Sentenza 13 dicembre 2019
Massime • 2
Il parziale accoglimento del ricorso in cassazione limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione "esterna" con reato separatamente giudicato e meno grave non consente la rilevabilità della estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale si procede e rispetto al quale il ricorso risulti inammissibile. (In motivazione la Corte ha precisato che l'accoglimento della doglianza comporta unicamente che, all'esito del giudizio di rinvio, in luogo della pena separatamente inflitta possa essere irrogato un più contenuto aumento ex art. 81, cod. pen.).
In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione – nella specie, con reato separatamente giudicato – formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2019, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2019 |
Testo completo
990-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MATILDE CAMMINO Sent. n. sez. 3205/2019 -· Presidente - -UP 13/12/2019 ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 2695/2019 SERGIO BELTRANI -Relatore- VITTORIO PAZIENZA MASSIMO PERROTTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 21/11/2017 dalla CORTE di APPELLO di PALERMO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente, e rilevata la regolarità degli avvisi di rito. RITENUTO IN FATTO 1. IO US ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato integralmente la sentenza di condanna in ordine al reato di truffa in danno di RE MANFREDI, commessa in data 30/06/2010, ascrittogli, alla pena ritenuta di giustizia, emessa nei confronti dell'imputato dal Tribunale di Palermo in data 01/03/2017), lamentando plurime violazioni di legge e vizi di motivazione. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al motivo riguardante l'omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra il reato ascritto all'imputato ed altro reato separatamente giudicato, ed è inammissibile nel resto, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591 c.p.p., per difetto della necessaria specificità degli ulteriori motivi, non essendosi il ricorrente confrontato con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento del rigetto dei motivi di appello riproposti in questa sede.
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza degli artt. 21 e 23 c.p.p., con difetto di motivazione, quanto alla eccezione di incompetenza per territorio (per essere competente il Tribunale di Isernia, luogo in cui la carta Lottomatica evocata dall'imputazione risulterebbe essere stata accesa), che asserisce aver sollevato tempestivamente.
1.1. Il motivo difetta della necessaria specificità. Il ricorrente reitera la doglianza senza considerare che la Corte di appello (f. 2 della sentenza impugnata), lungi dall'arrestare la propria disamina alla (controversa) affermazione di tardività dell'eccezione, ha argomentato la effettiva sussistenza della competenza per territorio del Tribunale adito correttamente richiamando il costante orientamento di questa Corte, a parere della quale, nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 2, Sentenza n. 14730 del 10/01/2017, Rv. 269429; Sez. 2, Sentenza n. 49321 del 25/10/2016, Rv. 268526; Sez. 1, Sentenza n. 25230 del 13/03/2015, Rv. 263962). 1 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza di leggi che non indica e difetto di motivazione quanto alla conclusiva affermazione di responsabilità (la Corte d'appello si sarebbe limitata ad un mero rinvio alle motivazioni della sentenza del Tribunale, senza aggiungere alcuna autonoma considerazione;
nessuna motivazione illustrerebbe le ragioni del mancato accoglimento dei motivi di gravame, con il quale era stata evidenziata l'asserita carenza di elementi atti a dimostrare la responsabilità dell'imputato).
2.1. Il motivo difetta della necessaria specificità, non essendosi il ricorrente confrontato con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione, legittimamente riproponendo i condivisi rilievi del primo giudice come è fisiologico in - presenza di una doppia, conforme affermazione di responsabilità ed in particolare incensurabilmente valorizzando (f. 2 s. della sentenza impugnata) l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o., ulteriormente corroborate dall'accertato versamento, da parte sua, della somma richiestagli per l'acquisto del telefono de quo dall'imputato, unico intestatario dell'utenza telefonica comunicata alla p.o. e da quest'ultima contattata, nonché della carta di pagamento sulla quale fu accreditata la somma richiesta per l'acquisto.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza di leggi e difetto di motivazione quanto: al diniego delle attenuanti generiche;
- al mancato riconoscimento della continuazione con reato separatamente giudicato dal - Tribunale di Verbania in data 09/08/2010, irrev. 07/10/2010; - al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. - 3.1. Il motivo difetta della necessaria specificità: - quanto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, formulata nell'atto di appello in termini meramente assertivi e correttamente negato dal Tribunale in presenza di un precedente specifico, ed in difetto di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, con argomentazioni che l'appellante non considerava;
-quanto alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., correttamente negato dalla Corte di appello in presenza di un precedente specifico;
-quanto alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., correttamente negato dalla Corte di appello in considerazione del fatto che il danno arrecato alla p.o. non era ictu oculi di minima rilevanza.
3.2. Il ricorso è, al contrario, fondato limitatamente al motivo riguardante l'omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra il reato ascritto all'imputato ed altro reato separatamente giudicato, in ordine alla quale la Corte di appello è rimasta del tutto silente.
3.2.1. Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238; Sez. 5, Sentenza n. 3867 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262679) ha già chiarito che, una volta che l'imputato 2 abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo non, l'istanza della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o dell'impugnante. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto.
3.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta applicazione di continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che provvederà alla dovuta valutazione.
4. Questa Corte è ormai ferma nel ritenere che non può porsi in sede di legittimità la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in presenza della totale inammissibilità del ricorso. Si è, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400). Si è, inoltre, precisato che, in presenza di un ricorso per cassazione "cumulativo" riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o più capi, con conseguente estinzione dei reati per prescrizione, non comporta l'estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali il ricorso risulti, al contrario, inammissibile: l'operatività della prescrizione è, pertanto, preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile, (Sez. U, Sentenza n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268966). 3 4.1. In applicazione della ratio decidendi di quest'ultima decisione (essere la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico), e rilevato che, nel caso in esame, il motivo accolto non riguarda il reato oggetto del procedimento, ma quello separatamente giudicato, il parziale accoglimento del ricorso limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta applicazione di continuazione esterna non comporta la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale attualmente si procede. Invero, essendo stata irrogata, in ordine al reato separatamente giudicato, una pena inferiore rispetto a quella irrogata per la truffa oggetto del presente procedimento, la doglianza accolta comporta unicamente che, all'esito del giudizio di rinvio, in luogo della pena separatamente irrogata, potrebbe essere irrogato un più contenuto aumento a titolo di continuazione c.d. "esterna"; diversamente, con riguardo al capo della decisione costituito dal reato oggetto del presente procedimento, il ricorso è risultato integralmente inammissibile. Naturalmente, il giudicato già intervenuto in ordine al reato separatamente giudicato oggetto del parziale accoglimento del ricorso non consente di ritenere operante in ordine a tale ultimo capo la prescrizione del reato.
P.Q.M.
richiestaAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla applicazione di continuazione esterna e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, udienza pubblica 13 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Matilde Cammino рей Lilla DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 GEN 2020 IL CANCELLERE E R P Claudia Pianelli U E for T R O C 4