Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
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Cresce di giorno in giorno il numero di click effettuati dagli utenti su pagine informative, blog e forum in cui si parla di truffe online. L'ultima “frontiera” dei reati contro il patrimonio sembra essere quella in cui dietro il profilo virtuale di onesti venditori su siti come Subito, Kijiji o il famosissimo Ebay, si nascondono abili truffatori in cerca di guadagno illegittimo. Il caso di “falsa promessa” della vendita di un bene (tramite il web) cui segua il pagamento del prezzo concordato da parte dell'acquirente tramite ricarica della carta prepagata PostePay, dopo il quale il bene non venga mai consegnato all'acquirente, è stato spesso portato nelle aule giudiziarie, sotto il nome …
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Nota a Cass. pen., Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2021) dep. 04-11-2021, n. 39738. di Francesco Vantaggiato SOMMARIO: 1. Il caso e il conflitto di competenza. – 2. La decisione della Suprema Corte: il locus commissi delicti nella truffa con bonifico online. – 3. La giurisprudenza sul distinguo con i pagamenti “Postepay” o irreversibili. *********** 1. Il caso e il conflitto di competenza. La Procura della Repubblica di Trieste citava a giudizio Tizio con l'accusa di truffa contrattuale, ex art. 640 c.p., per avere indotto, con artifici e raggiri, la persona offesa Caio ad acquistare un bar, con induzione in errore circa la redditività dell'attività e circa la sua reale situazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2015, n. 25230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25230 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/03/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - N. 726
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - N. 45748/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE BRESCIA;
nei confronti di:
TRIBUNALE AGRIGENTO;
con l'ordinanza n. 4029/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del 09/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Agrigento. RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 3 ottobre 2013, il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, investito del giudizio nei confronti di IG AR imputato del reato di truffa, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia, nella cui circoscrizione era stato conseguito il profitto del reato. Come risulta dal capo di imputazione a IG era stato contestato di aver promesso e garantito a ZA RO per la somma di mille euro la vendita di autovettura Fiat Panda 4x4 a mezzo del sito internet autoscout24.it, inducendolo in errore sull'imminente passaggio di proprietà e sul buon fine della trattativa, procurandosi l'ingiusto profitto di 400 Euro richiesta e ottenuta a mezzo di ricarica su carta postepay a sè intestata, con pari danno della persona offesa.
A ragione della decisione, osservava che IG aveva incassato il danaro della vendita tramite accreditamento sulla propria postepay, conseguendo il profitto in Borgosatollo, provincia di Brescia, luogo della sua residenza idoneo a radicare la competenza territoriale anche in forza della regola suppletiva prevista dall'art. 9 c.p.p.. 2. Il Tribunale di Brescia, a sua volta, si riteneva incompetente osservando che la consumazione del delitto si era verificata al momento e all'atto con cui la persona offesa aveva proceduto al versamento del denaro sulla carta "ricaricabile" postepay dell'imputato, essendovi coincidenza temporale tra il versamento del denaro da parte della persona offesa e il conseguimento del profitto da parte dell'autore del reato (essendo la ricarica immediatamente eseguita al momento stesso del versamento effettuato dall'offeso), con la conseguenza che la competenza per territorio doveva essere radicata nel luogo di compimento dell'operazione, cioè Favara, compresa nel circondario del Tribunale di Agrigento. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto dal rifiuto dei due giudici a conoscere del processo consegue una stasi insuperabile, che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte.
2. Il conflitto va risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di Agrigento. In tema di truffa le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno di recente ribadito che trattasi di reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell' autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimoni" del soggetto passivo (S.U. - 16.12.98, Cellammare, CED 212079).
La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è concorde nel ritenere che la truffa ed. contrattuale, quale è quella per cui si procede, è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. ex plurimis, sez. 2 - 29.01.98, Stabile, CED. 209671; sez. 2 - 16.04.97, Tassinari, CED 207831). Danno che non solo deve avere contenuto economico, ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale (S.U., 22.03.69, P.M. c/Carraro, Cass. pen. 1969, pag. 1023; S.U., 30.11.74, Forneris, Cass. pen. 1975, pag. 741.). Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi, due requisiti: il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente e il danno da parte del soggetto leso:
solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata. Nei casi tipici in cui l'oggetto materiale del reato è costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è stato indicato in quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa. Nel caso in esame, tuttavia, il raggiro è stato realizzato attraverso l'uso di una carta postepay ricaricabile che consente il versamento di denaro su una carta propria o di terzi. Il conseguimento del profitto da parte del soggetto truffatore si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata. Detto versamento ha infatti realizzato contestualmente l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. La competenza territoriale va quindi radicata nel luogo ove è stato effettuato il versamento, cioè Favara.
3. Per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 32 c.p.p., deve essere dichiarata la competenza del Tribunale monocratico di Agrigento.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale monocratico di Agrigento, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015