Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro il decreto penale di condanna emesso a suo carico. (In motivazione la Corte ha anche precisato che il ricorso non si converte nell'opposizione prevista dall'art. 461 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2009, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
MIM M
1 35 9 9 / 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 16/12/2009 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. PIERO MOCALI
-
- Consigliere - N 1742/09 Dott. GRAZIANA CAMPANATO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
- Consigliere - N. 22572/2009 Dott. CARLO LICARI Dott. VINCENZO ROMIS ая
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORBHAN sul ricorso proposto da:
1) NO LU N. IL 20/09/1984
avverso il decreto n. 3054/2008 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del 17/09/2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott, VINCENZO ROMIS;
lette/samite le conclusioni del PG Dott. V irve the he chiest qualifies , il ricorso coun I costs final_ opposizion
Udit i difensor Avv.;
R
1
AN CA ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto penale di condanna emesso dal
G.I.P. del Tribunale di Savona il 17 settembre 2008 con il quale è stato condannato, previa applicazione della diminuzione ex art. 459 c.p.p., alla pena di euro 1.300,00 di ammenda - di cui euro
1.140,00 in sostituzione della pena detentiva di mesi uno di arresto - per il reato di cui all'art. 186, 2° comma, lett. b), del codice della strada, per avere guidato in stato ebbrezza;
con il decreto di condanna è stata altresì disposta la sospensione della patente di guida ed è stata ordinata la confisca del veicolo in sequestro.
Il ricorrente deduce che: a) essendogli stata contestata l'ipotesi di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 186 del codice della strada (in relazione ad un valore accertato di tasso alcolemico pari a grammi 1,31 per litro di sangue), sarebbe stata illegittimamente disposta la confisca, essendo questa prevista (come obbligatoria) per la sola ipotesi di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 186 del codice della strada (tasso alcolemico superiore a grammi 1,5 per litro); b) il giudice non avrebbe potuto disporre la confisca dell'auto trattandosi di veicolo appartenente ad altra persona.
Il ricorrente, poi, sostenendo che non avrebbe avuto altra possibilità, per far valere le sue ragioni, se non quella di proporre ricorso "per saltum", così letteralmente si è espresso (pag. 2 del ricorso):
"L'odierno ricorrente, al fine di denunciare la contrarietà a legge della pena irrogata non ha altra possibilità che quella di proporre ricorso "per saltum" ex art. 111, comma 7 Cost. ed ex art. 569
c.p.p., posto che l'ordinaria opposizione, avanzando la quale il giudice del merito avrebbe revocato il decreto penale di condanna e disapplicato la pena accessoria, non avrebbe consentito all'opponente di godere dei benefici premiali che invece è sua intenzione ottenere chiedendo l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..".
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, muovendo dal rilievo della inammissibilità del gravame come proposto dal ricorrente, ha chiesto, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza VE (n. 45371 del
31/10/2001 Cc. -dep. 20/12/2001- Rv.220221), qualificarsi il ricorso come opposizione, con trasmissione degli atti al competente Giudice per le indagini preliminari.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 460, secondo comma, c.p.p., stabilisce espressamente, fra l'altro, che il giudice deve ordinare la confisca nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p.p..
Stante l'espressa previsione normativa, alcun dubbio sussiste circa la legittimità della statuizione con la quale, con il decreto penale di condanna, venga disposta la confisca, ovviamente se obbligatoria ex art. 240, secondo comma, c.p..
Nella concreta fattispecie, essendo stato contestato al AN il reato previsto dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 186 del codice della strada, il giudicante ha certamente errato nel disporre la confisca, posto che tale misura di sicurezza patrimoniale, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, è prevista come obbligatoria (con il richiamo all'art. 240, secondo comma, c.p.), per la sola ipotesi di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 186 del codice della strada, così come sostenuto dal AN stesso.
2 MA Tuttavia l'errore denunciato con il ricorso non può essere eliminato in questa sede, essendosi il ricorrente avvalso di un mezzo di gravame non previsto e non consentito in relazione al decreto penale di condanna.
Il rito monitorio, prevede, quale unico rimedio avverso il decreto penale di condanna, l'atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento stesso e ad instaurare il contraddittorio tra le parti: la peculiarità del rito e la espressa previsione di uno specifico rimedio, portano ad escludere la possibilità per l'imputato di proporre il ricorso per cassazione. Vero è che nella giurisprudenza di questa Corte è stata affermata la legittimità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso il decreto penale di condanna ("ex plurimis", Sez. 4, n. 11358/08, RV. 238939); ma tale opzione ermeneutica trova fondamento in ragioni particolari che riguardano esclusivamente l'ufficio del P.M. per il quale, a differenza dell'imputato, non è previsto alcun rimedio specifico, finalizzato a censurare eventuali statuizioni illegittime contenute nel decreto penale: donde la possibilità, per la sola Pubblica
Accusa, di avvalersi del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Ancora, giova evidenziare che, aderendo alla tesi del ricorrente, si perverrebbe ad un risultato in stridente contrasto con la stessa "ratio" del procedimento monitorio;
si finirebbe, infatti, con il consentire all'imputato, astenendosi dal proporre opposizione, di evitare il rischio di un trattamento sanzionatorio più rigoroso
(la cui possibilità è espressamente prevista dall'art. 464, comma quarto), e, nel contempo, di avvalersi di un diverso rimedio, il ricorso per cassazione, finalizzato a censurare soltanto una delle statuizioni contenute nel decreto penale.
Né può accedersi alla tesi, prospettata dal Procuratore Generale presso questa Corte con la sua requisitoria scritta, circa la possibilità della conversione del ricorso in opposizione in applicazione dell'art. 568, comma quinto, c.p.p..
Non ignora il Collegio che questa Corte ha costantemente riconosciuto all'opposizione natura di mezzo di impugnazione. Trattasi, tuttavia, di opzione interpretativa che deve essere necessariamente armonizzata con la particolarità del rito monitorio e con le finalità dell'atto di opposizione al decreto penale. L'atto di opposizione in argomento può essere assimilato ai mezzi di impugnazione nel senso che è destinato a rimuovere un provvedimento che altrimenti diverrebbe definitivo e, sotto tale profilo, è perciò soggetto, quanto alla sua presentazione, al rispetto di formalità e termini. Ma non può certo considerarsi concettualmente mezzo di impugnazione a tutti gli effetti;
basti pensare che:
1) l'opposizione al decreto penale non ha alcun contenuto devolutivo da sottoporre al vaglio di un giudice chiamato ad un sindacato giurisdizionale relativamente ad una decisione intervenuta all'esito di una valutazione di merito;
2) l'opposizione - segnando la fuoriuscita dal rito monitorio e l'ingresso in altro tipo di rito (sul punto cfr. Sez. 2, n. 23263 del 22/04/2004 Cc. - dep. 18/05/2004
Rv. 229706) - mira solo a rimuovere il decreto stesso e ad instaurare un contraddittorio fino a quel momento del tutto assente: l'art. 464 c.p.p. è titolato "giudizio conseguente all'opposizione"; 3) con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444
c.p.p. (solo in mancanza di tale richiesta, l'imputato poi non può più chiedere nel giudizio conseguente all'opposizione uno dei riti alternativi, né presentare domanda di oblazione): di tal che stante il chiaro dato letterale della norma - non trova alcun fondamento l'assunto del ricorrente, sopra riportato testualmente, circa l'asserita impossibilità di usufruire del patteggiamento se non avvalendosi del ricorso "per saltum"; non è dato comprendere, francamente, per quale motivo il ricorrente ritiene che l'opposizione al decreto penale non gli avrebbe potuto consentire di avvalersi del rito ex art. 444 c.p.p.: al contrario, nel sistema non si rinviene alcuna disposizione o "regula iuris" che consenta all'imputato a fronte di una pena inflitta con il decreto penale di condanna - la possibilità di avvalersi del patteggiamento con una procedura diversa da quella (specificamente prevista dalle norme che disciplinano il rito monitorio) che vede nell'opposizione al decreto penale l'atto formale indispensabile per l'avvio del giudizio e per la revoca (art. 464, terzo comma, c.p.p.) del decreto penale (se non è proposta opposizione nel termine di quindici giorni, stabilito a pena di inammissibilità, o se l'opposizione è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto penale ne ordina l'esecuzione): atto formale, con il quale, come detto, può anche essere formulata la richiesta del rito alternativo (ove il pubblico ministero, nel termine stabilito, non abbia espresso il consenso all'applicazione della pena richiesta dall'imputato, ovvero nel caso in cui l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato); 4) a seguito dell'opposizione, il giudice può applicare anche una pena diversa e più grave rispetto a quella fissata con il decreto penale di condanna, nonché revocare i benefici eventualmente già concessi (art. 464, comma quarto, c.p.p.); viceversa, nel giudizio di appello, quando appellante è il solo imputato, il giudice di secondo grado non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, in forza del divieto della "reformatio in pejus" di cui all'art. 597, comma terzo,
c.p.p.; 5) contestualmente all'opposizione al decreto penale può essere richiesta, sussistendone i presupposti, l'oblazione (art. 464, secondo comma, c.p.p.): il che non è consentito nel giudizio di appello, stante lo sbarramento posto dagli artt. 162 e 162 bis c.p.p..
-La conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, quinto comma, c.p.p. pur nell'interpretazione estensiva di tale norma fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
VE (fondata sulla necessità di salvaguardare comunque la "voluntas impugnationis") - trova evidentemente il suo fondamento, in sintonia con la "ratio" delle disposizioni che disciplinano i mezzi di impugnazione in senso tecnico, nella volontà del soggetto di sottoporre al vaglio del giudice dell'impugnazione le proprie doglianze in relazione alla decisione emessa all'esito di una valutazione di merito: orbene, come si è detto, l'atto di opposizione - finalizzato invece ad instaurare il giudizio - non presenta siffatte connotazioni.
Né può valere, ai fini della convertibilità del ricorso per cassazione in opposizione al decreto penale, evocare lo schema disegnato dal legislatore per il procedimento di esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere in ordine ad una delle questioni elencate nell'art. 676, primo comma, c.p.p, procede a norma dell'art. 667, quarto comma, c.p.p. e provvede quindi, senza formalità, con ordinanza;
avverso tale provvedimento è espressamente previsto il rimedio dell'opposizione dinanzi allo stesso giudice il quale è chiamato ad una sorta di "riesame" del provvedimento oggetto dell'opposizione, con piena cognizione delle doglianze dedotte, procedendo a norma dell'art. 666 c.p.p. e decidendo quindi, all'esito di udienza camerale, con ordinanza contro la quale è previsto il ricorso per cassazione;
lo stesso art. 666 c.p.p. stabilisce, al sesto comma, che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti la corte di cassazione. Di tal che, nel caso di ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione (in prima istanza) a norma degli artt.
M Mamis :
676, primo comma, e 667, comma quarto, sono ben ravvisabili i presupposti per la conversione del ricorso in opposizione onde rendere possibile (nell'ottica della salvaguardia della "voluntas impugnationis") quella seconda valutazione di merito normativamente ed esplicitamente prevista: situazione procedurale, come si vede, del tutto diversa rispetto a quella che scaturisce dalla opposizione al decreto penale di condanna.
A quanto sopra esposto, deve poi aggiungersi che il ricorrente non ha voluto utilizzare il rimedio dell'opposizione per una ben precisa scelta di strategia difensiva, ritenendo che dall'opposizione stessa non potessero derivare effetti per lui favorevoli (tra l'altro, come prima già ricordato, il giudice, all'esito del giudizio conseguente all'opposizione, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., ben può applicare all'imputato una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto penale di condanna).
Mette conto sottolineare, poi, che il ricorrente ha rappresentato che il giudice non avrebbe potuto disporre la confisca anche perchè avente ad oggetto un veicolo appartenente a persona diversa da esso ricorrente. Orbene, posto che l'unica doglianza cui risulta ancorato il gravame concerne la confisca, e poiché oggetto di detta statuizione è · per ammissione dello stesso ricorrente
- -un veicolo appartenente ad una terza persona, sussiste, all'evidenza, un ulteriore, e pregnante, profilo di inammissibilità, ravvisabile nella carenza di interesse dell'imputato ricollegabile al bene confiscato: il proprietario del veicolo in questione, se “persona estranea al reato", ben potrà far valere le sue ragioni in sede di esecuzione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro
1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2009 Il Presidente
(Piero Mocali) Il Consigliere estensore
(Vincenzo Romis) in nor Tomis
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 GEN. 2010
11. CANCELIERE C/T
Giulio Maria RERIO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 шоны