerazioni svolte a proposito del delitto di cui all'art. 88 RD. 1127/39 che appare superfluo riproporre.
Non ricorre, invece, il vizio di cui all'art. 606 lett. d) c.p.p. dedotto dalla parte civile. Il ricorrente lamenta la mancata ammissione di una prova, a suo dire, decisiva. Era stata chiesta l'acquisizione agli atti di una sentenza divenuta irrevocabile emessa in un caso che, a parte i profili soggettivi appariva in tutto analogo a quello in discussione. È certo criticabile la decisione della Corte di merito di respingere tale richiesta specialmente se si considera la modesta produzione giurisprudenziale in materia, ma è difficile ritenere la chiesta produzione documentale come una prova vera e propria. Si tratta, invero, di precedenti di cui è giusto ed opportuno che il giudice tenga conto per meglio orientarsi in una materia sicuramente complessa, ma nel nostro sistema i precedenti, anche se riguardano materie analoghe, non sono assolutamente vincolanti per il giudice e non possiedono quei requisiti che, secondo il codice di rito, un fatto deve avere per essere considerato prova processuale.
Per le ragioni esposte manca anche il requisito della decisività alla supposta prova. Tale è, infatti, la prova che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione (ex plurimis vedi Cass. 4 luglio 1997, Pinotti, in CED. Cass. n. 208559). È proprio l'esame della motivazione dell'impugnata sentenza e degli argomenti utilizzati per escludere la responsabilità del IN - di cui si è già diffusamente detto - e la natura del documento, che non solo non è vincolante per il giudice ma non deve nemmeno essere obbligatoriamente discusso, che rende certi della mancanza del requisito - prova decisiva - richiesto dall'art. 606 lett. d) c.p.p., per ritenere fondato questo motivo di ricorso.
Neppure appare fondata la censura della parte civile in ordine alla assoluzione di MU RM da tutti i reati contestatigli ad opera sia del primo giudice che di quello di appello. La motivazione dell'impugnata sentenza sul punto appare ineccepibile e logica;
si ricorda, infatti, che "pur essendo lo MU agente insieme al IN della ditta "Antaram" di BA non aveva mai commercializzato, come risulta dalle testimonianze assunte, i prodotti della "Binari e Sistemi" ma soltanto quelli della "Antaram" e inoltre, che lo MU non era nemmeno agente della "Silent Gliss". Si tratta di valutazioni di merito congrue e logiche, non censurabili in sede di legittimità.
Del pari infondato è il motivo di ricorso della parte civile per i soli interessi civili relativo all'assoluzione di entrambi gli imputati dai reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p.. La motivazione dei giudici di primo e secondo grado sul punto è, infatti ineccepibile, perché congrua e logica.
In buona sostanza hanno sostenuto che "dagli atti processuali non era emerso nessun elemento in base al quale potesse ritenersi che gli imputati avessero mai consegnato ai propri clienti prodotti "Binari e Sistemi" spacciandoli per prodotti "Silent Gliss" così ponendo in essere una frode in commercio". Precisavano i giudici di merito che i testimoni e cioè i compratori - rivenditorì avevano riferito che non vi era stata da parte degli imputati nessuna frode. Tale motivazione, che, ripetesi appare logica e congrua, non è, quindi censurabile in sede di legittimità poiché le doglianze si risolvono in censure di merito inammissibili in tale sede. Ma per il reato di cui all'art. 517 c.p. - vendita di prodotti industriali con segni mendaci - vi è anche un argomento ulteriore per escludere la punibilità nel caso di specie.
Secondo la migliore dottrina e la consolidata giurisprudenza, infatti, i reati di cui agli artt. 474 e 517 c.p. non possono concorrere, in quanto il reato di cui all'art. 517 c.p. ha carattere sussidiario. Tale orientamento è sicuramente condivisibile, poiché l'espressione "se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge" non può essere equivocata. In effetti i beni giuridici tutelati - l'ordine economico dall'art. 517 e la pubblica fede dall'art. 474 - sono diversi, ma la materialità delle due ipotesi è simile, poiché la contraffazione o alterazione richiesta dal delitto contro la pubblica fede diviene semplice imitazione del nome o del marchio o del segno distintivo, purché idonea a trarre in inganno nel delitto contro l'ordine economico (ex plurimis Cass., 5, 21-1-1988, Minichettì, R.PEN. 1988, 2 1070). Insomma l'ipotesi di cui all'art.517 c.p., come è evidente è ricompresa in quella più grave prevista dall'art. 474 c.p. per la quale era già stata affermata la penale responsabilità del IN. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del solo IN RO e limitatamente alle ipotesi di reato di cui agli artt. 474 c.p.e 88 RD. 1127/39. Gli atti vanno rinviati ad altra sezione della Corte di Appello di BA, che si atterrà agli indirizzi espressi in questa sentenza, per nuovo esame. L'impugnata sentenza deve essere nel resto confermata.
Quanto alla rifusione delle spese richiesta dalla parte civile la circostanza che alcuni motivi, peraltro comuni a quelli del Procuratore Generale ricorrente, sono stati accolti mentre altri sono stati rigettati legittima la mancata liquidazione delle stesse. La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti del solo IN RO in ordine ai reati ex artt. 474 c.p., e 88 RD. 1127/39 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di BA per nuovo esame. Conferma nel reato l'impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999