Sentenza 25 ottobre 2016
Massime • 1
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio non trova applicazione nei casi in cui il profitto viene conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on-line o rimesse in conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che caratterizzano le ricariche su Postepay o simili).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2016, n. 49321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49321 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2016 |
Testo completo
49 3 2 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2700 Piercamillo Davigo - Presidente - Giovanna Verga UP 25/10/2016- Giuseppe Sgadari R.G.N. 22831/2015 Cosimo D'Arrigo Relatore - Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FA SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2015 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Trento, con sentenza in data 9 gennaio 2015, ha parzialmente riformato la condanna inflitta a SA FA dal Tribunale di Rovereto con sentenza del 4 giugno 2013 per il delitto di truffa, riconoscendo l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La vicenda, per quanto qui di interesse, può essere riassunta nei seguenti termini. In data 15 dicembre 2011 la persona offesa CA ZI pubblicava sulla sito di annunci internet eBay un'inserzione per l'acquisto di un registratore multitraccia. Il giorno seguente veniva contattato tramite email da tale AR FA, che offriva in vendita quanto richiesto al prezzo di euro 150. L'offerente forniva anche un numero di cellulare e indicava una carta Postepay intestata all'imputato, asserito fidanzato della FA, sulla quale effettuare l'accredito. Successivamente, dopo l'avvenuto pagamento, la merce non veniva recapitata all'acquirente e ogni tentativo di rintracciare la venditrice, anche al numero di telefono dalla stessa fornita, risultava vano. Il ricorrente impugna la citata sentenza riproponendo, anzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale disattesa dai giudici di merito. Osserva in proposito che il conseguimento dell'ingiusto profitto si sarebbe avuto solo al momento dell'accredito effettuato dal ZI sulla carta Postepay. Essendo stata quest'ultima attivata in quel di Cosenza, avrebbe dovuto ritenersi competente il Tribunale di Cosenza anziché quello di Rovereto. In alternativa, il luogo in cui l'agente ha conseguito il profitto dovrebbe considerarsi ignoto, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 9 cod. proc. pen., che radica in ogni caso la competenza territoriale in capo al Tribunale di Cosenza, essendo ivi residente l'imputato. Con il secondo motivo di ricorso l'FA l'imputato deduce il vizio di motivazione della violazione di legge in relazione all'affermazione della sua responsabilità penale osservando che non sarebbe stato impiegato alcun artifizio o raggiro, non essendo stato adottato alcun accorgimento volto ad impedire l'identificazione del venditore. Si tratterebbe, dunque, di un semplice inadempimento contrattuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.1 In ordine alla questione di competenza territoriale, va osservato quanto segue. - quantomeno nella2.2 La truffa c.d. on line o via internet costituisce maggior parte dei casi - una forma specifica di truffa contrattuale caratterizzata dalla circostanza che la contrattazione fra l'agente e la persona offesa si svolge a distanza, mediante l'uso di strumenti telematici (quali siti internet, email, chat, messaggistica, ecc. o una combinazione di mezzi diversi, a volta coadiuvati anche dall'uso del telefono). Anche l'atto dispositivo posto in essere dalla persona offesa e il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente sono fatti che 2 D avvengono "a distanza", ma non necessariamente mediante l'uso di strumenti telematici. Così, se da un lato la distanza fra il raggirato e il truffatore può essere coperta con una spedizione in contrassegno, con la spedizione postale di un assegno circolare o di conto corrente, ecc., dall'altro, si pongono sistemi di pagamento a distanza, quali bonifici, pagamenti on line o rimesse in conto corrente. Fra i diversi sistemi di pagamento telematico assume particolare importanza, in quanto spesso impiegata nel fenomeno delle truffe via internet, la c.d. ricarica, che consiste nella creazione di una provvista che il beneficiario potrà utilizzare in un secondo momento mediante uno strumento di pagamento (solitamente una carta di credito di tipo per l'appunto "ricaricabile", quale "Postepay").
2.3 Giova, a questo punto, ricordare che la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. Consegue che nell'ipotesi di truffa contrattuale, nel cui ambito va ascritta anche la truffa on line, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000 - Franzo e altri, Rv. 216429). Pertanto, ai fini della consumazione del reato, divengono decisive non tanto le modalità tramite le quali si sono concretizzati gli artifizio i raggiri, quanto quelle dell'atto dispositivo. Sicché, nelle ipotesi di materiale spedizione del profitto del reato a mezzo posta, corriere e simili, il momento della consumazione è quello dell'acquisizione della res da parte dell'autore del reato. Anche qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, occorre comunque la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa. Nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, la spoliazione della persona offesa è invece immediata ed irrevocabile e l'accredito della provvista in favore del soggetto agente è pressoché contestuale rispetto alla deminutio patrimonii del soggetto passivo. In ogni caso, il pagamento non è revocabile e, a prescindere dalla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario, il reato si è consumato con l'ormai definitiva lesione patrimoniale del raggirato. P m Deve quindi ribadirsi il seguente principio di diritto: - nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su - carta di pagamento ricaricabile (nella specie "Postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del profitto da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva diminuzione patrimoniale in danno della vittima (Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015 Migliorati, Rv. 263962). L'orientamento, apparentemente difforme, espresso in tema di truffa on line da una precedente sentenza di questa Sezione (Sez. 2, n. 7749 del 04/11/2014 - dep. 20/02/2015, Giannetto, Rv. 264696) deve invece intendersi riferito ai quei casi di truffa contrattuale commessa mediante strumenti telematici in cui le modalità del sistema di pagamento prescelto non presentano la caratteristica di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che invece caratterizzano le ricariche su "Postepay" e simili.
2.4 Nel caso di specie la ricarica della carta "Postepay" dell'imputato è stata effettuata via internet dalla persona offesa mentre si trovava in Riva del Garda, ricadente nel circondario del Tribunale di Rovereto, e dunque è in quel luogo che si è consumato il reato. Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. AR FA,Invero non è certa l'esistenza della sedicente potenzialmente identificabile in tale MA FA nata a [...] il [...], della quale tuttavia, quanto meno in ricorso, non viene dedotto alcun rapporto di conoscenza con l'FA. Il numero di cellulare fornito all'acquirente corrisponde ad una tale ER de ZO, dei cui rapporti con anche in questo caso nulla si dice.l'FA - In sostanza, l'unico dato certo è il coinvolgimento dell'FA. Le doglianze circa il difetto di motivazione in ordine al suo coinvolgimento nella vicenda in esame sono quindi infondate. Inoltre, la circostanza che costui non abbia dissimulato il proprio nominativo, per ricevere il pagamento per via telematica, non esclude in sé la sussistenza di artifici o raggiri consistiti nell'aver indotto il ZI all'atto dispositivo e, tantomeno, vale a declassare la truffa in un mero illecito civile. Si tratta, verosimilmente, di una necessità (potremmo dire, di un rischio calcolato) imposta dall'impossibilità di intestare una carta Postepay a soggetto inesistente. $55 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, secondo quanto disposto dall'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta Così deciso il 25/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Cosimo D'Arrigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 NOV. 2016 IL CANCELLIBRE E R Claudia Pianelli P E U T S R O N I E Z O C 5