Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Commentari • 7
- 1. Il locus commissi delicti nell’estorsione mediante ricarica di unaLucrezia Rossi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii in capo al soggetto passivo; istantaneo perché il suo perfezionamento non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; di danno, poiché l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno …
Leggi di più… - 3. Truffa: si consuma nel momento e nel luogo in cui viene effettuata la ricarica postepayAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Cassazione penale , sez. II , 17/07/2020 , n. 23781). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
Leggi di più… - 4. Sulla competenza territoriale in materia di truffa con bonifico online.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 novembre 2021
Nota a Cass. pen., Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2021) dep. 04-11-2021, n. 39738. di Francesco Vantaggiato SOMMARIO: 1. Il caso e il conflitto di competenza. – 2. La decisione della Suprema Corte: il locus commissi delicti nella truffa con bonifico online. – 3. La giurisprudenza sul distinguo con i pagamenti “Postepay” o irreversibili. *********** 1. Il caso e il conflitto di competenza. La Procura della Repubblica di Trieste citava a giudizio Tizio con l'accusa di truffa contrattuale, ex art. 640 c.p., per avere indotto, con artifici e raggiri, la persona offesa Caio ad acquistare un bar, con induzione in errore circa la redditività dell'attività e circa la sua reale situazione …
Leggi di più… - 5. Truffa, art. 640 c.p: circostanze e giurisprudenzaLa Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021
Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2017, n. 14730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14730 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
14730 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Sent. n. 1 FRANCO FIANDANESE - Consigliere - LUIGI AGOSTINACCHIO P.U. 10.1.2017 Rel. Consigliere- R.G.N. 235/2016 GIUSEPPINA A. R. PACILLI - FABIO DI PISA - Consigliere - GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG IM US n. a Melito di Porto Salvo il 27.8.1969, avverso la sentenza n. 486/2015 della Corte d'Appello di Campobasso del 6.10.2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 10.1.2017 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 6.10.2015 la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data febbraio 2013, con cui l'imputato, in atti generalizzato, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di truffa, commesso facendo apparire reale la volontà di vendere un'autovettura e traendo in errore con artifizi e raggiri HR AN circa la regolarità dell'operazione, così procurandosi l'ingiusto profitto, consistito nel ricevere il prezzo pattuito mediante la ricarica della propria carta Postepay. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere radicata la competenza territoriale nel luogo in cui la persona offesa aveva effettuato la ricarica della carta Postepay anziché nel comune di Marina di Gioiosa Jonica, ossia laddove l'imputato aveva avuto la materiale disponibilità della somma, così conseguendo l'ingiusto profitto. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Nella sentenza impugnata è stata affermata la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso, essendo stato individuato il locus commissi delicti in Boiano, in provincia di Campobasso, ove la persona offesa aveva effettuato la ricarica Postepay, intestata all'imputato. In tale luogo, infatti, si era verificata non solo la perdita definitiva della somma versata, ma anche il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, in quanto la riscossione della somma, entrata nell'esclusiva disponibilità dell'imputato già al momento del versamento, rappresenta un mero post factum non punibile perché mero adempimento materiale. Così statuendo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. I, n. 25230 del 13.3.2015, Rv 263962), secondo cui, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato di truffa sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 10 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Franco Fiandanese panco Fandany ділеріме2. R. Perh DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 MAR 2017 CANCELLIERE 2 MA CA Claudia Plane O N