Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2019, n. 990
CASS
Sentenza 13 dicembre 2019

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Il parziale accoglimento del ricorso in cassazione limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione "esterna" con reato separatamente giudicato e meno grave non consente la rilevabilità della estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale si procede e rispetto al quale il ricorso risulti inammissibile. (In motivazione la Corte ha precisato che l'accoglimento della doglianza comporta unicamente che, all'esito del giudizio di rinvio, in luogo della pena separatamente inflitta possa essere irrogato un più contenuto aumento ex art. 81, cod. pen.).

In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione – nella specie, con reato separatamente giudicato – formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2019, n. 990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 990
    Data del deposito : 13 dicembre 2019

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