Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2014, n. 20962
CASS
Sentenza 11 febbraio 2014

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La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in relazione ad una pluralità di ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, deve essere applicata anche se la richiesta è presentata nel corso di una fase successiva a quella delle indagini preliminari. (Fattispecie in cui l'imputato aveva fatto istanza di retrodatazione della seconda misura dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato per i fatti oggetto della stessa, deducendo che, in applicazione del meccanismo previsto dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., doveva ritenersi superato il limite di durata relativo alla fase delle indagini preliminari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2014, n. 20962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20962
    Data del deposito : 11 febbraio 2014

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