Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
In tema di violazioni del codice della strada al trasgressore deve essere notificato a norma dell'art. 201 del codice, non il processo verbale dell'infrazione od una copia dello stesso, ma una sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l'imputazione e del processo verbale di riferimento. Di conseguenza, l'assenza nello stampato notificato delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata, non è causa di nullità del verbale (nella specie la mancata contestazione era stata determinata dalla necessità dell'immediato ricovero in ospedale del contravventore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA MB, elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio 4, presso l'avv. Simonetta De Sanctis Mangelli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Resi Scrosoppi del foro di Udine, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA di LECCO, in persona del Prefetto p.t..
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Lecco n. 258 del 3/5.07.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Simonetta De Sanctis Mangelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Libertino Russo, che ha concluso per la inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 3/5.7.97 il Pretore di Lecco, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da DA CO avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale la Prefettura di Lecco le comminava la sanzione pecuniaria di lire 216.000 per violazione dell'art. 148 commi 11 e 16 c.d.s. per avere invaso, alla guida del proprio motoveicolo, la carreggiata destinata al senso opposto di marcia, cagionando un incidente stradale, riduceva l'importo della sanzione a lire 120.000.
Rilevava il Pretore che la mancata contestazione immediata della infrazione, oltre a non esser causa di nullità, era giustificata nel caso dall'immediato ricovero in ospedale della CO;
nel merito, che le prove testimoniali e gli accertamenti effettuati dimostravano la sussistenza dell'infrazione contestata.
Con ricorso notificato alla Prefettura di Lecco il 25.6.98 DA CO chiede la cassazione della sentenza pretoria, con rinvio o pronuncia nel merito.
Assume la ricorrente che nel ricorso al prefetto, così come nella successiva opposizione all'ordinanza ingiunzione, aveva dedotto la nullità del p.v.c. perché non indicava i motivi della mancata contestazione immediata della infrazione;
che sia il Prefetto che il Pretore avevano invece erroneamente ritenuto che fosse censurata la mancata contestazione immediata;
in conseguenza, la sentenza pretoria era incorsa nel vizio di omessa pronuncia nonché in violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s. e 385 reg. c.d.s. poiché tali norme prevedono espressamente che nel verbale vengano indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
La Prefettura intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso si espone che nel verbale notificato alla CO a mezzo del servizio postale non era indicata la ragione della mancata contestazione immediata e che il Pretore, fraintendendo l'eccezione di nullità, sollevata dalla CO per mancata indicazione dei motivi, come eccezione di nullità per mancata contestazione immediata, era incorso nel vizio di omessa pronuncia. La censura è infondata. Va precisato che al trasgressore, a norma dell'art. 201 c.d.s., va notificato non il p.v.c. vero e proprio od una copia dello stesso, ma una sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l'imputazione ed il p.v.c. di riferimento (Cass. 11949/99). In conseguenza, l'assenza nello stampato notificato delle ragioni di impossibilità non è causa di nullità del p.v.c. - nel cui originale, del resto, la ricorrente ignora, o non dice, se le ragioni erano o meno indicate - e la questione non riveste quel carattere di decisività che la ricorrente le attribuisce, tanto più che non è censurata l'affermazione della sentenza, che la contestazione non fu possibile per l'immediato ricovero in ospedale della CO e quindi il denunciato vizio formale non è strumentale alla negazione dell'impossibilità. Col secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 200, 201 c.d.s. e 385 del regolamento c.d.s., in quanto da tali norme discende che il verbale notificato debba indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. La censura va rigettata per la irrilevanza - oltre che inconsistenza - dell'eccezione di nullità, in quanto riferita all'atto notificato e non al p.v.c.. Non luogo a provvedere sulle spese perché la controparte non si è costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001