Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2001, n. 8121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8121 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
сеCe 59869 E N O I 6 Z 8 PUBBLICA ITALIANA 9 A 1 R / IOME DEL POPOLO ITALIANO T 4 / S I 0.1 81 21 6 . 2 G N . E R .R R A P B T U LA TE ASSAZIONE A Oggetto ཀྑུ 1 Art. 17 d. f.. 3 E ཏྭཱ 1 ཨཱཨབྷསྶ པསཙྪཱཎསྶ S I ZIOLE IA .
4-636172 A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8443/98 CANTILLODott. Michele Presidente Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron.18774 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere - Rep. ** Ud. 21/02/01 Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IRITECNA, in persona del IRITECNICA SPA IN LIQ Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell'avvocato MEZZACAPO VINCENZO, che lo difende 2001 unitamente all'avvocato TESAURO FRANCESCO, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 318 procura in calce;
CAMPIONE CIVILE 59869 1 N. controricorrente avversO la decisione n. 209/96 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 17/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto - che, con avviso n.154/1990, notificato il 22 di- cembre 1990, l'Ufficio distrettuale delle imposte di- rette di Genova accertò, nei confronti della Italim- pianti S.p.a, ai fini dell'i.lo.r. relativo al 1986, il maggior reddito di £.1.455.609.000, determinando l'imposta dovuta in £.235.809.000 ed irrogando le con- seguenti pene pecuniarie per infedele dichiarazione;
che, con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Genova del 18 febbraio 1991 copia del quale fu depositata presso il Centro servizio delle im- poste dirette di Genova il successivo 25 febbraio la Società impugnò il predetto avviso, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non aveva riconosciu- to, quale costo deducibile, la somma di £.195.000.000, e precisando, in particolare, che tale somma era stata 2 corrisposta alla Sidermar S.p.a. a titolo di spese di trasloco e di contributo alle spese di ristrutturazione ed al canone di locazione, da quest'ultima sostenute a seguito del rilascio di locali in favore della prima, secondo quanto convenuto in una scrittura privata del 25 giugno 1984; che l'Ufficio, costituitosi, nel chiedere la re- iezione del ricorso, ne eccepi, preliminarmente, l'inammissibilità, in quanto la copia a sé destinata era stata presentata tardivamente;
- che la Commissione adita, con decisione n.358 del 2 novembre 1995, respinta l'eccezione preliminare, ac- colse il ricorso;
- che, a seguito di appello dell'Ufficio il quale anche l'eccezione preliminare, respinta inripropose primo grado - la Commissione tributaria regionale di Genova, in contraddittorio con la Iritecna S.p.a., qua- le incorporante della Italimpianti S.p.a., respinse il gravame, affermando, tra l'altro, che la tardività del- la consegna della copia del ricorso introduttivo è ir- rilevante ai fini della sua tempestività; che avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che resiste, con controricorso, la Iritecna 3 S.p.a., nella predetta qualità. Considerato in diritto che, preliminarmente, la Società controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto no- tificatole il 30 aprile 1998 in Roma, Viale Liegi 33, luogo che non corrisponderebbe né al domicilio eletto, né alla sede legale della Società, dichiarata in grado d'appello e sita in Genova, Via di Francia n.1; che l'eccezione è palesemente infondata: infatti posto che altra (rispetto a quella cui fa riferimento la Iritecna) copia del ricorso è stata tempestivamente (il 2 maggio 1998) notificata alla Società intimata presso la sua sede legale in Genova, Via di Francia n.1 (anziché nel domicilio eletto nel giudizio d'appello, presso lo Studio Alderighi-Tesauro, in Roma, Viale Re- gina Margherita n.262); e che, comunque, la Società me- desima si è ritualmente costituita nel presente giudi- zio, notificando e depositando tempestivo controricorso costituisce consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.5575 del 1997 e 4356 del 2000), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui la notificazione del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anziché nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, non ne de- 4 termina l'inesistenza giuridica, ma soltanto la nulli- tà, con conseguente dovere del collegio di ordinarne la rinnovazione, alla quale non deve, tuttavia, provveder- si, se l'intimato si sia spontaneamente costituito;
che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.17 D.P.R. 636/72, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata e ribadisce che l'omessa od intempestiva trasmissione di copia del ricorso all'ufficio tributario "competente” impedirebbe la rituale costituzione del contraddittorio e determi- nerebbe l'inammissibilità del ricorso;
che il primo motivo del ricorso merita accogli- mento;
che costituisce, infatti, costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sent. n.13876 del 1999), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art.17 del d.P.R. n. 636 del 1972, nel te- sto sost. dall'art.8 del d. P. R. n. 739 del 1981, richie- de, per la proposizione del ricorso davanti alla com- missione tributaria non solo la consegna o la spedizio- ne dell'originale alla segreteria della commissione me- desima, ma anche la consegna о la spedizione di copia all'ufficio tributario competente;
e secondo cui l'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, 5 previsto a pena di inammissibilità del ricorso intro- duttivo, postula che entro tale termine si provveda ad entrambi gli adempimenti, il secondo dei quali è diret- to a consentire all'ufficio tributario legittimato a resistere di partecipare al giudizio ed attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza o la sua intempestività determina l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carente instaurazione di rituale contraddittorio, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e senza che l'omissione od il ritardo di det- to adempimento possa essere sanata dalla successiva Co- stituzione in giudizio dell'ufficio tributario compe- tente, non potendo tale fatto incidere sulla decadenza già verificatasi;
- che, nella specie, è pacifico che la copia del ricorso introduttivo è stata presentata al Centro ser- vizio delle imposte dirette di Genova in data 25 feb- braio 1991, e cioè, a parte ogni altra considerazione, oltre il termine di sessanta giorni (scadente il 20 febbraio 1991) dalla data della notificazione dell'avviso di accertamento, eseguita il 22 dicembre 1990; che, pertanto la sentenza impugnata la quale si fonda su un principio opposto a quello qui ribadito 6 deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992 e 382 comma 3 secondo periodo cod. proc. civ., in quanto il processo non poteva essere proseguito in primo grado, in ragione della predetta invalidità del ricorso introduttivo, che i Giudici d'appello avrebbero dovuto dichiarare, pronunciandone l'inammissibilità per intervenuta decadenza dall'impugnazione dell'avviso di accertamento;
che il secondo motivo del ricorso deve ritenersi, ovviamente, assorbito;
che sussistono giusti motivi per dichiarare com- pensate per intero, tra le parti, le spese del presente e del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara as- sorbito il secondo;
cassa senza rinvio la sentenza im- E N O I A Z I pugnata e compensa le spese. 5 A 6 R . 8 R 9 A N T 1 T S - / I 4 U B / G Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- 6 B E . I 2 L R . L R R A . T P . . la Sezione Tributaria, il 21 febbraio 2001 B D A T A 1 D 3 Il Presidente I] relatore ed estensore 1 S N E 8 3 R Michele Cantillo Salvatore Di PalmaHabellar IL CANCELLIERE C1 DEPÓSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 15 GIU. 2001 + IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7