Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
All'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte, cod. pen., non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, ancorché intervenuta successivamente ad esso.
Commentario • 1
- 1. Preclusione dell'estinzione della pena per prescrizioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 settembre 2021
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 172, c. 7) Il fatto Il G.I.P. del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato una opposizione proposta da avverso un provvedimento, reso de plano, con il quale il predetto Giudice aveva parzialmente rigettato la richiesta di estinzione per prescrizione della pena di due anni e nove mesi di reclusione, costituente residuo della maggiore pena di cinque anni e nove mesi di reclusione e 958,23 euro di multa, da espiarsi a seguito dell'indulto applicato al condannato, nella misura di tre anni di reclusione e per l'intero ammontare della multa, con provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 18990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18990 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 07/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1784
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039835/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO EL N. IL 26/05/1955;
avverso ORDINANZA del 05/09/2003 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo: annullamento con rinvio;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 5.9.2003 La Corte d'assise di appello di Roma, decidendo sull'incidente di esecuzione promosso da RC RN perché fosse dichiarata estinta per prescrizione la pena detentiva inflittagli per il delitto di banda armata ed altro con sentenza divenuta irrevocabile il 30.1.1992, dichiarava non ancora decorso il termine decennale di prescrizione della pena, sul rilievo che lo stesso aveva riportato condanna alla reclusione con sentenza 26.10.1993 per il reato militare "della stessa indole" di mancanza alla chiamata, commesso dal 19.12.1981 al 28.6.1990. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del RC la quale, oltre a criticare il giudizio di identità di indole fra i reati espresso dall'ordinanza impugnata, deduceva l'inoperatività dell'effetto preclusivo stabilito dall'art. 172 comma 7^ c.p., poiché il reato militare era stato commesso prima che iniziasse a decorre il termine decennale di prescrizione della pena per il delitto di banda annata.
2. - Il ricorso, come ha esattamente rilevato il P.G. nella requisitoria scritta, è fondato.
È infatti pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 172 c.p., nel senso che non è di ostacolo al maturare dell'estinzione della pena la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, ancorché intervenuta successivamente ad esso (Cass., Sez. 1^, 12.5.1971, Mocciaro, rv. 119044; Sez. 3^, 4.2.1980, La Mattina, rv. 144330; Sez. 1^, 6.12.1993, P.M. in proc. Spazzali, rv. 196363): situazione questa perfettamente corrispondente alla fattispecie concreta, nella quale la consumazione del delitto asseritamente ostativo risale al 1990, ben prima quindi che iniziasse a decorre il termine prescrizionale della pena inflitta con la sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 30.1.1992. L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio alla medesima Corte d'assise per nuovo esame dei profili della questione sottoposta dall'interessato mediante incidente di esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'assise di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004