Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 19771
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Sentenza 9 aprile 2009

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Una somma di danaro, qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla "res" sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 19771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19771
    Data del deposito : 9 aprile 2009

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