Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 18990
CASS
Sentenza 7 aprile 2004

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Massime1

All'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte, cod. pen., non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, ancorché intervenuta successivamente ad esso.

Commentario1

  • 1Preclusione dell'estinzione della pena per prescrizione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 settembre 2021

    (Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 172, c. 7) Il fatto Il G.I.P. del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato una opposizione proposta da avverso un provvedimento, reso de plano, con il quale il predetto Giudice aveva parzialmente rigettato la richiesta di estinzione per prescrizione della pena di due anni e nove mesi di reclusione, costituente residuo della maggiore pena di cinque anni e nove mesi di reclusione e 958,23 euro di multa, da espiarsi a seguito dell'indulto applicato al condannato, nella misura di tre anni di reclusione e per l'intero ammontare della multa, con provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 18990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18990
Data del deposito : 7 aprile 2004

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