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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ED ha pronunziato all'udienza del 21.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13521 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lovascio;
C.F._1
Ricorrente
E
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
Resistente
*******
Con ricorso depositato in data 06.11.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha premesso di aver prestato servizio presso la Legione Carabinieri Puglia,
Stazione di Bitonto.
Ha allegato, in particolare, che, in data 26.04.1991, inviato - unitamente ad altro collega - in servizio di pattuglia e perlustrazione del territorio per la prevenzione e repressione di reati, al fine di bloccare un'auto con persone a bordo con volto travisato, veniva da quest'ultima tamponato, così finendo in un fondo agricolo sottostante la sede stradale, rimanendo ivi ferito. Ha esposto che la dinamica degli eventi era già stata consacrata nella relazione del Comandante della Compagnia Carabinieri di Molfetta del
26.04.1991.
Ha quindi ulteriormente allegato che, con Modello 4236 Nr. 261/2-1 del
26.04.1991, gli era stata riconosciuta una lesione traumatica come dipendente da causa di servizio;
così come anche nel Modello C nr. 281 del
15.05.1991 dell'Ospedale Militare di Caserta.
Ha anche aggiunto che, con Decreto n. 502/05 – posizione 53586/A dell'11.04.2005, il Comando Controparte_3
– Sez. Equo Indennizzo, gli aveva concesso equo
[...] indennizzo per la lesione subita, in virtù di quanto emerso dalla visita medica dell'ospedale Militare di Bari (del 23.10.2002), che aveva ascritto l'infermità alla 7^ categoria Tab. A max.
Ciò posto, l'odierno istante ha lamentato di aver inutilmente presentato, in data 13.07.2023, domanda per il riconoscimento dei benefici legati allo status di “Vittima del Dovere”, poiché il dichiarava la Controparte_1 stessa improcedibile in quanto tardiva, per essere stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione.
In senso contrario, ha rimarcato la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere”, così come confermato dalla consulenza medico legale di parte, del 03.07.2023, in cui si attestava una invalidità complessiva del 46%, secondo i criteri previsti dal D.P.R. n.
181/2009.
Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale accertasse il proprio status di vittima del dovere e, di conseguenza, il diritto all'erogazione dei benefici conseguenti a tale riconoscimento (ed, in particolare, la “speciale elargizione in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata, oltre rivalutazione ISTAT ai sensi del D.P.R. n. 181/2009”, lo “speciale assegno vitalizio di € 1.033,00” e “l'assegno vitalizio di importo pari ad €
Pag. 2 di 12 500,00, così come implementato dall'art. 4 della legge n. 350/2003, entrambi soggetti a perequazione automatica”, oltre a “tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico, previste dalla Legge n.
206/2004 di cui agli artt. 3, 6, 8 e 9”), con condanna dell'amministrazione convenuta a provvedere in conformità.
Instauratosi il contradditorio, il ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'intervenuta prescrizione, sia dello status di vittima del dovere che dei diritti patrimoniali ad esso conseguenti.
In ogni caso, ha argomentato circa il mancato possesso in capo al ricorrente dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento dello status richiesto: ha infatti sostenuto come il servizio prestato fosse normale ed ordinario e compensabile con il solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Da ultimo, si è opposto alla “quantificazione dell'invalidità”, così come espressa dal consulente tecnico di parte ricorrente, eseguita solo il
03.07.2023 e mai pervenuta all'amministrazione.
Ha concluso, pertanto, per l'integrale rigetto delle pretese attoree, con il favore delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria e della espletata c.t.u. medico – legale, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul piano della disciplina, occorre ricordare che con la L. 266/2005 il legislatore ha ridisegnato la nozione di “vittime del dovere” e creato quella di soggetti ad esse equiparati, prevedendo la copertura retroattiva di eventi a decorrere dal 1° gennaio 1961 (v. art. 2, comma 2, D.P.R. 243/2006).
La normativa di riferimento è dettata dai commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 cit., i quali hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere" (Cass. 23396/2016).
Pag. 3 di 12 Infatti, prevede la Legge 266/2005 art. 1, commi 563 e 564:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Successivamente con D.P.R. 243/06 (regolamento applicativo emanato secondo la previsione dell'art. 1, comma 565, L. 266/05) è stato altresì previsto che:
- per benefici e provvidenze si intendono le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206 (art. 1, lettera a);
- per missioni di qualunque natura si intendono le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente (art. 1, lettera b);
Pag. 4 di 12 - per particolari condizioni ambientali od operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (art. 1, lettera c);
- le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante (art. 6, comma 3).
2. Ciò posto, richiamando le considerazioni recentemente espresse dalla giurisprudenza (Cass. 17440/2022), va anzitutto ricordato che le disposizioni citate istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass.
S.U. 23300/2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U.
22753/2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005,
Pag. 5 di 12 art. 1, commi 563 e 564, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
La condizione di vittima del dovere, di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituendo uno status è, come tale, imprescrittibile.
3. Procedendo all'esame del caso di specie, è stato dimostrato che il ricorrente abbia subito un'infermità in attività di servizio ed “in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”, ai sensi dell'art. 1 comma 563 della L. n. 266/2005, tale da poter essere riconosciuto vittima del dovere.
Fermo restando che non vi sono dubbi sul riconoscimento della lesione, così come allegata dal ricorrente, quale conseguenza di causa di servizio, neppure ne residuano ulteriori circa il riconoscimento di Parte_1 quale vittima del dovere, essendo l'evento avvenuto durante l'attività volta alla repressione della criminalità.
Innanzitutto, l'attività posta in essere da ricorrente non rientrava in un normale intervento volto a verificare e prevenire la commissione di reati, ma si trattava di operazione specificatamente indirizzata a contrastare la criminalità, così come anche emerso dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, soggetto coinvolto nell'evento.
Infatti, il teste , confermando la circostanza indicata nel Testimone_1 primo capitolo di prova del ricorso - secondo cui, in data 26.04.1991, insieme al ricorrente venivano comandati in servizio di pattuglia e perlustrazione del territorio, per la prevenzione e repressione di reati - ha precisato che “all'epoca, nella zona, si registrarono numerosi furti e rapine, anche nei confronti di camion”.
Il teste, poi, ha riferito la dinamica degli eventi, così come rappresentata dal ricorrente, oltre che risultante dalla relazione di servizio (“Incrociammo la
Fiat Ritmo e ricordo che al suo interno c'erano persone con il volto travisato.
C'ero io alla guida e feci inversione di marcia per raggiungere la Ritmo.
Pag. 6 di 12 Credo che loro non si fossero accorti del fatto che noi avessimo fatto inversione di marcia e credo che avessero ritenuto che noi avevamo proseguito disinteressandoci di loro…quando li abbiamo affiancati per intimare l'alt, la Ritmo ha fatto una brusca frenata e ci ha tamponato, così buttandoci fuori strada”), confermando la frattura subita dal ricorrente.
Infine, la medesima fonte di prova ha ribadito che “si trattava di un servizio di prevenzione e repressione di reati, che riguardava orari e zone particolarmente delicate, perché, in direzione verso la , c'erano stati Per_1 ritrovamenti di tir rapinati”.
All'esito di quanto sopra risultante dalla prova testimoniale, pertanto, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti di legge per il riconoscimento dello status oggetto di causa nei confronti del sig. in quanto, il Parte_1 comma 563 dell'art. 1 della Legge 266/2005, individua tutte quelle attività che, avendo il carattere della pericolosità, così come stabilito dalla legge, se hanno determinato l'insorgenza di una infermità, comportano indefettibilmente l'attribuzione di tutti i benefici dalla legge previsti.
Del resto, a supporto della fondatezza della pretesa del ricorrente vale richiamare quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U.
10791/2017), ove si legge: “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. D.P.R. n. 243 del 2006, definisce, all'art. 1, lett. b)
e c), le missioni come quelle <<... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente>> e le particolari condizioni ambientali od operative <<le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti servizio che hanno esposto dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie svolgimento dei compiti istituto>>.
Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass.
S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei
Pag. 7 di 12 benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività.
Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità
o il decesso dipendano da causa di servizio <<... per le particolari condizioni ambientali od operative>>.
Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato
l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti”.
4. Tanto chiarito, è opportuno ricordare che, circa i criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 181/2009, v'è stato l'intervento chiarificatore di cui a Cass. S.U.
6214/2022.
Ivi, infatti, è stato affermato che:
- "alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge";
Pag. 8 di 12 - "i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4".
Ciò posto, disposta la c.t.u. nel presente procedimento, si è riscontrato un
“danno biologico pari al 15%, un danno morale pari al 5%, una invalidità permanente pari al 31%” e, applicando la formula collegata al D.P.R.
181/2009, artt. 3, 4, 5 e 6 ovvero “I.C.= D.B. + D.M. + (I.P. - D.B.)”, si è giunti al valore di invalidità complessiva del 36%, con data di stabilizzazione della patologia riconducibile al 23.10.2002 (“quando con verbale “mod. AB n.
2104” a firma dei Sanitari della C.M.O. di Bari, la menomazione dell'integrità fisica veniva ascritta alla “7^ categoria Tab. A Max”), con l'ulteriore precisazione che “non vi sono stati aggravamenti successivi alla data di stabilizzazione”.
5. Tuttavia, tenuto conto termine prescrizionale a cui sono soggette le provvidenze economiche collegate allo status, deve accogliersi l'eccezione del con specifico riguardo al diritto alla speciale Controparte_1 elargizione.
Infatti, è da condividere la ricostruzione offerta da parte resistente, secondo cui la speciale elargizione, non essendo una provvidenza con natura periodica, soggiace al regime generale delineato dall'art. 2934 comma 1,
c.c.
Tale orientamento si riscontra in diverse recenti pronunce della Corte di
Cassazione che, esprimendosi su tale aspetto, hanno anche precisato che
“il dies a quo della prescrizione deve essere individuato al momento di entrata in vigore dell'art. 4 DPR n. 243/2006, a decorrere dal quale la parte, rimasta vittima di lesioni in data anteriore, avrebbe dovuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale” e che “la tesi della decorrenza differita della prescrizione del diritto alla speciale elargizione non
Pag. 9 di 12 è efficacemente supportata dalla osservazione secondo la quale la speciale elargizione può essere richiesta sotto forma di una tantum ovvero sotto forma di vitalizio e, pertanto, dovrebbe soggiacere alla prescrizione decennale decorrente di tempo in tempo e per i singoli ratei, come avviene per le prestazioni previdenziali di durata”.
Discorso diverso invece opera in relazione agli assegni vitalizi, quali – appunto - prestazioni periodiche.
Si deve premettere, sul punto, che anche i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale - e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito - (così, Cass. n. 18309/2020).
A ciò va aggiunto che la presentazione della domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere, costituisce punto di riferimento per calcolare - a ritroso - il decennio a partire dal quale le prestazioni sono dovute, poiché essa ha portata interruttiva dei termini di prescrizione.
Nel caso odierno, dunque, considerata la presentazione della domanda amministrativa in data 13.07.2023, i relativi assegni vitalizi devono essere riconosciuti con decorrenza dal 13.07.2013.
6. Alla stregua di quanto finora accertato, quindi, spettano al ricorrente:
- l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998 a decorrere dal 13.07.2013, nell'importo di euro 500,00 mensili (si veda, da ultimo, Cass. 12749/2022), oltre perequazione ex lege;
- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/2004, come esteso dall'art. 2, comma 105, L. 244/07, a decorrere dal 13.07.2013 , oltre perequazione ex lege.
A ciò segue anche il riconoscimento delle provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla Legge n. 206/2004 ed, in particolare:
Pag. 10 di 12 - l'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, L. 206/04, estesa alle vittime del dovere dall'art. 4, comma 1, lett. C D.P.R. 243/2006;
- l'esenzione ticket di cui all'art. 9 L. 206/2004, come estesa dall'art. 4 D.P.R.
243/2006.
Diversamente, non è possibile riconoscere il beneficio ex art. 3 comma 2, L.
206/04, che prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, stante la mancata allegazione, da parte del ricorrente, di percepire somme a titolo pensionistico.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8. Gravano sul , altresì, i compensi di c.t.u., liquidati con Controparte_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ED, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 13521 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da Parte_1 contro il , in persona del Ministro p.t., così provvede: Controparte_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna il resistente al CP_1 pagamento
- dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998 a decorrere dal 13.07.2013, nell'importo di euro 500,00 mensili, oltre perequazione ex lege,
- dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/2004, come esteso dall'art. 2, comma 105, L. 244/07, a decorrere dal 13.07.2013, oltre perequazione ex lege;
2) dichiara altresì il diritto del ricorrente all'esenzione dal ticket su farmaci di cui all'art. 9 L. 206/2004 ed all'assistenza psicologica di cui all'art. 6, comma 2, L. 206/2004;
3) condanna, ancora, il al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
Pag. 11 di 12 4.638,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
4) pone a definitivo carico del le spese della c.t.u., Controparte_1 che liquida come da separato decreto.
Bari, 21.11.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria ED
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