Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
Il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza di condanna ed è pertanto ammissibile avverso lo stesso il ricorso per cassazione del pubblico ministero, purché al momento della presentazione dell'impugnazione il suddetto decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto dall'imputato. (Fattispecie in tema di ricorso presentato per l'omessa applicazione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2008, n. 11358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11358 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 13/02/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 361
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1158/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA;
avverso il decreto di condanna pronunciato in data 16 maggio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina;
nel procedimento
contro
:
SO TS VA, nato a [...] il [...];
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
- che con il decreto indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina ha dichiarato SO TS VA colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, commessa in Aprilia il 25
dicembre 2004, condannandolo alla pena di Euro 225,00 di ammenda;
- che il decreto di condanna veniva comunicato il pubblico ministero in data 31 ottobre 2006;
- che in data 4 novembre 2006 ha proposto ricorso per cassazione, avverso l'anzidetto decreto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, chiedendone l'annullamento per essere stata dal Giudice per le indagini preliminari omessa l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dal menzionato art. 186. RILEVATO IN DIRITTO
Che l'art. 111 Cost., comma 7, prevede che contro le "sentenze" è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge;
- che il decreto di condanna è dal codice di rito assimilato alla sentenza di condanna, condividendone il contenuto decisorio del merito (in argomento cfr. per la ricchezza di argomentazioni Cass. 3, 22 maggio 2007, p.m. in c. Sartori, RV 236950);
- che il pubblico ministero è, pertanto, legittimato, in virtù della richiamata disposizione costituzionale, a proporre ricorso per cassazione nei confronti del decreto di condanna;
- che è necessario, peraltro, che il decreto di condanna non sia divenuto irrevocabile (e lo è, a norma dell'art. 648 c.p.p., comma 3, quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile) o che nei confronti dello stesso non sia stata proposta opposizione;
- che nel primo caso, invero, si esauriscono i poteri del giudice della cognizione, mentre nel secondo il provvedimento è destinato ad essere posto nel nulla e la competenza a provvedere sull'applicazione delle predette sanzioni amministrative è trasferita al giudice dell'opposizione (con sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte del pubblico ministero), che può, a norma dell'art. 464 c.p.p., comma 4, "applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna";
- che, nel caso concreto: a) il ricorso per cassazione è stato proposto nei termini di legge, vale a dire nei trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento al pubblico ministero richiedente (art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b)); b) non risulta che il ricorso sia stato proposto quando ormai era decorso il termine per presentare opposizione;
c) non risulta sia stata proposta opposizione avverso il decreto di condanna;
- che, inoltre, il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge;
- che non sussistono, dunque, cause di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Considerato:
- che effettivamente, con il decreto di condanna, il Giudice per le indagini preliminari non ha irrogato la anzidetta sanzione amministrativa accessoria;
- che, al pari dell'applicazione concordata della pena, equiparata ex lege alla sentenza di condanna, il decreto, pur non comportando l'applicazione di pene accessorie, non esclude l'irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie previste per il reato;
- che il citato art. 186, comma 2, in caso di accertamento del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, impone al giudice, riservandogli i poteri di determinazione della durata nell'ambito delle cornici edittali predisposte, di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente;
- che, di riflesso, nel caso di decreto penale, la sospensione della patente di guida deve essere impartita dal Giudice per le indagini preliminari ex officio, senza cioè che sia necessaria specifica istanza del pubblico ministero richiedente il decreto di condanna;
- che sussiste, dunque, la denunciata omissione, integrante violazione di legge;
- che, di conseguenza, l'impugnato decreto va annullato limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida, con rinvio, per la statuizione sul punto, al Tribunale di Latina (Giudice per le indagini preliminari).
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Latina. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008