Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
Una somma di danaro, qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla "res" sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 19771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19771 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/04/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 792
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 4876/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO IE, n. a Cagliari il 12 ottobre 1960;
Sala Stefania, n. a Cagliari il 13 febbraio 1974;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari in data 12 dicembre 2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colla Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco M., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 12 dicembre 2008 in danno di IE MO con il quale - a seguito di perquisizione e sequestro dell'appartamento nella disponibilità del MO e della sua convivente Stefania Sala - erano state sottoposte al vincolo una somma di denaro ammontante a Euro 16.150,00, nonché una bilancia di precisione e una confezione di lattosio del peso di 1 Kg., essendo il MO sottoposto a indagini in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. Un precedente sequestro probatorio da parte della polizia giudiziaria in data 3 dicembre 2008 non era stato convalidato dal Pubblico ministero "per mero errore" come precisato nel decreto di sequestro di cui al presente procedimento.
Il Tribunale disattendeva la richiesta di riesame della Sala la quale aveva affermato che le somme di denaro erano nella sua disponibilità ed erano frutto di guadagni leciti. Erano, infatti, secondo il Collegio, prive di attendibilità le allegazioni della donna in ordine alle fonti di tali guadagni, che sarebbero risaliti al periodo 2003 - 2006 (in parte derivanti dalla eredità di NT EL - quanto a Euro 10.334,09 - in altra parte da cessione di quote societarie - quanto a Euro 13.400,00 - in altra parte ancora conseguiti per un contributo a seguito della nascita di un figlio minore DO MO - quanto a Euro 1.000,00). A tale conclusione il Collegio giungeva in considerazione della distanza nel tempo di tali fonti reddituali rispetto alla data dell'intervenuto sequestro, la quale lasciava ritenere il presumibile consumo.
Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di entrambi i ricorrenti, il quale deduce, con un primo motivo, la perdita di efficacia del sequestro eseguito dalla polizia il 3 dicembre 2008 per mancata convalida nel termine. La norma dell'art. 355 c.p.p. impone la convalida nelle quarantotto ore ovvero la restituzione delle cose sequestrate. Il Pubblico ministero avrebbe dovuto restituire le cose sequestrate. Il sequestro disposto successivamente dal Pubblico ministero era illegittimo in quanto ordinato in violazione dell'art. 355 c.p.p., comma 2 e art. 13 Cost., comma 2. Con altro mezzo, lamenta il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della riconducibilità delle somme sequestrate alla Sala, con precipuo riferimento alla cessione di quote societarie con atto notarile del 26 aprile 2004 (il valore della cessione era di Euro 64.550,00, di gran lunga superiore a quello della somma sottoposta a sequestro: ciò che avrebbe dimostrato la disponibilità di somme a tale titolo ancora all'epoca del sequestro).
I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte. Premessa la inammissibilità del motivo di ricorso riguardante il non convalidato sequestro della polizia giudiziaria per l'esaurimento dei suoi effetti, osserva preliminarmente la Corte che il decreto di sequestro del pubblico ministero, da un lato non qualifica il denaro sottoposto a vincolo come "corpo di reato", e dall'altro afferma che l'adottato sequestro è necessario a fini istruttori, in quanto trattasi "di denaro sicuramente provento di traffico di sostanze stupefacenti".
Su tale impianto motivazionale, sicuramente errato in quanto il vincolo sul denaro non è affatto necessario, nel caso, a fini probatori del reato di traffico di sostanze stupefacenti, si innesta la motivazione del Tribunale del riesame il quale sostiene che, da un lato, il pubblico ministero aveva qualificato esattamente i beni sequestrati quale corpo del reato, e che, dall'altro, pur avendo l'inquirente motivato solo per relationem al verbale di perquisizione e sequestro sulla pertinenzialità del denaro al reato, era ben chiara, in base al decreto di sequestro, la finalità (probatoria) del vincolo imposto. Ciò posto, il Tribunale ricorda come il giudice del riesame ben possa integrare la motivazione del decreto di sequestro: precisa, pertanto, che, provenendo il reato da attività illecite, doveva reputarsi sussistente il fumus boni iuris del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e ritiene, altresì, che il sequestro sia stato correttamente finalizzato alla prova delle cose in sequestro, qualificate corpo di reato. Orbene, l'esame sulla esattezza giuridica di tali proposizioni va eseguito alla luce della consolidata giurisprudenza, anche delle sezioni unite di questa Corte, secondo cui è indubbiamente legittimo che il Tribunale, quando venga impugnato con istanza di riesame un provvedimento del pubblico ministero di sequestro probatorio (artt.257 e 324 c.p.p.), deve verificare se esista in astratto il fumus commissi delicti senza scendere all'esame del caso concreto, ma valutando i fatti così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (Cass., sez. un. dep. 29 gennaio 1997, n. 23, Bassi, seguita da numerose altre decisioni;
da ultimo, v. Cass., sez. I, dep. 19 aprile 2007, n. 15914). Peraltro, il controllo di legittimità del Tribunale del riesame sul provvedimento del pubblico ministero si arresta alla astratta corrispondenza del fatto concreto a una fattispecie di reato. Non può, invece, il giudice del riesame - non essendo il provvedimento genetico costituito da una pronuncia giudiziale, ma emesso dall'organo dell'accusa - interferire sulla valutazione della finalità probatoria, ai fini dell'accertamento dei fatti, sostituendosi al pubblico ministero nell'apprezzamento dell'opportunità di disporre e mantenere il sequestro, a fini di prova, di cose qualificate come corpo di reato o di pertinenza del reato (Cass., sez. 6^, dep. 19 marzo 1991, n. 3395; Cass., sez. un., dep. 13 febbraio 2004, n. 2, Ferrazzi). Ora, ammesso che nella specie il pubblico ministero abbia prospettato una legittima qualificazione del denaro come corpo del reato (o comunque di cosa pertinente al reato) di traffico di sostanze stupefacenti (per relationem agli atti di polizia giudiziaria), l'inquirente non ha affatto chiarito quali fossero le finalità probatorie del sequestro di denaro e solo per tale ragione il provvedimento non avrebbe potuto essere confermato in sede di riesame, essendo data la prova del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 dai fatti che hanno dato luogo alla imputazione di traffico di stupefacenti e non dal sequestro del denaro. Comunque, la decisione del pubblico ministero non avrebbe potuto essere integrata per le suesposte ragioni.
Non solo. La decisione di conferma da parte del Tribunale in ordine alla finalità probatoria è anche errata sotto un duplica profilo. Anzitutto, perché manca la stessa indagine sul fumus boni iuris in ordine ai fatti che hanno dato luogo alla contestazione del reato di traffico di stupefacenti. In secondo luogo, perché la motivazione del Collegio, secondo cui si ribadisce la necessità di sequestrare il denaro (e di mantenere il sequestro) per esigenze probatorie ricalca quella del sequestrante, che non ha tenuto conto del fatto che la provenienza illecita del denaro non ha, nella specie, alcuna valenza dimostrativa del reato stesso. In tale fattispecie il denaro poteva essere sequestrato ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 (sequestro preventivo) e poi confiscato, ma non poteva essere sottoposto a sequestro probatorio (che, comunque non può essere mantenuto per le finalità tipiche di tale sequestro), pur trattandosi di corpo di reato, essendo evidente - si ripete - che la prova del reato non è data dalla res sequestrata (sono, infatti, gli atti di indagine ed i relativi verbali di perquisizione e sequestro ad attestare la circostanza del reperimento del denaro in sede di perquisizione).
Si devono pertanto annullare senza rinvio il provvedimento impugnato del Tribunale del riesame del 30 dicembre 2008 e quello del Procuratore della Repubblica in data 12 dicembre 2008. Restano assorbite le residue doglianze dei ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonché il decreto 12 dicembre 2008 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009