Sentenza 12 giugno 2009
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 171 quater lett. a), L. n. 633 del 1941 la detenzione di videocassette per il noleggio all'interno di un esercizio commerciale, in quanto la disposizione citata, sanzionando il comportamento di chi concede in noleggio o comunque in uso, a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore, richiede, invece, l'effettivo compimento di tali atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2009, n. 27453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27453 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 12/06/2009
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1794
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 036415/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ALLUVION RENATA N. IL 17/05/1945;
avverso SENTENZA del 11/02/2008 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore Avv. Zannotti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Decidendo in sede di rinvio a seguito di pronunzia di annullamento adottata dalla terza sezione di questa Suprema Corte, il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità di Alluvion Renata in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 quater.
2. Ricorre per cassazione l'imputata tramite il difensore deducendo che la fattispecie in esame sanziona il noleggio e non la semplice detenzione per il noleggio, e che nel caso in esame non è in alcun modo emersa la condotta di noleggio giuridicamente rilevante.
3. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il condiviso principio che non integra il reato di cui all'art. 171 quater, lett. a), della legge indicata la detenzione di videocassette per il noleggio all'interno di un esercizio commerciale, in quanto la disposizione citata, sanzionando il comportamento di chi concede in noleggio o comunque in uso, a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore, richiede, invece, l'effettivo compimento di tali atti (Sez. 111, 16/12/2004 Rv. 231118; Sez. 3^, 5/10/2005, Rv. 233098). Si è evidenziato che la disposizione di cui alla L. 22 aprile 1941, n.633, art. 171 quater ha una portata manifestamente circoscritta rispetto alle altre contenute nell'art. 171 e segg. della legge sul diritto d'autore. Essa riguarda alcune specifiche condotte che possono configurare un uso degli oggetti non conforme ai patti negoziali intervenuti con il precedente proprietario degli oggetti stessi e con il titolare dei diritti d'autore sulle opere ivi contenute. Sono peraltro condotte che il legislatore ha ragionevolmente considerato meno gravi delle altre, come risulta con evidenza dal fatto che le stesse sono punite a titolo di contravvenzione e non di delitto. La legge punisce chiunque, abusivamente ed a fine di lucro, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore. Il possibile contravventore è quindi colui che lecitamente detiene e liberamente potrebbe vendere, ma abusivamente concede invece in noleggio o in uso a fini di lucro. Del resto la stessa pronunzia di annullamento adottata dalla Terza Sezione aveva richiamato tale giurisprudenza invitando il giudice di merito ad uniformarvisi. Nel caso di specie il giudice ritiene provato con evidenza che il materiale oggetto della contestazione, catalogato, numerato e parzialmente pubblicizzato mediante affissione fosse destinato al noleggio e non alla vendita. Non si evidenzia, dunque, la condotta illecita di noleggio che concreta la fattispecie in esame. E tuttavia non se ne traggono le conclusioni imposte dalla indicata giurisprudenza.
Vertendosi in una situazione di evidenza in ordine alla irrilevanza penale del fatto, va adottata sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sebbene l'illecito sia prescritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009