Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante.
Commentari • 3
- 1. La responsabilità civile della P.A. nella custodia del demanio stradaleNicola Ulisse · https://www.filodiritto.com/ · 18 luglio 2008
- 2. Responsabilità del medico, struttura sanitaria pubblica o privata, indifferenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2008
- 3. Responsabilità della p.a. per danni cagionati da cose in custodiaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12219 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA OL - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS NI, RB IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GRIGNOLIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IMPRESA EDILE GA IO DI GA LO & s.a.s., in persona del suo legale rappresentante sig. ON OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende unitamente all'avvocato FILIPPO CONTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AR MA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 09148/00 proposto da:
AR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 29, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ASCOLI, che lo difende unitamente all'avvocato SERGIO CASABIANCA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IMPRESA EDILE GA LO & C.SAS, in persona del suo legale rappresentante sig. ON OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo difende unitamente all'avvocato FILIPPO CONTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
AS NI, RB IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 877/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 18/5/99, depositata il 12/07/99;
RG.
292/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato LORENZONI FABIO;
udito l'Avvocato ANTONIO BERNARDINI;
udito l'Avvocato ASCOLI LUCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI OV e RB GI convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Firenze ER MA, assumendo di essere proprietari ciascuno di un appartamento al piano primo di un fabbricato sito in Borgo S. Lorenzo;
che nel maggio del 1984 il ER, proprietario del piano terra dello stesso edificio, aveva iniziato lavori di ristrutturazione, comportanti la demolizione di pareti divisorie;
che tali lavori avevano provocato gravi danni ai loro appartamenti sovrastanti, di cui chiedevano il risarcimento.
Si costituiva il ER, assumendo che i lavori erano stati appaltati all'impresa edile ON LI di ON OL & c. s.a.s., di cui chiedeva la chiamata in causa per essere dalla stessa rilevato indenne.
L'impresa edile predetta si costituiva e resisteva alla domanda. Il Tribunale, con sentenza depositata il 21.6.1995, rigettava la domanda. Proponevano appello gli attori.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 12.7.1999, rigettava l'appello. Riteneva la corte di appello, che, come emergeva dalla consulenza tecnica d'ufficio, la demolizione dei tramezzi, in una struttura di cemento armato era tecnicamente possibile, senza provocare danni;
che i danni nella fattispecie si erano verificati, poiché nella costruzione dell'edificio nel 1971 il costruttore dell'epoca aveva realizzato le travi in c.a. con una campata maggiore rispetto a quella progettata, per cui le stesse avevano una maggiore flessione;
che tale vizio di costruzione era occulto, per cui ne' il convenuto ne' l'appaltatrice potevano rendersene conto, con conseguente mancanza di un loro comportamento colpevole;
che i muri divisori avevano assunto una funzione vicaria delle strutture portanti;
che il danno subito dagli attori era da ascriversi al caso fortuito costituito dal fatto del terzo costruttore nella realizzazione delle travi in c.a., poiché esse erano poste su pilastri posizionati a distanza maggiore rispetto al progetto.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori, che hanno anche presentato memoria.
Resiste con controricorso il ER MA, che ha proposto ricorso incidentale condizionato ed ha anche presentato memoria. Resiste con separati controricorsi l'impresa Edile ON LI di ON OL & e. s.a.s..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.. Assumono i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto esistente il caso fortuito per il fatto che il danno era stato provocato da un vizio occulto delle travi del solaio, verificatosi nel corso della sua costruzione ed integrante un'anomalia originaria delle strutture portanti, estraneo agli obblighi di vigilanza del custode. Ritengono, invece, i ricorrenti che sussiste la responsabilità del custode, anche nel caso che il danno sia stato provocato dalla cosa in custodia, per un'anomalia della sua struttura, dovuta a vizio di costruzione.
2.1. Ritiene questa corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.
In punto di fatto risulta accertato dalla sentenza impugnata e non contestato dalle parti che i danni subiti dagli attori trovano causa nell'arbitraria modifica strutturale (allungamento) delle travi in c.a., realizzata dal costruttore, rispetto alle travi progettate, per cui le stesse davano luogo ad una maggiore flessibilità del solaio, in parte supportata dalla funzione vicaria delle pareti divisorie fatte eliminale dal convenuto. La sentenza impugnata ha ritenuto non sussistente la responsabilità del convenuto ER, ritenendo che sussistesse nella fattispecie il caso fortuito, costituito dal comportamento del costruttore, e che nel contempo non fosse ravvisabile un comportamento colposo del convenuto nella qualità di custode, perché il vizio dell'insufficienza delle travi era occulto, mentre l'abbattimento delle pareti divisorie era perfettamente legittimo e tecnicamente possibile in presenza di struttura in c.a..
2.2. Osserva preliminarmente questa Corte che può essere condiviso l'inquadramento della questione, effettuato dalla sentenza impugnata e da tutte le parti nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e non in quella di cui all'art. 2053 c.c. Infatti in virtù dell'art. 2053 c.c. - che integra una particolare ipotesi di danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l'applicazione della detta sussiste la responsabilità del proprietario per il caso di danni edificio, intendendosi come tale ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati (Cass. 8 settembre 1998, n. 8876; Cass. 3 dicembre 1997, n. 12251). Nella fattispecie non vi è stata, infatti, una disgregazione, sia pure parziale dell'edificio, ma solo una maggiore flessibilità dei solai, che ha causato danni agli attori.
Peraltro, poiché secondo la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, l'ipotesi di cui all'art. 2053 c.c. configura una particolare specie di responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c. (Cass. 20.12.1988, n. 6938; Cass. 16 marzo 1987, n. 2692),
con riferimento alla fattispecie in esame, anche un diverso inquadramento non avrebbe comportato risultati differenti da quelli che si andranno ad esporre.
3.1. La giurisprudenza prevalente di questa Corte ritiene che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
In presenza di questi due elementi, la norma dell'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato;
pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due elementi indicati sopra sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum, del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 17.5.2001, n. 6767; Cass. 14.6.1999, n. 5885; Cass. 27.8.1999, n. 8997; Cass. 9.2.1994, n. 1332; Cass. 25.11. 1988, n.
6340; Cass. 1.3. 1995, n. 2301; Cass. 28.10.1995, n. 11264; Cass. 1992, n. 347; Cass. 8.4.1997,n. 3041).
3.2. A fronte di questo orientamento giurisprudenziale, che individua nella norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità sarebbe pur sempre il fatto imputabile dell'uomo (nella specie del custode), che è venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non abbia a produrre danni a terzi, la dottrina recente ritiene che il comportamento del responsabile è estraneo alla fattispecie e fa quindi giustizia di quei modelli di ragionamento che si limitano ad accertare la colpa del custode, sia essa presunta o meno, parlando in proposito di caso di responsabilità oggettiva.
Solo il "fatto della cosa" è rilevante (e non il fatto dell'uomo). La responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia e solo lo stato di fatto e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie. Questo orientamento dottrinale è stato fatto proprio dalle S.U. di questa Corte (Cass. 11.11.1991,n. 12019), nonché da alcune decisioni successive (Cass. 20.5.1998, n. 5031;
Cass. 17.1.2001, n. 584). Ritiene questa Corte di dover aderire a detto ultimo orientamento.
4.1. Le S.U. (n. 12019/91), facendo propri i risultati cui è pervenuta la recente dottrina, rilevano che, ai sensi dell'art. 2051, profilo del comportamento del responsabile è di per sè estraneo alla struttura della normativa;
ne' può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Va, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia. La dottrina, parla, al riguardo di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese di "presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di colpa".
4.2. Osserva questa Corte che il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Sempre dalla lettera dell'art. 2051, emerge che il danno è cagionato non da un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma dalla cosa, per cui detto comportamento è irrilevante.
Responsabile del danno cagionato dalla cosa è cioè colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone ne implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo (eguale discorso vale per la responsabilità del proprietario dell'edificio, che con la sua rovina procura danno, ex art. 2053 c.c.). Ciò è tanto più rilevante se si osserva il contesto ove trovasi la norma in questione e cioè tra altre (artt. 2047, 2048, 2050, 2054, 1^ c., c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa.
5.1. Pacifica, poi, è la più recente giurisprudenza sul punto che, per l'applicabilità dell'art. 2051, è necessario che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni (Cass. 28.3.2001, n. 4480;
Cass. 18.6.1999, n. 6121; Cass. 14.1.1992, n. 347; Cass. 26.2.1994, n. 1947; Cass. 1.3.1995,n. 2301). Detta norma non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (cioè per suo intrinseco potere) e tanto meno che essa sia pericolosa, ma anche per l'insorgenza in questa di un processo dinamico dannoso, ancorché provocato da agenti esterni.
Infatti la "pericolosità" non è, nell'ambito della norma "questione, un requisito necessario della cosa e quindi della fattispecie, come lo è, invece, per la "attività", considerata nel precedente art. 2050 c.c. Da ciò consegue che tutte le. cose, come rilevato dalla più avvertita dottrina, possono costituire causa di danno ai sensi della norma in esame, quale che sia la loro struttura e qualità, siano esse inerti o in movimento, pericolose o meno. È solo necessario che il danno sia provocato dalla "cosa", che è già di per sè in grado di produrli, o perché, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni.
5.2. Occorre poi che la cosa, pur nella combinazione con l'elemento esterno, costituisca essa la causa o la concausa del danno, sotto il profilo dinamico, per cui va esclusa la responsabilità del custode nel caso in cui il fatto esterno, non imputabile al custode, sia stato da solo sufficiente a causare il danno (Cass. 28.11.1995 n. 12300). In questo caso, infatti, non è la cosa custodita che ha prodotto o concorso a produrre il danno, ma il fatto esterno e la cosa è solo il mezzo o l'occasione per la produzione del danno e non la causa (o concausa) dello stesso (la giurisprudenza francese esclude l'applicazione dell'analogo art. 1384 c.c. fr., solo quando sia fornita la prova del ruolo meramente passivo della cosa). Il nesso causale intercorre in quest'ultima ipotesi solo tra il fattore esterno e l'evento di danno. Secondo l'orientamento prevalente anche in queste ipotesi si rimane nella fattispecie di cui all'art. 2051, ma la responsabilità del custode è esclusa per la causa di esenzione costituita dal caso fortuito.
6.1. Si suole, infatti, dire che il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 28.10.1995, n. 11264; Cass. 26.2.1994, n. 1947; Cass. 6340 del 1988; Cass. 15.3.1988 n. 2458).
6.2 Il limite della responsabilità del custode, costituito dal fortuito, integra il punto nodale (e per certi versi l'approdo) del dibattuto tema concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilità ex art. 2051 c.c. Se si sostiene la natura soggettiva della responsabilità in questione (presunzione di colpa) il fortuito dovrebbe consistere solo nella situazione in cui il custode è esente da colpa (come ha ritenuto, in sostanza, la sentenza impugnata), essendo, invece irrilevante, l'efficacia causale del fattore esterno sul nesso causale. Sennonché tale assunto contrasta con il principio che la prova del fortuito non si identifica con l'assenza di colpa (Cass. 6.1.1983, n. 75) e può apparire artificioso, come rilevato dalla dottrina, in quanto la presunzione è logicamente costruibile solo sull'oggetto della prova contraria.
Se così è, il fatto che il custode sia stato diligente non esclude la sua responsabilità per danno dalla cosa, se non è provato il fortuito. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051, relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
7.1. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del convenuto sotto due profili.
Anzitutto la sentenza ha escluso la responsabilità del convenuto, quanto alla rimozione dei tramezzi, che pure avevano funzione vicaria della struttura in c.a., ritenendo che, essendo il vizio delle travi "occulto", appariva tecnicamente corretto e possibile l'abbattimento dei tramezzi. In buona sostanza ha ritenuto la corte territoriale l'assenza di una colpa del convenuto nell'abbattimento dei muri divisori, non potendosi supporre che gli stessi avessero una funzione vicaria delle strutture in c.a..
Sennonché detta circostanza della conoscenza della funzione parzialmente portante dei divisori, una volta ritenuto che si versa in ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva e non di presunzione di colpa, è ovviamente irrilevante, non potendo ciò integrare un fortuito che incida sul nesso causale.
7.2. Il secondo elemento, su cui si fonda l'esclusione della responsabilità del convenuto "custode", è individuato nel fatto che il danno sarebbe stato determinato da un vizio di costruzione del solaio e quindi sarebbe imputabile al costruttore, con la conseguenza che nella fattispecie si sarebbe realizzato il fortuito esimente, costituito dal fatto del terzo (il costruttore). Va, anzitutto, osservato che anche la giurisprudenza che ritiene l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., come un'ipotesi di presunzione di colpa, osserva che il proprietario di un edificio, quale custode dello stesso, risponde dei danni che ne sono provocati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ancorché i danni derivino da vizi costruttivi (art. 1669 c.c.), comportanti la concorrente responsabilità di terzi, in quanto il proprietario-custode di un bene immobile è responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose sono state create da altri, poiché è appunto lui che mantiene nella cosa le caratteristiche medesime, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere. Pertanto se il proprietario-possessore dell'immobile omette di adottare le misure necessarie per l'eliminazione delle caratteristiche dannose della cosa e questa produce in effetti danni, è nell'omissione da lui compiuta che consiste la condotta colpevole, la quale, indipendentemente dall'eventuale concorrente responsabilità del terzo, obbliga a norma dell'art. 2051 c.c., al risarcimento del danno cagionato (cfr. Cass. N. 6552/1986; Cass. N. 4537/1976; Cass. N. 712/1964). Come si nota, in coerenza con la sua premessa di presunzione di colpa fissata dall'art. 2051 c.c., questa giurisprudenza ritiene che la colpa del custode della cosa per danni causati da vizi di costruzione si substanzii nel comportamento colpevole per non aver adempiuto all'obbligo di eliminare detti vizi, suscettibili di cagionare danno.
Sennonché si può agevolmente rilevare che detto obbligo di eliminare le possibili fonti di danno a terzo, anche se dipendenti da vizio di costruzione della cosa, non viene fondato nell'art. 2051 c.c., ma nell'art. 2043 c.c., mentre il custode è responsabile ex art. 2051 c.c. per il semplice fatto che dalla cosa è derivato un danno a terzo, indipendentemente da sue omissioni.
7.3. A maggior ragione, seguendo l'orientamento secondo cui la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, si deve giungere alla conclusione che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, nei termini sopra descritti, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante. Anzitutto l'art. 2051 c.c. istituisce una relazione temporale soltanto tra il momento in cui si verifica il danno ed il periodo durante il quale si attua la custodia della cosa, senza attribuire rilevanza cronologica al momento in cui sono cominciati i fatti produttivi del pregiudizio.
Inoltre, quando si sostiene che la norma riguarda i danni conseguenti al dinamismo proprio della cosa, indipendentemente dalla colpa del custode, si intende ribadire che la potenzialità dannosa è insita nel bene, indipendentemente dalle cause che ne sono all'origine e dall'indagine su quali soggetti abbiano eventualmente contribuito a realizzare la cosa.
Allorché si ritiene che il danno è prodotto dalla cosa e non dall'attività dell'uomo, se ne deve dedurre che è prodotto dalla cosa, quale è, compresi i suoi vizi di costruzione, e di detti danni risponde oggettivamente il custode, perché l'art. 2051 c.c., ascrive la responsabilità a titolo di rischio da custodia. Da tale punto di vista è agevole ritenere che i difetti originari di costruzione della cosa costituiscono circostanze non eccezionali e caratteristiche intrinseche della cosa e che i danni direttamente ad essi ascrivibili rappresentano un rischio tipico collegato al bene.
Nè va dimenticato che la stragrande maggioranza delle cose oggetto di custodia rappresentano il frutto di un'attività costruttiva. L'art. 2051 c.c. verrebbe di fatto svuotato in gran parte se dal suo ambito restassero fuori danni collegabili al processo di fabbricazione della cosa. La potenzialità dannosa della maggior parte dei beni discende, infatti, dalle caratteristiche tecniche della loro costruzione.
8. Vi sono, inoltre, ragioni di coerenza del sistema che inducono a ritenere che i vizi di costruzione della cosa in custodia non possono costituire il caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode.
Infatti va osservato che l'art. 2053 c.c., che, come sopra detto costituisce un'applicazione particolare della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., stabilisce che detta responsabilità del proprietario sussiste anche per vizi di costruzione dell'immobile ed è significativo che la norma non solo prevede la compatibilità logica della responsabilità di chi ha la disponibilità del bene, con il vizio di fabbricazione, ma addirittura considera tale circostanza, insieme al difetto di manutenzione, come fondamentale titolo giustificativo dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2053 c.c. Inoltre anche il c. 4 dell'art. 2054 c.c., secondo la giurisprudenza costante, comporta una responsabilità oggettiva del conducente e del proprietario, in caso di danni prodotti da vizio di costruzione del veicolo (anche se concorrente con la responsabilità soggettiva del costruttore, ex art. 2043 c.c.). Gli indicati soggetti, per andare esenti da responsabilità devono dimostrare che il danno è dipeso da causa diversa (in buona sostanza da caso fortuito che agisce sul nesso eziologico), senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto da parte loro del vizio costruttivo (Cass. n. 1019/1981; Cass. n. 577/1973; Cass. n. 2475/1971).
9. Ne consegue che nella fattispecie la sentenza impugnata è errata in diritto.
Essa infatti ha escluso la responsabilità del convenuto ER MA e dell'impresa appaltatrice, per mancanza di colpa degli stessi, essendo occulto il vizio di costruzione delle travi, mentre la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, ed inoltre ha ritenuto che integrasse "caso fortuito" il vizio di costruzione del solaio dell'immobile in "custodia" del convenuto e causante il danno lamentato dagli attori.
10. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l'assorbimento del secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza.
11. Con il ricorso incidentale condizionato ER MA richiede che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, sia manlevato dall'appaltatrice Impresa Edile ON LI, che anche per espressa pattuizione contrattuale aveva assunto a proprio carico ogni responsabilità.
12.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti legittimati a proporre ricorso incidentale, oltre ai soccombenti parziali o reciproci che intendano impugnare la sentenza per motivi diversi da quelli dedotti nel ricorso principale, ovvero che abbiano una ragione comune contraria o indipendente da quella del ricorso principale, è anche la parte del tutto vittoriosa in appello che intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno. Al di fuori di tale ipotesi la parte totalmente vittoriosa (in appello o nell'unico grado di merito) è priva di interesse processuale a proporre ricorso per Cassazione, poiché questo, come ogni impugnazione, presuppone la soccombenza, quanto meno parziale.
Per le domande o eccezioni della parte vittoriosa, espressamente non accolte dal giudice di merito, questa può proporre solo ricorso incidentale condizionato all'accoglimento (almeno parziale) del ricorso principale.
Infatti solo in questo caso, proprio per l'accoglimento del ricorso principale e per effetto della cassazione (almeno parziale) della sentenza impugnata, viene meno la posizione di parte totalmente vittoriosa e quindi sorge l'interesse all'impugnazione. Per le domande o eccezioni, invece, non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, poiché sul punto nessuna decisione vi è stata e l'accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 30.5.1975,n. 2119). 12.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha esaminato (ritenendola implicitamente assorbita) la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti dell'appaltatrice, proprio perché il primo era totalmente vittorioso.
Ne consegue che il suo ricorso, per quanto incidentale, è inammissibile, rimanendo salva la sua facoltà di riproporre al giudice di rinvio le sue domande nei confronti dell'impresa appaltatrice, già proposte in grado di appello e ritenute assorbite dalla sentenza impugnata.
L'impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione e si uniformerà ai suddetti principi di diritto.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003