Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
La parte che denunci la necessità della sospensione del giudizio deve, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., fornire la prova della ricorrenza di tutti gli estremi per l'adozione del relativo provvedimento e, innanzitutto, di quelli concernenti la precisa individuazione dei soggetti, della "causa petendi" e del "petitum" della controversia che si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere. La valutazione circa la sussistenza di tale prova, riservata in via esclusiva al giudice del merito, è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, dinanzi alla quale non è, pertanto, consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, di sopperire a questa eventuale carenza depositando innanzi al giudice di legittimità la documentazione non prodotta (o non potuta produrre) nei precedenti gradi di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. NT GISOTTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT IS, quale procuratore di AS EL, MA, LS, IL, TR, IA RE e PE AN ved. AS, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 77, presso l'avv. E.Pontecorvo che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. P.Magrini del foro di Venezia, giusta delega in atti;
-ricorrente -
contro
COMUNE di VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, M.M. Morino del foro di Venezia e dall'avv. Nicolò Paoletti del foro di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via B.Tortolini, 34, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n.1174 del 30.1/6.8.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv. Pontecorvo per il ricorrente ed M. Paoletti per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del sesto motivo e rigetto degli altri;
;
Svolgimento del processo
Con sentenza 30.1/6.8.96 la Corte d'appello di Venezia determinava in lire 660.077.712 l'indennità di espropriazione spettante a AS EL, MA, NA -con successiva ordinanza 21.1/5.2.97 corretto in LS-, IL e TR, nonché a PE AN vedova AS ed a AS IA RE, rilevando che a tale titolo risultava già depositata, dal Comune di Venezia, la somma di lire 1.713.109.000;
compensava integralmente le spese del giudizio tra le parti. Osservava la Corte veneta che la consulenza d'ufficio, del tutto condivisibile e condivisa dal collegio, aveva determinato l'indennità nella somma indicata, con riferimento alla data di pronuncia del decreto d'esproprio e che tale ammontare era conforme a quanto deciso dalla stessa Corte in casi consimili. La vocazione edificatoria del terreno, sia di fatto che di diritto, era indubitabile;
l'assenza di danno -trattandosi di espropriazione parziale- per il terreno residuo era stata accertata dal c.t.u. e la decurtazione del 40% che, dal valore stimato di lire 1.100.129.520, conduceva a quello di lire 660.077.712 liquidato, era imposta dalla mancata accettazione, da parte degli espropriati, sia della stima provvisoria, sia della determinazione giudiziale "avendo parte attrice insistito sui maggiori valori riportati nella propria consulenza di parte". Escludeva ogni responsabilità del Comune per il ritardo con cui la stima definitiva era stata effettuata, risultando dalla documentazione versata in atti che il Comune aveva "tempestivamente rivolto la relativa richiesta" alla Commissione provinciale "subito dopo l'emissione del decreto d'esproprio". Contro la sentenza, notificata il 6.12.96, proponevano ricorso, con atto notificato il 29.1.97, AS EL, MA, NA, IL e TR, nonché PE AN vedova AS e AS IA RE rappresentati, in forza di procure speciali, da NT IS, proponendo sei motivi di censura, illustrati anche con memoria. Si è costituito, resistendo, il Comune di Venezia.
Motivi della decisione
Col primo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cpc: la Corte d'appello di Venezia avrebbe dovuto sospendere il procedimento di opposizione alla stima definitiva in attesa della definizione del procedimento di risarcimento del danno da accessione invertita pendente, in grado d'appello, dinanzi alla stessa Corte, data l'indubbia pregiudizialità della causa risarcitoria.
Col terzo motivo si deduce la falsa applicazione dell'art. 39 cpc perché la citazione introduttiva del giudizio di opposizione evidenziava che nelle conclusioni dell'atto con cui si introduceva il giudizio d'appello della causa risarcitoria, era stato richiesto l'indennizzo -ai sensi dell'art. 39 della legge 2359/1865- sia pure in via gradata e denegata.
I due motivi debbono essere esaminati congiuntamente, costituendo prospettazioni diverse della medesima questione.
Va, anzitutto, chiarito in fatto, fatto processuale, che quando venne proposta l'opposizione alla stima con citazione 6.12.91 era già pendente, in grado d'appello, il giudizio di risarcimento per accessione invertita ( che il ricorrente indica con il n., 1937/87). Peraltro, al momento della decisione della causa di opposizione la causa di risarcimento era già definita con sentenza d'appello 657/92 e quindi, rispetto alla causa 1937/87 un problema di continenza, ove ipotizzabile, non era più sussistente. Per la stessa ragione, non si poneva neppure, al momento del decidere e rispetto alla stessa causa, un problema di sospensione necessaria per pregiudizialità. Assume peraltro il ricorrente di aver riproposto la azione di risarcimento da accessione invertita, consentendolo il tenore della sentenza 657/92, passata in giudicato, con citazione datata 27.4.95. Escluso, anche rispetto a tale procedimento, che si ponga un problema di continenza, perché la competenza funzionale della Corte d'appello rispetto al giudizio di opposizione alla stima ed il diverso grado delle due cause esclude la possibilità di simultaneus processus;
va rilevato che la pregiudizialità necessaria della causa di risarcimento da accessione invertita rispetto alla causa di opposizione alla stima è stata costantemente affermata dalla Cassazione ( 7451/97; 94/ 3422; 93/ 9448; 93/ 8857; 90/ 11041; 90/ 1296;
90/2115; 89/5139; 89/2653; 85/4313; 82/6427) nel sostanziale rilievo che l'esistenza di un decreto d'esproprio costituisce presupposto della opposizione (Cass. 11269/92); che peraltro la limitata competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado non consente di accertare l'esistenza del potere espropriativo se non incidenter tantum, onde la pendenza del giudizio risarcitorio, che sulla inesistenza si fonda accertandola con efficacia di giudicato, comporta la sospensione.
Alla Corte veneziana non venne però mai proposta la questione di pregiudizialità della causa "nuova" ne' può essere valutata o proposta in sede di legittimità (Cass. 3409/94). Col secondo motivo di impugnazione si sostiene la violazione degli artt.99 e 100 cpc, e dell'art. 3 della legge 27.10.88 n. 458, perché la domanda prospettata nella citazione in opposizione alla stima doveva necessariamente essere ritenuta inammissibile in quanto si impostava sostenendo, in via pregiudiziale, che nel caso di accertata sussistenza della accessione invertita, le domande proposte dovevano considerarsi domande di risarcimento e non di stima dei beni espropriati.
Risulta assorbente, per il rigetto del motivo, il rilievo che la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione ed è sufficiente, pertanto, che sussista al momento della decisione. All'udienza del 19.5.94 l'opponente modificò la domanda inizialmente proposta, e concluse: "in via pregiudiziale: 1) dichiararsi l'incostituzionalità dell'art. 5 bis d.l. 11/7/92 n. 333 (introdotto nella legge di conversione 818/92 n. 359) ex adverso invocato, e i cui criteri sono stati recepiti dal C.T.U. nella valutazione dell'indennità di esproprio, a sensi degli artt. 3 e 42 della costituzione;
Nel merito: ogni contraria istanza reietta, fissarsi il valore degli enti espropriati in quelli stabiliti nella perizia dell'Ing. CE RO, prodotta in atti o in quello maggiore o minore che risulterà di giustizia;
2) Constatato e dichiarato, in tale ultima ipotesi, il colpevole ritardo nella fissazione dell'indennità da parte del Comune, condannarsi detto Ente a rifondere il danno conseguente, e quantificare lo stesso;
3) Condannare il Comune a corrispondere rivalutazione ed interessi anatocistici su quanto dovuto. Con vittoria di spese ed onorari di causa".
Non risultava riproposta, perciò, quella domanda pregiudiziale di accertamento della sussistenza di un caso di accessione invertita, su cui il ricorrente fonda la censura di omessa dichiarazione di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, della propria domanda.
Il richiamo all'art 3 della legge 458/88, proposto allo scopo di dimostrare la differenza tra le domande di risarcimento e di opposizione alla stima deve poi considerarsi assorbito dal rigetto del motivo di censura.
Col quarto motivo di impugnazione si sostiene l'incostituzionalità dell'art. 5 bis legge 8.8.92 n. 359. Assume il ricorrente che la disparità di trattamento tra chi addiviene alla cessione volontaria e chi adisce le vie giudiziarie costituisce una ingiusta pressione volta a comprimere la volontà del privato di tutelare le proprie ragioni, viola il principio dell'equo indennizzo, poiché o la somma liquidata in sede di cessione volontaria costituisce una plusvalenza non consentita dall'art. 42 della Costituzione, o la minor somma riconosciuta all'esito della lite non è un equo indennizzo;
rileva ancora il ricorrente che un indennizzo che comporta la falcidia del 70% del valore del bene è un indennizzo del tutto irrisorio e simbolico e perciò incostituzionale;
assume infine che il largo tempo intercorrente tra l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e quello dell'effettiva messa a disposizione dell'indennizzo costituisce ulteriore fonte di illegittimità, dal momento che del ritardo con cui l'U.T.E. provvede alla stima l'amministrazione non viene considerata responsabile, mentre il privato non è in condizioni di sollecitarla.
Nell'ordine: il riferimento alla situazione in cui i beni si trovavano prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio attiene alla qualificazione del bene, ma la liquidazione va effettuata con riferimento ed in termini monetari dell'epoca in cui viene emesso il decreto d'esproprio (Corte Cost.442/93); al fine di evitare che l'espropriato subisca danno dal lungo lasso di tempo normalmente intercorrente tra la data del decreto e quella della stima definita, è già stato deciso (Corte Cost. 67/90) che l'opposizione alla stima può essere proposta dopo l'emissione del decreto d'esproprio, senza necessità di attendere la stima dell'U.T.E. (ora della Commissione provinciale espropri). Sulla congruità dell'indennizzo -nei termini precisati dal richiamato art. 5bis- la Corte costituzionale si è già pronunciata, mentre, quanto alla riduzione del 40% -che, configurandosi appunto come una riduzione, non incide sulla adeguatezza dell'indennizzo e non può quindi essere contestata sotto questo profilo- è la mancata accettazione della indennità determinata dal c.t.u. che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, giustifica la decurtazione e non la mancata cessione volontaria, nel diritto transitorio in cui cade la vicenda in esame non praticabile.
Col quinto motivo di censura si deduce la falsa applicazione dell'art. 5bis legge 359/92 e l'omessa applicazione dell'art. 3 della legge 458/88. Il motivo è in parte sviluppato nel secondo motivo di censura a cui, per quanto di ragione occorre richiamarsi. In sostanza, assume il ricorrente che in caso di accessione invertita la quantificazione del danno va effettuata applicando l'art. 3 della legge 458/1988 -relativo alle acquisizioni per scopi di edilizia residenziale- e non l'art. 5bis della legge 359/92. Il rigetto del secondo motivo comporta, per assorbimento, il rigetto anche del presente motivo, basato peraltro su una non pacifica interpretazione dell'art. 3 Legge 458/88 (cfr. Cass. 4535/97). Col sesto motivo si sostiene il vizio di motivazione e l'errata fissazione dell'indennizzo.
Lamenta il ricorrente che nessuna indennità sia stata corrisposta per il periodo intercorso tra l'inclusione del terreno nel piano di acquisizione di aree fabbricabili, inclusione verificatasi nel 1964, e l'inizio -nel 1975- della procedura espropriativa, nonostante le previsioni delle decisioni 55 e 56 rese, nel 1968, dalla Corte costituzionale;
lamenta altresì che nessun indennizzo sia stato previsto per il danno subito dal terreno residuo;
censura infine la sentenza per aver accolto acriticamente la consulenza d'ufficio, senza in alcun modo spiegare il rigetto delle motivate deduzioni del c.t. di parte e, in particolare, senza motivare in ordine alle decurtazioni applicate dal c.t.u. in funzione del c.d. tempo di maturazione del sedime, del tempo di esecuzione per gradi;
della delibera consiliare 19.3.90; dello sconto per la vendita;
per aver considerato una superficie edificabile di mc. 104.276 rispetto a quella, contemplata dal piano di lottizzazione, di mc. 180.000; per non aver rimborsato, infine, le spese sostenute per ottenere il piano di lottizzazione;
per non aver riconosciuto, infine, ne' rivalutazione ne' interessi sulla somma liquidata. Sotto il generico addebito di vizio di motivazione vengono raccolte varie censure, in parte riferibili ad una pregressa vicenda lottizzatoria, in parte ad asserite deficienze dalla consulenza d'ufficio, convertite in vizi della sentenza impugnata, che la consulenza d'ufficio ha recepito.
Per quanto attiene alla lottizzazione, si lamenta che la Corte veneziana non abbia liquidato alcun risarcimento e/o indennizzo per il periodo intercorso tra il 1964 -quando i terreni oggetto della convenzione di lottizzazione registrata il 2.12.63 vennero vincolati a futura espropriazione- ed il 1975, quando iniziò la procedura d'esproprio, ne' abbia rimborsato le spese affrontate dalla proprietà per approntare il piano di lottizzazione. La domanda, che non risulta formulata espressamente nelle conclusioni già in precedenza trascritte, esulava dalla competenza speciale della Corte d'appello, giudice in unico grado della sola opposizione alla stima. È poi noto che, per effetto delle due decisioni della Corte costituzionale richiamate dal ricorrente (nn.55 e 56 del 1968) e della legge 1187/68, la temporaneità dei vincoli di inedificabilità può raggiungere, senza indennizzo, i quindici anni. Per quanto attiene alle assunte deficienze della consulenza d'ufficio, l'elencazione fornita non è accompagnata ne' dalla indicazione dei luoghi e dei termini con cui sono state denunciate alla Corte d'appello, ne' dalla indicazione delle ragioni di illogicità che le inficiano mentre, per il principio di autosufficienza del ricorso, tali indicazioni sarebbero state essenziali per operare il controllo di logicità e congruità della motivazione richiesto.
Nei termini in cui viene proposta, la censura si risolve quindi in una richiesta di riesame del merito della causa, non ammissibile in sede di legittimità.
Per quanto attiene all'ultimo profilo, ingiustificato rigetto della domanda di interessi e maggior danno, ritiene questa Corte che debba essere accolto.
A quanto risulta dalla narrativa, l'indennità provvisoria, ammontante a lire 3.193.792 e poi portata a lire 39.016.440 venne depositata nel 1976, il 28.4.82 venne emesso il decreto d'esproprio ma solo nel 1991 venne determinata la indennità definitiva di lire 1.713.109.000. È quindi evidente che, tra la data del decreto d'esproprio e quella di deposito dell'indennità definitiva spettavano agli espropriati gli interessi, quantomeno a titolo compensativo( Cass.9662/97), sulla differenza tra la somma depositata e quella liquidata dalla Corte veneziana, per aver l'espropriante fluito di tale somma capitale per effetto del ritardato deposito, per circa nove anni.
Inoltre, non appare sufficiente, ad escludere la mora della Pubblica amministrazione, ai fini delle domande di maggior danno ex art. 1224, 2^ comma c.c. il rilievo -a cui si affida la sentenza impugnata- che la richiesta di stima definita venne "tempestivamente" inoltrata alla Commissione provinciale di Venezia, perché la normale diligenza dell'ente espropriante avrebbe dovuto essere riscontrata anche in relazione all'eventuale inerzia durante il lungo tempo trascorso (1976/ 1991) tra la richiesta e la risposta. La causa va quindi rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, per accertare il diritto degli espropriati ad interessi e maggior danno e per liquidarne, nel caso, l'ammontare. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione, il sesto motivo, rigetta i rimanenti, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999