Sentenza 19 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di ammissione alla sessione speciale di esami di stato per l'iscrizione all'albo degli psicologi ai sensi dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il controllo o vigilanza della pubblica amministrazione sugli enti o istituti privati presso cui il laureato in discipline diverse dalla psicologia ha esercitato con continuità attività di psicologo, richiesto ai fini del riconoscimento del titolo di cui alla lett. c) dello stesso articolo, ha per oggetto l'effettività e l'idoneità dell'attività di natura psicologica svolta dai detti enti o istituti, onde tale controllo o vigilanza può anche non essere istituzionale e non essere contemplato da una norma generale e, conseguentemente, può essere previsto da convenzioni che la pubblica amministrazione abbia stipulato con gli enti o istituti privati per l'esercizio di attività a contenuto psicologico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PERRELLA, difeso dall'avvocato CARMELO DIANTONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA presso gli uffici dell'Avvocatura GENERALE DELLO STATO da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSA;
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 525/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, prima sezione civile;
emessa il 22/2/2000, depositata il 18/03/00;
RG.700/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE LI MARZI (per delega Avv. Carmelo D'Antone);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento 2^ motivo di ricorso, rigetto degli altri.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato l'8 febbraio 1997 NT IV conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Firenze il Ministero di Grazia e Giustizia chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo ai sensi dell'art.33 della legge 18 febbraio 1989 n.56, previo accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento di sua esclusione dalla sessione speciale di esame di Stato per titoli prevista dal citato art.33.
Costituitosi il Ministero convenuto, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 14 dicembre 1998, rigettava la domanda del IV. La pronunzia, a seguito di impugnazione di quest'ultimo, è stata confermata dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 18 marzo 2000. La Corte ha ritenuto insussistenti le situazioni previste nelle lettere c) e d) del citato art.33, invocate dal IV per sostenere il suo diritto ad essere ammesso all'esame per titoli ivi previsto.
In particolare, per quanto attiene alla lettera c) (laureati in discipline diverse dalla psicologia che abbiano svolto continuativamente per almeno due anni dopo la laurea l'attività di psicologo "presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione") la Corte ha osservato che il IV aveva "provato di avere svolto l'attività di psicologo per due anni presso enti privati, ma non che questi fossero istituzionalmente sottoposti a controllo o vigilanza della p.A.". Per quanto concerne la situazione prevista dalla lettera d) ("coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica" la Corte ha affermato che l'abilitazione conseguita dal IV all'insegnamento della psicologia non concretizza l'idoneità richiesta dalla trascritta norma.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze NT IV ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, a cui ha resistito con controricorso il Ministero di Grazia e Giustizia. Motivi della decisione.
1 - Con i primi due motivi, strettamente connessi, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 33, lettera c), della legge 18 febbraio 1989 n.56 (primo motivo) e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione di tale disposizione di legge (secondo motivo). Il IV premette che ha documentato di avere svolto con continuità l'attività di psicologo e psicoterapeuta, dopo la laurea, dal marzo 1989 al marzo 1991, presso la Cooperativa "L'albatro" s.r.l. e per lo stesso periodo di tempo presso il centro ludoterapico "Il Trogo", oltre che presso l'AS (Associazione Italiana Insegnanti Ortofrenici) dal 1987 e presso l'AS (Associazione Studi Interventi Ricerche sulla disabilità) dal 1988. Tali enti sono sottoposti a controllo e vigilanza di soggetti pubblici, come si desume dal fatto il menzionato centro "Il Trogo" ha ospitato ricoverati a carico di numerose unità sanitarie locali e di numerosi Comuni, onde la sua attività si è svolta sotto il controllo istituzionale della p.A.,
I due motivi di ricorso sono fondati nel limiti di seguito precisati. L'art.33, lettera c), della legge 18 febbraio 1989 n.56 (ordinamento della professione di psicologo) prevede che sono ammessi alla sessione speciale di esami di Stato prevista dallo stesso articolo "i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea". La sentenza impugnata, dopo avere ritenuto provato che il IV aveva "svolto l'attività di psicologo presso enti privati", ha negato che sussistesse la situazione descritta dalla trascritta lettera c) dell'art.33, perché non vi era prova che i detti enti privati "fossero istituzionalmente sottoposti a controllo o vigilanza della p.A", non giudicando sufficiente che "le USL avessero stipulato con detti enti convenzioni".
La trascritta valutazione si fonda su una errata interpretazione della norma contenuta nella riportata lettera c). Il controllo o la vigilanza della pubblica amministrazione sull'ente o istituto privato previstì da questa disposizione normativa non deve essere necessariamente "istituzionale", come ha affermato la Corte di appello;
non deve, cioè, riguardare l'ente privato in quanto soggetto-istituzione e quindi esplicarsi sull'insieme dell'attività da esso svolta. L'esigenza perseguita dal legislatore va individuata nella garanzia che nell'ente o istituto privato si sia svolta effettivamentè ed in modo idoneo l'attività riconducibile a quella di psicologo, come definita dall'art.1 della stessa legge n.56 del 1989. Consegue che detto controllo o vigilanza può essere limitato all'attività di natura psicologica svolta dall'ente privato, pur senza riguardare il soggetto in quanto tale. Consegue, altresì, che esso non deve essere previsto necessariamente dalla legge o da altra norma generale (alla quale è normalmente riconducibile un controllo di tipo istituzionale), ma può derivare anche da una convenzione che l'ente privato abbia stipulato con la pubblica amministrazione e che, concernendo lo svolgimento da parte dell'ente di un'attività a contenuto psicologico, preveda l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di forme qualsiasi di controllo o vigilanza sull'attività medesima.
Sulla base di tale interpretazione della trascritta lettera c), deve ritenersi errata la motivazione della sentenza impugnata quando ha ritenuto insufficiente in linea generale il fatto che gli enti presso cui il IV ha provato di avere svolto l'attività di psicologo avessero stipulato convenzionì con le USL per l'esercizio di tale tipo di attività. Le convenzioni, come si è detto, potrebbero prevedere forme di controllo o vigilanza sulle dette attività da parte delle USL, che renderebbero sussistente il requisito ritenuto assente dalla Corte di appello. Ovviamente spetta al IV documentare, come gli è imposto dalla disposizione della lettera c), che l'ente presso cui ha esercitato l'attività di psicologo sia assoggettato al controllo o vigilanza dell'amministrazione con cui è stata stipulata la convenzione.
La sentenza impugnata è, invece, corretta nella parte in cui ha ritenuto ininfluente, ai fini dell'applicazione della lettera c), la sottoposizione di uno degli enti presso cui il IV ha svolto l'attività di psicologo (la cooperativa "L'albatro") a controlli svolti dalle Regioni "di carattere tecnico amministrativo e contabile". I controlli che rilevano ai fini dell'applicazione della lettera c) sono, infatti, quelli che si estrinsecano sulle attività di natura psicologica svolte dagli enti privati.
È irrilevante, infine, l'obiezione opposta nel controricorso del Ministero, secondo cui l'attività di psicologo svolta dal IV non può essere presa in considerazione perché egli, quando è entrata In vigore la legge n.56 del 1989, "non aveva ancora completato i due anni di attività" di psicologo. Tale ostacolo all'ammissione all'esame di Stato è al di fuori della sentenza impugnata e, comportando accertamenti di fatto, non può essere accertato in questa sede.
2 - L'incertezza sulla sussistenza, in capo al IV, della situazione considerata nella lettera c) dell'art.33 (che dovrà essere accertata dal giudice di rinvio) rende necessario l'esame degli altri due motivi del ricorso con cui si censura l'affermata insussistenza della diversa situazione prevista nella lettera d) dell'art.33 ed idonea anche essa a determinare l'ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato.
3 - Con il terzo e quarto motivo il ricorrente deduce, - rispettivamente, vizi di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art.33, lettera d), della legge n.56 del 1989. Fa presente che egli, "attraverso il diploma conseguito in un pubblico concorso è stato dichiarato abilitato all'insegnamento della materia di Psicologia sociale e pubbliche relazioni nelle scuole pubbliche secondarie superiori" (materia oggi convertita in quella di "filosofia, psicologia e scienza", insegnata dal ricorrente presso un istituto professionale per il commercio ed il turismo). Il motivo di ricorso è fondato sotto l'aspetto dell'insufficienza di motivazione.
Va premesso che, secondo la citata lettera d), sono ammessi all'esame previsto nell'art.33 "coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea".
La sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la situazione prevista dalla trascritta lettera d), limitandosi ad osservare che il "certificato di conseguita abilitazione all'insegnamento della psicologia" prodotto dal IV non prova l'idoneità richiesta nella lettera d).
La Corte di appello non ha specificato le ragioni per le quali l'abilitazione all'insegnamento di materia psicologica nelle scuole statali non comporta l'idoneità a detto insegnamento, tenuto conto che nel certificato del sovrintendente scolastico regionale per la Toscana, prodotto dal IV si attesta che l'abilitazione è stata conseguita in un "concorso ordinario, per esami e titoli" indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, onde è sussistente anche il requisito del "pubblico concorso" previsto dalla citata lettera d). L'esclusione in capo al IV della situazione prevista dalla lettera d) deve ritenersi, pertanto, insufficientemente motivata.
4 - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, la quale accerterà nuovamente se, a favore del ricorrente IV, sussista la situazione prevista nella lettera c) c/o nella lettera d) per essere ammesso all'esame di Stato di cui all'art.33 della legge n.56 del 1989. Per quanto attiene alla situazione descritta nella lettera c), il giudice di rinvio seguirà il seguente principio di diritto: il controllo o vigilanza della pubblica amministrazione (sugli enti o istituti privati presso cui il laureato in discipline diverse dalla psicologia ha esercitato con continuità attività di psicologo) ha per oggetto l'effettività e l'idoneità dell'attività di natura psicologica svolta dai detti enti o istituti, onde tale controllo o vigilanza può anche non essere istituzionale e non essere contemplato da una norma generale;
esso, quindi, può essere previsto da convenzioni che la pubblica amministrazione abbia stipulato con gli enti o istituti privati per l'esercizio di attività a contenuto psicologico.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2002