Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2019, n. 27918
CASS
Sentenza 4 aprile 2019

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In tema di procedimento di esecuzione, il difensore dell'interessato è legittimato, "iure proprio", a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio, senza necessità che, a tal fine, sia munito di procura speciale, in quanto, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., rientrante tra i soggetti, cui è notificata detta ordinanza, che possono proporre ricorso per cassazione.

L'imputato che faccia riferimento ad una circolare ministeriale, al fine di dimostrare la conformità della propria condotta al precetto in essa contenuto, ha l'onere di esibirla, poiché non costituendo quest'ultima fonte del diritto, il giudice non è tenuto a conoscerla in base al principio "iura novit cura" (conf. Sez. 3, n. 3317 del 1986, Rv. 172569; in motivazione, la Corte ha aggiunto che l'osservanza di una circolare ministeriale non può essere controllata in sede di giudizio di legittimità, non trattandosi di manifestazioni dell'attività normativa cui si riferisce l'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., nella parte in cui tale disposizione opera il riferimento alle altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2019, n. 27918
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27918
Data del deposito : 4 aprile 2019

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