Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1998, n. 712
CASS
Sentenza 14 ottobre 1998

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La falsità di un documento accertata nel corso del giudizio deve essere dichiarata nel dispositivo ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen.. La "ratio" cui si ispira la norma sopra citata è infatti l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica, nonché l'esigenza di economia processuale nell'ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile, per cui l'unica eccezione alla doverosità della declaratoria di falsità è data esclusivamente, secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta, dall'eventualità che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1998, n. 712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 712
    Data del deposito : 14 ottobre 1998

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