Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4095
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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In tema di violazioni del codice della strada al trasgressore deve essere notificato a norma dell'art. 201 del codice, non il processo verbale dell'infrazione od una copia dello stesso, ma una sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l'imputazione e del processo verbale di riferimento. Di conseguenza, l'assenza nello stampato notificato delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata, non è causa di nullità del verbale (nella specie la mancata contestazione era stata determinata dalla necessità dell'immediato ricovero in ospedale del contravventore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4095
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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