Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
Nell'ipotesi di truffa contrattuale (nel caso: compravendita), il momento consumativo del reato non coincide con la consegna del bene da parte del venditore, vittima del reato, ma con il successivo inadempimento dell'agente - che rappresenta la fase conclusiva del delitto -, cioè con il momento in cui si verifica la definitiva perdita patrimoniale per il soggetto passivo (Nella specie, la Corte ha statuito che il momento consumativo del reato era coinciso con quello della consegna di assegni falsificati, dati in pagamento della merce oggetto del contratto, confermando la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, perché la maggior parte degli assegni era stata emessa in data successiva al 24 ottobre 1988).
Commentario • 1
- 1. Truffa: in caso di compravendita, si perfeziona quando il prezzo non è riscossoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima In reato di truffa contrattuale (nella specie, compravendita) si perfeziona quando il prezzo, convenuto mediante rilascio di assegni postdatati, non è riscosso, in quanto gli assegni sono protestati o sono rimasti impagati per assenza di fondi o per irregolarità di firma, divenendo solo in tale momento effettiva la lesione del patrimonio del venditore (Cassazione penale , sez. II , 29/03/2022 , n. 21250). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 29/03/2022 , n. 21250 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 27 ottobre 2021, la corte di appello di Messina, confermava la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/1998, n. 8115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8115 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. ORESTE CIAMPA Presidente del 3.6.1998
Dott. GIOVANNI de ROBERTO Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere N. 838
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere N. 2536/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
OS NR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 14.10.1997 della Corte d'Appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Elena Paciotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 14.10.1997 la Corte d'Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, confermava la sentenza 9.10.1993 del Pretore di Velletri-Albano Laziale, che aveva condannato RI GR alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione e L.
1.600.000 di multa siccome responsabile, da solo o in concorso con altri, di numerose truffe aggravate ex artt.61 nn. 2 e 11 c.p. nonché di diverso falsificazioni di assegni bancari.
Fondava la decisione sulla considerazione che nessuna delle due circostanze addotte dall'appellante per infirmare nel merito la decisione di primo grado rispondeva al vero e sul rilievo che l'attività truffaldina in continuazione spiegata dall'imputato ai danni dei titolari del Salumificio Macchi, siccome protratta sicuramente oltre il 24.10.1989, non rientrava nella previsione dell'ultimo decreto di amnistia del 12.4.1990 n.75. Ricorre per cassazione il GR e col primo motivo, non riferito esplicitamente ad alcuno dei casi tipici calendati all'art.606 c.p.p., denunzia sostanzialmente violazione dell'art.640 c.p., non potendosi nei fatti contestatigli ravvisare il reato di truffa contrattuale in mancanza di artifici o di raggiri da lui posti in essere: col secondo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione in suo favore dell'ultimo provvedimento di clemenza perché il "reato di truffa per cui è stato condannato deve ... ritenersi consumato antecedentemente all'ottobre 1989, allorquando, incassando dalle ditte il pagamento delle forniture, otteneva l'ingiusto profitto con altrui danno". IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Col primo motivo il ricorrente, invece di denunziare il vizio di legittimità nel male sarebbe incorso il giudice d'appello rigettando identiche doglianze proposte in quella sede, si è infatti limitato a reiterare in questa quella censura, nei medesimi termini e con le medesime argomentazioni.
Col secondo motivo analogamente ripropone in questa sede di legittimità doglianza già proposta al giudice d'appello, che l'ha motivatamente rigettato ritenendola infondata e non rispondente al vero alla stregua delle date di emissione degli assegni falsificati, per la maggior parte posteriori al 24.10.1989, fatto questo di rilevanza decisiva secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte perché in tema di truffa contrattuale, come in fattispecie, la successiva inadempienza non costituisce un mero illecito civile, bensì la fase conclusiva dell'azione criminosa (Cass.II 11.2.1984 n. 1220, rv. 162577): l'evento del reato consistendo infatti nel conseguimento del profitto con altrui danno, tali elementi costitutivi della fattispecie legale sono inestricabilmente avvinti in modo da conferire un duplice aspetto ad un'unica realtà, la quale viene in essere con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo (Cass. II 14.1.1984 n. 304 rv. 162108), perdita per il venditore truffato non coincidente con la consegna dell'oggetto all'acquirente truffaldino, ma con la mancata percezione del prezzo pattuito, che per qualsiasi sopravvenuta ragione avrebbe potuto esser sempre pagato nei termini convenuti. Va dichiarata dunque l'inammissibilità del ricorso. Considerata la natura dei motivi dedotti, equo si ritiene determinare in L.
1.000.000 la sanzione pecuniaria per legge irroganda all'imputato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998