Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2017, n. 14730
CASS
Sentenza 10 gennaio 2017

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Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

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    La massima Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Cassazione penale , sez. II , 17/07/2020 , n. 23781). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2017, n. 14730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14730
Data del deposito : 10 gennaio 2017

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