Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 779
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Sentenza 29 gennaio 1999

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La parte che denunci la necessità della sospensione del giudizio deve, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., fornire la prova della ricorrenza di tutti gli estremi per l'adozione del relativo provvedimento e, innanzitutto, di quelli concernenti la precisa individuazione dei soggetti, della "causa petendi" e del "petitum" della controversia che si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere. La valutazione circa la sussistenza di tale prova, riservata in via esclusiva al giudice del merito, è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, dinanzi alla quale non è, pertanto, consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, di sopperire a questa eventuale carenza depositando innanzi al giudice di legittimità la documentazione non prodotta (o non potuta produrre) nei precedenti gradi di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 779
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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