Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12219
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante.

Commentari3

  • 1La responsabilità civile della P.A. nella custodia del demanio stradale
    Nicola Ulisse · https://www.filodiritto.com/ · 18 luglio 2008

  • 2Responsabilità del medico, struttura sanitaria pubblica o privata, indifferenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2008

  • 3Responsabilità della p.a. per danni cagionati da cose in custodiaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12219
Data del deposito : 20 agosto 2003

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