Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del termine per la concessione della riabilitazione, non deve tenersi conto della condanna per fatti non più costituenti reato per "abolitio criminis". (Nel caso di specie, è stata esclusa l'applicabilità del termine previsto dall'art. 179, comma secondo, cod. pen., in relazione ad una sentenza di condanna per emissione di assegni a vuoto che aveva ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2007, n. 7115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7115 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 08/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 03560
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 0006570/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC RI, N. IL 03/05/1942;
avverso ORDINANZA del 01/12/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 1 dicembre 2006, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanisetta, dichiarava inammissibile la domanda di riabilitazione proposta da RC AR, non essendo decorso il termine di otto anni dalla data (25 giugno 2003) di esecuzione della pena inflitta con l'ultima delle numerose sentenze di condanna riportate dall'istante oggetto dell'istanza, e segnatamente quella pronunciata dal Tribunale di Caltanisetta il 4 dicembre 2001 per il reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali. Il giudice di merito, in particolare, motivava l'applicazione nel caso di specie del termine di otto anni previsto dall'art. 179 c.p.p., comma 2, con il rilievo che tra le numerose condanne riportate dall'istante, quella pronunciata dal Pretore di Alcamo il 28 settembre 1983 per il reato di emissione di assegno a vuoto, prevedeva anche la contestazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4. 2. Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore del RC ha proposto ricorso, deducendone l'illegittimità per violazione di legge. A sostegno del gravame il ricorrente deduce che il giudice di merito ha errato nel ritenere applicabile nel caso in esame il termine per la riabilitazione previsto dall'art. 179 c.p. per i recidivi, avendo ritenuto rilevante a tal fine una condanna relativa a reato ormai depenalizzato. Tenuto conto, pertanto, che al momento del deposito dell'istanza (26 ottobre 2006) il termine ordinario per la riabilitazione era ampiamente decorso, la stessa non doveva essere dichiarata inammissibile ma andava invece accolta, non sussistendo alcuna circostanza ostativa.
3. Ritiene il collegio che il provvedimento impugnato sia da annullare nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'istanza in ragione del mancato decorso del più lungo termine previsto per i recidivi.
Ed invero, poiché la sentenza che ha ritenuto sussistente nei confronti del RC la contestata recidiva è stata pronunciata con riferimento al reato di emissione di assegni a vuoto, essendo intervenuta la depenalizzazione di tale illecito (L. n. 386 del 1990, art. 12), ritiene il Collegio che l'abolitio criminis determini il venir meno degli effetti della condanna anche con riferimento all'applicazione della recidiva, di cui pertanto non deve tenersi conto, ai fini della determinazione del termine per la presentazione dell'istanza di riabilitazione. Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanisetta che dovrà pronunciarsi sul mento dell'istanza, con riferimento al presupposto dell'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Caltanisetta.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008