Sentenza 28 maggio 2010
Massime • 1
È legittimo l'omesso avviso dell'udienza di discussione del ricorso in cassazione all'imputato, in quanto, ai sensi dell'art. 610, comma quinto, cod. proc. pen., l'avviso, in tal caso, spetta, non già all'imputato, ma solo al suo difensore, abilitato al patrocinio in sede di legittimità e soltanto nell'ipotesi in cui il ricorrente sia privo di difensore o quello di fiducia non sia abilitato al detto patrocinio è dovuto l'avviso alla parte personalmente nonché al difensore d'ufficio appositamente nominato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2010, n. 29763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29763 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 28/05/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1376
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 8854/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 2.7.2009 da:
avv. Coiro Mario, difensore dell'avv. LONGO Edoardo, nato a [...] il [...], e dallo stesso avv. ON;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste dell'8 aprile 2009. Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Letta la memoria del 20.5.2010, con la quale l'avv. Mario Coiro ha eccepito la nullità del decreto di citazione per omessa notifica al ricorrente nonché l'intervenuta prescrizione.
Letta, altresì, l'istanza di rinvio proposta il 27.5.2010 dall'avv. Sandra Cisilino.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Trieste riformava in parte la sentenza del Tribunale di Pordenone del 4 dicembre 2006, concedendo il beneficio della non menzione all'avv. ON Edoardo, confermando nel reato. Il ON era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 595, commi 1 e 4, perché, con tre scritti dal contenuto analogo, inviati a mezzo posta, uno al notaio Maria Luisa Sperandeo di AN MO (comunicazione di sollecito di pagamento parcella datata 22.3.02) e due a AN AZ di RA (comunicazioni di sollecito di pagamento parcelle datate entrambe 22.3.02), offendeva la reputazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone affermando, tra l'altro, che tale organismo è "....seppur dipendente in qualche modo dal Ministero di Grazia e Giustizia, largamente infiltrato da gruppi ed appartenenti ad organizzazioni massoniche, settarie e partiti politici di regime soggetti ad infiltrazioni mafiose...." Che avendo "....uno scarsissimo senso della privacy altrui....." approfitterebbero dei dati degli assistiti di cui vengono a conoscenza con le richieste di parere sulla congruità della parcella richiesta da un legale per "....intromettersi nella vita privata e lavorativa delle persone" alfine di "....costringere (le persone).....su cui pongono gli occhi o ad affiliarsi a tali cosche (secondo lo stile orwelliano dei "grandi fratelli"), o, nel caso di persone restie ad "allinearsi" con loro, alla loro eliminazione professionale, lavorativa e personale abusando dei dati di cui vengono a conoscenza", delitto aggravato dall'essere il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un corpo amministrativo ovvero, e comunque, una autorità costituita in collegio (fatto accaduto in AN MO e RA, luoghi in cui le missive sono state recapitate prima del 10.4.2002, data in cui il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone ha avuto cognizione dell'esistenza delle stesse missive;
su querela dell'8.7.2002); per l'effetto, era stato condannato alla pena di Euro 400 di multa oltre consequenziali statuizioni.
Avverso la sentenza anzidetta il difensore dell'imputato e l'avv. ON, personalmente, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo del ricorso proposto dal difensore deduce violazione di legge e distorsione dei fatti, sul rilievo che la Corte di merito aveva, ingiustamente, respinto la censura relativa alla revoca della prova per testi, sul rilievo specioso che i testimoni indicati non sarebbero stati a conoscenza dei fatti riguardanti l'avv. ON, ove invece le testimonianze erano intese a dimostrare che il malcostume denunciato riguardava non solo il Consiglio dell'ordine ma tutti gli organismi territoriali della zona, secondo quanto affermato nella lettera in questione.
Il secondo deduce violazione di legge ed illogicità con riferimento al diniego di perizia calligrafica.
Il terzo motivo deduce violazione di legge ed illogicità in punto addebitabilità della compilazione e sottoscrizione della lettera all'imputato.
Il quarto deduce identico vizio di legittimità con riferimento alla ritenuta credibilità del teste AZ nonostante le numerose contraddizioni nelle quali era incorso.
Nella stessa angolazione prospettica della violazione di legge, i motivi seguenti deducono le seguenti censure.
Il quinto motivo la mancata decisione sulla richiesta di denuncia del teste alla Procura per falsa testimonianza.
Il sesto la mancata risposta al rilievo difensivo concernente il difetto della plurima comunicazione.
Il settimo la distorsione dei fatti e l'illogicità della motivazione quanto all'interpretazione del contenuto della lettera in oggetto. L'ottavo il diniego dell'esimente del diritto di critica. Il nono la mancata risposta ai rilievi critici di cui al motivo 2) della prima integrazione dell'atto di appello.
Il decimo il mancato rilievo dell'illegittimità di stesura della sentenza.
L'undicesimo la mancata denuncia del giudice Chiaradia alla competente all'autorità giudiziaria per avere sottratto il fascicolo dal luogo di custodia.
Il dodicesimo, con riferimento alla falsa attestazione dell'ufficiale giudiziario di cui al par. 13 del motivo dedotto con la terza integrazione dell'atto di appello.
Il tredicesimo la distorsione dei fatti, con riferimento alla notifica del capo d'imputazione.
Il quattordicesimo la mancata audizione del querelante. Il quindicesimo la distorsione dei fatti con riferimento alla negata rilevanza della produzione dei decreti di archiviazione dei procedimenti disciplinari riguardanti le stesse lettere in contestazione.
Il sedicesimo l'insussistenza del carattere di autorità costituita in collegio negli organismi privati come il Consiglio dell'Ordine forense.
Il diciassettesimo la distorsione dei fatti con riferimento alla ritenuta irrilevanza dell'ordinanza di archiviazione del Gip del Tribunale di Bologna, prodotta dal difensore.
Il diciottesimo la mancanza in atti del corpo di reato, denunciata con il motivo sub 2) della quarta integrazione dell'atto di appello. Il ricorso proposto dall'imputato personalmente si articola in motivi affatto identici.
2. - Preliminarmente, va disattesa l'istanza di rinvio dell'udienza per omesso avviso all'imputato, che pure aveva confermato l'elezione di domicilio presso il suo studio legale, in calce al ricorso da lui stesso proposto. Ed invero, a mente dell'art. 610 c.p.p., comma 5, nessun avviso dell'udienza di discussione del ricorso in cassazione compete all'imputato, essendo dovuto solo al suo difensore, abilitato al patrocinio in questa sede di legittimità. Soltanto nelle ipotesi in cui il ricorrente sia privo di difensore o quello di fiducia non sia abilitato all'anzidetto patrocinio è dovuto l'avviso alla parte personalmente nonché al difensore d'ufficio appositamente nominato. Va pure disattesa altra istanza di rinvio proposta dall'avv. Sandra Cisilino, nuovo difensore del ricorrente, che segnala l'impedimento assoluto dello stesso avv. Edoardo ON, in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di altro procedimento penale a suo carico. È ben noto, infatti, che nel giudizio di cassazione non è prevista la presenza dell'imputato, che, pertanto, non ha alcun diritto di parteciparvi. 3. - Venendo ora al merito del ricorso, tutte le ragioni di censura sono manifestamente infondate.
Nello specifico è dato osservare quanto segue, in relazione a ciascuna di esse. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, si rileva che le motivazioni addotte dalla Corte di merito, in risposta alle censure difensive in punto revoca della prova testimoniale, risultano ineccepibili. Ed infatti, si trattava di verificare il corretto esercizio del potere d'integrazione probatoria da parte del primo giudice, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., posto che le testimonianze erano state ammesse ai sensi dell'anzidetta norma processuale, non avendo la difesa provveduto a tempestivo deposito di liste testimoniali. Nell'esercizio dell'anzidetto potere officioso, non può escludersi la facoltà per il giudice di revocare testimonianze prima ammesse, ove, in prosieguo, abbia a ravvisarne la superfluità, qualora di siffatta revoca abbia dato, come nel caso di specie, opportuna giustificazione.
Quanto al diniego di perizia calligrafica, oggetto del secondo motivo, la relativa doglianza non è ammissibile alla luce del pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui la perizia non è prova decisiva, del cui mancato espletamento possa dolersi l'imputato, trattandosi di un mezzo di prova neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 4, 22.1.2007, n. 14130, rv. 236191). Del resto, il giudice di appello ha esaurientemente indicato i motivi per i quali non aveva ritenuto necessario procedere al richiesto accertamento calligrafico.
In ordine al terzo motivo, è sufficiente il rilievo della piena adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base di elementi di incontrovertibile affidamento (stante il contenuto delle lettere, l'inequivoco riferimento a vicende processuali ed a pratiche professionali delle quali sono il legale interessato avrebbe potuto essere a conoscenza), ha ritenuto pacificabile riferibili all'avv. ON la redazione e la sottoscrizione delle stesse missive.
Quanto alla quarta censura, la Corte territoriale ha adeguatamente e correttamente spiegato che le asserite incongruenze nel racconto del teste AZ erano del tutto ininfluenti, a fronte di un dato pacifico in processo, ossia l'effettiva ricezione, da parte dello stesso testimone, delle lettere in contestazione.
La quinta doglianza, riguardante l'omessa denuncia del teste per falsa testimonianza, non è deducibile come vizio di legittimità, a parte che l'indicazione delle ragioni della ritenuta attendibilità del testimone vale a spiegare, a contrario, perché mai il giudice di merito non abbia proceduto nel senso auspicato dall'odierno ricorrente.
La sesta censura - relativa al preteso difetto della comunicazione a più persone che costituisce presupposto indefettibile del reato di diffamazione - è del tutto generica, risolvendosi nella mera riproposizione di questione già prospettata in sede di gravame, al di là di qualsiasi, specifico, rilievo critico ai motivi per i quali la Corte di merito l'aveva rigettata. Ad ogni modo, è ineccepibile - e formalmente corretta - la giustificazione resa dal giudice di appello nell'indicare i motivi della ritenuta sussistenza della comunicazione a più persone, necessaria ai fini dell'integrazione del reato in contestazione.
La settima doglianza è improponibile in questa sede, afferendo a profilo di merito riguardante la lettura del contenuto delle missive in questione, che, peraltro, risulta corretta e logicamente incontestabile nella valutazione del tenore decisamente offensivo delle espressioni in esse contenute.
Il giudizio di inammissibilità riguarda anche l'ottavo motivo, posto che il processo motivazionale della sentenza impugnata si sottrae a critiche di sorta nella parte in cui ha negato la sussistenza della reclamata esimente del diritto di critica, rilevando che, nel caso di specie, erano stati platealmente trascesi i limiti immanenti al relativo esercizio.
Il nono motivo va disatteso per genericità di formulazione, consistendo in mero richiamo ad un motivo contenuto in un atto integrativo dell'appello, in clamorosa violazione dell'onere di specificazione della ragione d'impugnativa e dell'autosufficienza del ricorso. Ad ogni modo, se il riferimento sia da intendere alla mancata indicazione della data, il giudice di appello ha correttamente osservato che il capo d'imputazione indicava chiaramente le date delle missive in questione, donde l'insussistenza della dedotta nullità.
La decima doglianza relativa alla pretesa illegittimità della redazione della sentenza di primo grado, in quanto avvenuta nell'abitazione del giudice, è palesemente infondata giacché, esattamente, è stato rilevato che, nella fattispecie, non è ravvisabile alcuna nullità, con ineccepibile richiamo al principio di tassatività, che, come è noto, informa la materia delle invalidità processuali.
L'undicesimo motivo, riguardante la mancata denuncia del giudice di primo grado per asserita sottrazione del fascicolo processuale, per averlo portato a casa sua ai fini della redazione della sentenza, non integra certamente motivo di impugnazione della stessa sentenza, a parte la palese infondatezza dell'assunto difensivo. La formulazione del dodicesimo motivo è generica, per le stesse ragioni indicate in relazione al nono motivo. Se il riferimento deve intendersi alla doglianza riguardante la persona nei confronti della quale il decreto di citazione a giudizio era stata consegnato, è sufficiente osservare che la Corte ha ritenuto la piena ritualità della notifica in mani dell'avv. ON, senza che la relativa relata risulti impugnata di falso a sostegno dell'assunto secondo cui la stessa notificazione sarebbe, in realtà, avvenuta in mani di persona diversa.
Palesemente inammissibile è il tredicesimo motivo, espresso in forma condizionata ad una verifica da compiere in proposito. Ad ogni modo, la Corte di merito ha osservato che la modifica del capo d'imputazione era stata ritualmente notificata.
Palesemente infondato è il quattordicesimo motivo riguardante il mancato esame del querelante, posto che la relativa escussione, per quanto osservato dal giudice di appello, non era stata richiesta da alcuna parte processuale;
e che il ricorrente non spiega in che misura l'audizione dello stesso querelante avrebbe potuto apportare elementi utili alla modifica del quadro delle valutazioni espresse dai giudici di merito.
Per quanto riguarda la quindicesima doglianza, relativa al giudizio di irrilevanza della produzione documentale dell'imputato, relativamente ai decreti di archiviazione disciplinare riguardanti le stesse lettere in contestazione, la Corte ha motivato adeguatamente tale giudizio nei termini di un apprezzamento di merito, che, proprio perché congruamente giustificato, si sottrae al sindacato di legittimità.
Quanto al sedicesimo motivo, è condivisibile l'avviso della Corte in ordine alla qualità di autorità costituita in collegio da riconoscere al Consiglio dell'Ordine forense, in ragione dei poteri autoritativi, certificativi, di controllo e disciplinari ad esso riconosciuti, donde la pacifica sussistenza dell'aggravante in questione, a parte il rilievo del difetto di un concreto interesse dell'imputato a sollevare la relativa questione, stante il riconoscimento in suo favore delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Identico giudizio va espresso con riguardo alla ritenuta irrilevanza della produzione di un'ordinanza di archiviazione emessa da altra autorità giudiziaria in diverso procedimento, anche se intesa - come intendeva parte ricorrente - quale precedente giurisprudenziale, che non avrebbe potuto, comunque, vincolare o condizionare il giudizio della Corte di merito.
Lo stesso deve dirsi in ordine alla diciottesima doglianza essendo del tutto irrilevante la riferita mancanza in atti del corpo di reato - espressione con cui il ricorrente intende riferirsi agli originali delle missive in contestazione - posto che, secondo l'esatta osservazione del giudice di appello, l'esistenza delle fotocopie in atti, integrate dalle dichiarazioni testimoniali e dall'altra documentazione specificamente indicata, costituivano compendio probatorio adeguato ai fini dell'affermazione di penale responsabilità.
Per quanto precede, il ricorso è inammissibile.
Stante l'identità di formulazione, identico non può che essere il giudizio relativo al ricorso proposto personalmente dall'imputato, con formulazione del tutto sovrapponibile, tanto che le due impugnative possono considerarsi unitariamente ai fini del dispositivo.
Non resta, allora, che far luogo alla relativa declaratoria, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'avv. Coiro nella memoria indicata in epigrafe (cfr. S.U. 22.11.2000, n. 32, De Luca, rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010