Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/10/1987, n. 1
CASS
Sentenza 10 ottobre 1987

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In tema di costruzione abusiva, tanto nella situazione normativa vigente, come in quella antecedente all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è consentito al giudice, in caso di condanna per il reato di costruzione in assenza o in totale difformità della concessione, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, anche se già ordinata dal sindaco. Il giudice ordinario non ha, infatti, il potere di ordinare la demolizione delle costruzioni abusive, dovendo essere configurato la disposizione dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che impone al giudice, con la sentenza di condanna, l'Obbligo di ordinare la demolizione dell'opera quando, acquisito il bene al patrimonio comunale a seguito di mancata ottemperanza dell'interessato nel termine previsto (novanta giorni) dall'ingiunzione di demolizione fatta dal sindaco, l'autorità amministrativa (comunale in via primaria e regionale in via sostitutiva) sia rimasta inerte in ordine alla demolizione dell'opera (in assenza di deliberazione del consiglio comunale che abbia dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento della stessa, sempre che essa non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali) e a maggior ragione quando nessun provvedimento sia stato adottato, come disposizione avente carattere di supplenza, prevista per ovviare all'inerzia dell'autorità amministrativa con lo scopo di rendere ineludibile ab externo la tutela dell'assetto edificatorio, che non immuta il quadro di riserva istituzionale alla pubblica amministrazione della Competenza in materia.*

Legittimati a proporre ricorso per Cassazione a norma dell'art. 263 quater cod. proc. pen. sono il procuratore della Repubblica che ha emesso il provvedimento revocato o quello presso il giudice istruttore che ha adottato l'anzidetto provvedimento. (nello stesso senso S.U. Ord. N. 2 del 31 gennaio 1987 in proc. de franco ed altro).*

Commentari2

  • 1PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …

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  • 2PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/10/1987, n. 1
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1
Data del deposito : 10 ottobre 1987

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