Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2016, n. 49321
CASS
Sentenza 25 ottobre 2016

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Il provvedimento analizzato è la Sentenza n. 2700 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 25 ottobre 2016, presieduta da Piercamillo Davigo. Le parti in causa erano l'imputato e la persona offesa, con quest'ultima che contestava la condanna per truffa subita dall'imputato, il quale, a sua volta, sollevava questioni di incompetenza territoriale e di responsabilità penale. L'imputato sosteneva che il reato si fosse consumato nel luogo in cui era avvenuto l'accredito sulla carta Postepay, richiedendo pertanto la competenza del Tribunale di Cosenza. Inoltre, argomentava che non vi fosse stata alcuna condotta fraudolenta, ma solo un inadempimento contrattuale.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la truffa si consuma nel momento in cui il soggetto passivo subisce una diminuzione patrimoniale, coincidente con l'accredito del pagamento sulla carta dell'imputato. La Corte ha chiarito che, nel caso di pagamenti tramite ricariche, il profitto è immediato e irreversibile, stabilendo così la competenza territoriale del Tribunale di Rovereto. Inoltre, ha ritenuto che l'assenza di artifici non escludesse la responsabilità penale, confermando la condanna per truffa. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa della normativa in materia di truffa, evidenziando la natura istantanea del reato e la sua consumazione legata all'effettivo danno subito dalla vittima.

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Massime1

Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio non trova applicazione nei casi in cui il profitto viene conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on-line o rimesse in conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che caratterizzano le ricariche su Postepay o simili).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2016, n. 49321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49321
Data del deposito : 25 ottobre 2016

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