Sentenza 12 febbraio 2016
Massime • 1
La cd. confisca allargata, prevista dall'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 8 luglio 1992, n. 356, può essere disposta anche in conseguenza di una condanna per tentata estorsione purché aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, atteso che anche quelli rimasti allo stadio del tentativo sono da considerarsi "delitti" cui può accedere la predetta aggravante, a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali detta confisca non opera in caso di semplice tentativo.
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- 1. Le Sezioni unite riconoscono l'applicabilità della confiscaGiacomo Rapella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite – risolvendo il contrasto venutosi a creare in seno alla giurisprudenza di legittimità in merito alla possibilità di applicare l'istituto della confisca c.d. “allargata” (e di disporre, in precedenza, il sequestro preventivo) ai delitti tentati aggravati dal c.d. “metodo mafioso” – hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992 (attuale art. 240-bis cod. pen.) può essere disposto per uno dei reati presupposto …
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- 3. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2016, n. 45172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45172 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2016 |
Testo completo
45 1 7 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RISTEFANIA DI TOMASSI Presidente SENTENZA Dott. - N.601/2016- - Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - ROSA ANNA SARACENO Dott. N. 34922/2015 - Consigliere - Dott. MONICA BONI Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RI AC N. IL 31/12/1996 avverso l'ordinanza n. 185/2015 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 17/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PiersPiers Grete: SARACENO;
impugnate;a) annullamento suure rinvio dell' ordinence im b) rimettere be trattazione del ricorso alle S.U. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata ex art. 324 cod. proc. pen. in data 17 luglio 2015, il Tribunale di Salerno respingeva la richiesta di riesame avanzata da MA AR LE avverso il decreto di sequestro preventivo adottato ai sensi dell'art. 321 co. 1 e 2 in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, con cui era stato imposto il vincolo di cautela reale su due beni immobili, segnatamente un uliveto e un terreno seminativo arboreo, di proprietà dell'istante, ma ritenuti nella disponibilità del padre MA NS.
1.1 In premessa si rammentava che, nel quadro delle indagini preliminari condotte nei confronti del MA ed altri, il G.i.p. del Tribunale di Salerno applicava al predetto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per le seguenti preliminari incolpazioni: a) delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., per aver promosso e organizzato un'associazione di stampo mafioso dedita alla perpetrazione di furti, incendi, estorsioni, ricettazioni (reato commesso in Nocera e Cava dei Tirreni dal 2002 al 2008); b) delitti di furto, ricettazione, estorsione, tentata estorsione e incendio, tutti aggravati ex I. 203 del 1991, art.
7. Si chiariva, altresì, che in sede di riesame della misura cautelare personale il provvedimento impositivo era stato confermato esclusivamente in ordine agli addebiti provvisori di cui al capo a), previa riqualificazione del fatto ex art. 416 cod. pen.; capi j), n) e r), previa esclusione, per ciascuno dei delitti di furto ivi contestati, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa;
capo q), limitatamente al tentativo di estorsione aggravato ex L. 203 del 1991 art. 7, commesso in Cava dei Tirreni il 7.1.2003. 1.2 Quanto al fumus commissi delicti, il Tribunale ribadiva il quadro indiziario delineato nell'ordinanza adottata in sede di riesame della posizione cautelare dell'indagato. Quanto alla effettiva riconducibilità al medesimo dei numerosi beni sequestrati (immobili, conti correnti, titoli, autovetture), ritenuti fittiziamente intestati a terzi, evidenziava le risultanze investigative rappresentate dagli esiti dell'attività di captazione dei colloqui tra MA e i propri familiari registrati nell'anno 2008, dalle dichiarazioni rese da FE PA, prestanome del MA nella società OMG, dalle propalazioni dei collaboratori LF e AT sull'impiego dei proventi illeciti, conseguiti attraverso furti e ricettazioni, nell'acquisto di beni mobili e immobili. Richiamava, infine, gli esiti degli accertamenti patrimoniali compendiati nell'informativa del 13 maggio 2013, rappresentativi di obiettive dissonanze tra i redditi effettivamente prodotti dal MA e dalla moglie, IN UI- e le disponibilità patrimoniali rilevate. Riteneva, pertanto, che anche gli acquisti immobiliari, oggetto di sequestro, effettuati quando l'odierna ricorrente era in tenerissima 1 età, costituissero il reimpiego dei proventi accumulati dal padre con l'illecita attività di riciclaggio e di ricettazione di automezzi rubati.
2. Avverso il citato provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la MA, a mezzo del difensore avv. Domenico Corvino, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
2.1 Con il primo motivo di doglianza si lamenta la carenza delle condizioni legittimanti l'adozione della misura di cautela reale, in quanto il sequestro preventivo funzionale alla confisca c.d. allargata richiede la commissione di un reato tipico e può trovare applicazione solo in presenza delle fattispecie tassativamente elencate, tra le quali non sono annoverabili i titoli di reato per cui è stata confermata la misura cautelare personale -e successivamente esercitata l'azione penale - ossia l'associazione semplice, il furto, come pure la tentata estorsione. Invero in tema di confisca (e di sequestro preventivo) l'art. 12 sexies elenca, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 629 cod. pen. con riferimento al solo reato consumato e non, invece, al delitto tentato che non viene menzionato dalla disposizione in esame;
le ipotesi criminose che rimangono incluse nella sua operatività concernono, pertanto, i delitti consumati, dai quali necessariamente si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate. Peraltro, nessuna incidenza potrebbe svolgere la contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa, non più configurabile a seguito della derubricazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in associazione semplice, essendo venuto meno il sodalizio di stampo mafioso, agevolato -in tesi di accusa- dalla condotta illecita considerata.
2.2 Con un secondo motivo si censura la conferma del sequestro preventivo sulla base di una domanda cautelare che trovava la sua giustificazione complessiva in relazione ad ipotesi criminose, poi ritenute insussistenti e, in particolare, con riferimento all'ipotizzato delitto ex art. 416 bis cod. pen., valorizzato dal Gip nel provvedimento impositivo del vincolo.
2.3 Con un terzo motivo si deduce mancanza di motivazione, rilevando come la difesa avesse documentato l'origine lecita delle somme pervenute alla minore ed impiegate per gli acquisti degli immobili effettuati previa autorizzazione del giudice tutelare. Allegazione di cui il Tribunale non ha tenuto conto pur a fronte dell'epoca degli acquisti (anni 1998 e 2000 e cioè quando la MA aveva rispettivamente due e quattro anni), "del valore effimero" dei terreni come comprovato dal relativo prezzo di acquisto pari a L 5.000.000 il primo e a L.
3.614.000 il secondo, trascurando, altresì, di considerare che, nei confronti del terzo proprietario del bene suscettibile di confisca, non opera la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, fondata sulla sproporzione tra il valore dei beni posseduti e i redditi percepiti, per cui 2 l'intestazione fittizia dei cespiti deve essere preventivamente provata al di fuori dell'operatività di meccanismi presuntivi. Nel caso in esame non è stata fatta corretta applicazione dei criteri di accertamento probatorio, avendo il Tribunale sopravvalutato l'elemento indiziario, privo di autonoma ed autosufficiente capacità dimostrativa, rappresentato dallo stretto vincolo parentale esistente tra la ricorrente e l'indagato e, in via meramente congetturale, ritenuto l'interposizione fittizia ancorché dagli atti ufficiali emerge che le risorse monetarie provenivano da elargizioni di denaro effettuate dai parenti della minore in occasione della nascita e dei primi compleanni. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
1. Occorre partire dalla questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti di legge legittimanti l'adozione del sequestro ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Sul punto anche il Procuratore generale presso questa Corte ha rilevato che l'unica ipotesi giustificativa del sequestro ex art. 12 sexies, nel caso in verifica, è rappresentata dal tentativo di estorsione aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Ma sull'inquadramento di tale fattispecie delittuosa tra quelle tassativamente elencate dalla norma di riferimento, quale indefettibile presupposto per la sequestrabilità e confiscabilità dei beni, si è registrato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte: da un lato è stato affermato che la confisca c.d. allargata può essere disposta anche in conseguenza di una condanna per tentativo di estorsione ( così: sez 1 n. 27189 del 28 maggio 2013, Guarnieri, Rv. 255633); dall'altro, è stata esclusa tale possibilità, in ragione del dato testuale della norma che, elencando - tra gli altri- il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., si riferisce, con ogni evidenza, alla sola fattispecie consumata e non anche alla corrispondente fattispecie tentata ( sez. 2 n. 36001 del 23 settembre 2010, Fasano, RV. 248164), ancorché aggravata ex L. 203 del 1991, art. 7 (così: sez 5 n. 38988 del 16 gennaio 2013, in proc. Musolino, Rv. 257568; sez. 5 n. 2164 del 12/6/20913, Sannino, Rv. 258821; sez. 5 n. 17/2/2015, Abbate ed altri, Rv. 263988). In ragione del rilevato, consapevole contrasto, il Procuratore generale ha concluso per la rimessione della questione alle S.U. di questa Corte, nell'ipotesi in cui non si ritenga di aderire all'opzione ermeneutica indubbiamente più garantista, vale a dire quella che, maggiormente restrittiva, nega la possibilità che il tentativo, quale figura autonoma di reato non espressamente contemplata dalla norma, possa fondare sequestro e confisca, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 3 1.1 Rileva il Collegio che, a parte l'isolato, dissonante precedente (la citata sentenza Guanieri, rv. 255633) l'orientamento interpretativo di questa Corte è assolutamente costante nell'escludere che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies possa essere disposto quando il c.d. reato spia o reato- sorgente sia costituito dal delitto di tentata estorsione. Invero nella sentenza Guarnieri la questione di diritto è stata solo incidentalmente affrontata (sussistendo nel caso scrutinato- le condizioni necessarie e sufficienti a - giustificare l'ablazione dei beni in base alla disciplina generale di cui all'art. 240 cod. pen.) ed è stata risolta nel senso che il riferimento, contenuto nell'art. 12 sexies co. 1, al delitto di cui all'art. 629 cod. pen., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna distinzione tra reato consumato e reato tentato, in quanto la norma "non collega la confisca al profitto o al provento di quel reato, bensì ai beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza lecita, indipendentemente dalla loro fonte che si presume derivante dalla complessiva attività illecita del soggetto". Al contrario, secondo il maggioritario orientamento (non contraddetto da ulteriori arresti di legittimità all'infuori di quello indicato) la confiscabilità (e prima ancora la sequestrabilità) dei beni ex art. 12 sexies deve intendersi limitata solamente al delitto consumato di estorsione e non anche al relativo delitto tentato, e tanto alla stregua del tenore testuale della norma che, non menzionando espressamente il tentativo, non è suscettibile di interpretazione estensiva. I richiamati arresti di legittimità, infatti, hanno rimarcato come il delitto tentato costituisca fattispecie criminosa autonoma «risultante dalla combinazione di una norma principale - la norma incriminatrice - e di una norma secondaria, prevista dall'art. 56 c.p.»; che « gli effetti sfavorevoli, previsti con specifico richiamo a determinate norme incriminatrici debbono intendersi riferiti alla sola ipotesi di reato consumato e non anche al tentativo in quanto le norme sfavorevoli devono ritenersi di stretta interpretazione»; ed hanno rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha fatto costante applicazione di tale principio, escludendo la praticabilità di un esercizio ermeneutico in malam partem, comportante un ampliamento della portata precettiva della norma, in tema di esclusione della causa di non punibilità per l'estorsione, prevista dall'art. 649 cod. pen. ultimo comma per i fatti commessi in danno dei congiunti, applicabile solamente al reato consumato e non alla corrispondente fattispecie tentata < che costituisce figura criminosa autonoma a sé stante e da luogo ad un autonomo titolo di reato», come pure in tema di esclusioni dall'amnistia e dall'indulto che operano solo nelle ipotesi di reato consumato, allorché delle corrispondenti ipotesi tentate il legislatore non faccia espressa menzione. 4 1.2 Tale principio, consolidato e da cui non vi è ragione di discostarsi, non si attaglia però al caso in esame, in cui il reato tipico è rappresentato da un tentativo di estorsione aggravato dall'art. 7 L. 203/1991. Ed invero, a parte la non esatta massimazione delle sentenze sopra richiamate, alla stregua della quale sembrerebbe non consentito il sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata in relazione al reato di estorsione tentata, seppure aggravata dall'art. 7 L. n. 203 del 1991, siffatta conclusione non è autorizzata dalla lettura delle motivazioni delle ridette decisioni, incentrate sulla questione concernente esclusivamente l'applicabilità del sequestro preventivo ex art. 12 sexies al tentativo di estorsione. Soccorre, viceversa, nel caso che occupa, il tenore testuale del comma 2 dell'art. 12 sexies, ai sensi del quale le disposizioni del comma 1 si applicano "T anche nei casi di condanna o di applicazione della pena (...) per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo", laddove il generico riferimento ai delitti, aggravati ex art. 7 (agevolazione o metodo mafioso), indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è chiaramente comprensivo di ogni delitto in tal guisa aggravato, consumato o tentato che sia. Tale opzione ermeneutica non solo si mostra aderente al chiaro ed insuperabile dato testuale;
coerente con la finalità dell'istituto, diretto a contrastare le forme di accumulazione patrimoniale illecita in presenza della commissione di un fatto-reato formalizzato come indice rivelatore di una particolare pericolosità soggettiva;
ma anche in linea con la lezione interpretativa di questa Corte in tema di inapplicabilità dell'indulto elargito con legge 31 luglio 2006 n. 241 alle pene inflitte per "reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante dell'agevolazione o metodo mafioso", formula che, al pari di quella di cui all'art. 12 sexies co.2, non contenendo specificazioni di norme incriminatrici e titoli, include- come è stato ripetutamente affermato- fattispecie consumate e tentate ( ex multis: sez. 1 n. 41755 del 16/09/2014, Mobilia, Rv. 260525; Sez. 1 n. 35502 del 18/06/2014, Bisogni, Rv. 260286).
1.3 Per tali ragioni prive di pregio sono le censure articolate nei primi due motivi, ricorrendo nel caso in esame una delle condizioni essenziali ed imprescindibili per l'imposizione del vincolo e cioè l'astratta configurabilità di una fattispecie di reato espressamente contemplata dalla norma di riferimento. È appena il caso di aggiungere che, diversamente da quanto assume la difesa, l'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 è stata contestata nella sua duplice articolazione metodologica e teleologica e la condotta delittuosa, accompagnata dall'uccisione, mediante impiccagione, del cane posto a guardia del deposito dei 5 veicoli incendiati, è stata ritenuta contraddistinta da connotazioni modali evocatrici della sua derivazione da un contesto di criminalità organizzata (v. p. 5 e s. del provvedimento impugnato).
2. Va, invece, rilevata la fondatezza del terzo motivo di ricorso. Il sequestro dei due terreni intestati alla ricorrente è stato confermato con la seguente motivazione: «Quando effettua gli acquisti immobiliari terrieri oggetto di sequestro MA AR LE ha soltanto due e quattro anni tant'è che a rappresentarla nell'acquisto sono i genitori MA NS e IN UI, autorizzati dal giudice tutelare al quale motivano l'acquisto come investimento di denaro ricevuto in regalo dalla figlia (...) La difesa non ha fornito prova sufficiente della lecita derivazione delle prefate disponibilità patrimoniali ossia prova della derivazione del denaro da avvenute elargizioni gratuite alla figlia della coppia né esse hanno riscontro in atti. Ne consegue che, correttamente, su tali beni è stato eseguito il sequestro (...) in quanto trattasi di beni per i quali vi è lecito sospetto che costituiscano il reimpiego di capitali illeciti e sono pertanto suscettibili di confisca».
2.1 Merita di essere ribadita la soluzione interpretativa elaborata con plurime decisioni da questa Corte, secondo cui l'art. 12 sexies ha introdotto, con riferimento ai soggetti condannati per determinati reati tassativamente previsti dalla disposizione di legge in questione e limitatamente a beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità di beni, l'onere di giustificarne la provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione. Con l'avvertenza però che, nell'ipotesi di beni intestati a un terzo, ma che si assume siano nella effettiva titolarità o disponibilità della persona imputata o indagata e, come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall'interessato la legittima provenienza, l'indagine al fine di disporre la misura di sicurezza patrimoniale (come pure il sequestro funzionale alla sua adozione) deve essere rigorosa. Incombe in tal caso sull'accusa l'onere di dimostrare, ai fini dell'operatività nei confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente;
il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario (tra cui certamente rientrano i vincoli lato sensu di parentela o di convivenza con l'imputato/indagato), ma elementi fattuali che si connotino della 6 gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226053; Sez. 2, n. del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269; Sez. 1, n. del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722). A tal fine, se può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito dal terzo, è altrettanto vero come occorra sempre che la sproporzione, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativa della natura simulata dell'intestazione.
2.1 Venendo al caso in esame, sotto tale specifico profilo il provvedimento impugnato si limita assertivamente ad enunciare ciò che doveva essere dimostrato, ossia la titolarità solo apparente dei beni in capo alla ricorrente;
tratta il ricorso come se fosse stato promosso dall'indagato MA NS, richiamando, quindi, tutti i notori principi in tema di sequestro preventivo (che, però, nel caso di specie, essendo stato il ricorso proposto dal terzo sequestrato, sono del tutto ultronei e fuorvianti) e facendo operare la presunzione di legge - intestazione fittizia e conseguente titolarità reale dei beni da parte dell'interponente- sulla base della mera ritenuta sproporzione tra il valore globale degli investimenti immobiliari che, in tesi di accusa, si assume essere stati effettuati dall'indagato nel corso di un ventennio (dal 1992 al 2012) e l'ammontare dei redditi percepiti dal predetto e dal suo nucleo familiare negli anni in questione. La decisione appare sostanzialmente priva di effettive argomentazioni, non risponde se non in modo apparente alle obiezioni difensive, mostra di obliterare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è onere dell'accusa dimostrare, anche e soprattutto attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che i beni confiscabili, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell'indagato a qualsiasi titolo, mentre il terzo, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio ha tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà. Onere che la ricorrente ha assolto, deducendo che i beni furono acquistati nei suoi primi anni di vita da entrambi i genitori quale forma di investimento delle elargizioni ricevute da parenti, dimostrando che gli acquisti furono regolarmente autorizzati dal giudice tutelare per le sopra indicate motivazioni. Ai superiori principi non si è attenuto il giudice a quo, il quale ha dimostrato di interpretarli nel senso di addossare al terzo l'onere di una prova sicura della 7 legittima provenienza dei beni in sequestro, anziché valutare se la ricorrente abbia offerto o meno al riguardo una giustificazione credibile e non implausibile. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo esame da compiersi nel rispetto delle regole di valutazione sopra esposte e all'esito del quale siano colmate le indicate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno competente ex art. 324 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidentę ARstefania Di Tomassi Rosanna Saraceno.Teseump pere DEPOSITATA IN CANCELLER!A 26 OTT 2016 IL CANCELLIERE NI AI 08 0