Sentenza 14 ottobre 1998
Massime • 1
La falsità di un documento accertata nel corso del giudizio deve essere dichiarata nel dispositivo ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen.. La "ratio" cui si ispira la norma sopra citata è infatti l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica, nonché l'esigenza di economia processuale nell'ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile, per cui l'unica eccezione alla doverosità della declaratoria di falsità è data esclusivamente, secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta, dall'eventualità che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/1998, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 14/10/98
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Alfonso AMATO " N. 1758
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Sandro OCCHIONERO " N. 1900/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SO LU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 8.10.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Francesca Bilardo per la parte civile Istituto per ciechi "Ardizzone Gioeni" e l'Avv. Ivo Reina per il ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.6.1996, il Tribunale di Catania dichiarava non doversi procedere nei confronti di SO LU in ordine al reato di falso in testamento olografo perché estinto per amnistia. All'imputato veniva addebitato di avere redatto falso testamento olografo a firma apocrifa di SO SS. A seguito di appello dell'imputato, che chiedeva di essere assolto per insussistenza del fatto, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 8.10.1997, confermava l'impugnata decisione. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il SO, il quale deduce mancanza di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova e, con motivi aggiunti, chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di falsità del testamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192 c.p.p. spetta al giudice di merito, mentre la Corte Suprema di
Cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della norma suddetta deve limitare il suo giudizio all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati nell'art. 606, primo comma lett. e), c.p.p. e cioè alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione. In tal caso compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una risposta esaustiva alle obiezioni mosse dalle parti, se abbia correttamente valutato gli elementi probatori e se abbia correttamente applicato le regole della logica dell'argomentazione che ha condotto a scegliere determinate conclusioni anziché altre. In sostanza il giudice di legittimità deve controllare che il giudizio di merito sia agganciato ad obiettive risultanze probatorie ed a coerenti argomentazioni, dovendo la motivazione presentarsi come valida espressione di concrete ragioni rapportate allo specifico caso in esame.
Orbene, nella presente fattispecie, alla luce dei principi sopra esposti, non è ravvisabile il denunciato vizio di motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alla valutazione delle prove. La Corte di merito basa la sua decisione essenzialmente sulle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti d'ufficio. La Prof.ssa Tropea, incaricata dal Giudice Istruttore, pur attribuendo la nomina ad erede dell'attuale imputato alla mano del de cuius, conclude che la data apposta sul testamento è alterata, mentre la dott.ssa Guarino, nominata C.T. dal P.M. conclude che non è possibile accertare la paternità della scrittura di chi ha redatto il testamento, escludendo che provenga dalla mano del SO SS, evidenziando come l'autore del testo abbia fatto ricorso a vistose anomalie del ritmo grafico per non essere scoperto. Anche secondo detta consulente la data del testamento è comunque alterata, in quanto l'ultima cifra era presumibilmente un tre risagomato in otto dalla stessa mano che ha redatto il testo. La Corte di merito non trascura neppure di rilevare come il consulente di parte abbia invece concluso per l'autenticità del testamento, evidenziando come i ripassi e la dilatazione delle lettere fossero un abitudine del SO SS. Tuttavia la corte di merito, in presenza di tali discordanti conclusioni peritali, perviene a condividere le conclusioni della consulente Guarino, evidenziando come costei abbia dimostrato, con convincenti argomenti, basati sull'analisi della generale aritmia del testo, costituito da una serie di segni contrapposti, giustapposti, sovrapposti, allineati, non attribuibili ad alterazioni grafiche di natura patologica, che il testamento è una marchiana falsificazione per imitazione della scrittura del SO SS. Nè può ritenersi censurabile, sotto il profilo del difetto di motivazione, il non avere attribuito rilevanza alle contrarie conclusioni del consulente di parte, atteso che ciò viene adeguatamente giustificato in sentenza con il rilievo che costui ha lavorato su materiale fornitogli dall'imputato e come tale di provenienza sospetta.
L'impugnata sentenza, premesso comunque, che entrambi i consulenti d'ufficio hanno concluso per la falsità della data apposta sul testamento in contestazione, adduce anche argomenti logici a sostegno della tesi della falsità documento, evidenziando come nei due precedenti testamenti olografi redatti dal de cuius - uno del 12.4.1985, con cui si lascia un appartamento e alcuni beni mobili alla convivente AN OS, ed altro, del 28.11.1986, con cui si lasciano i beni immobili residui e i depositi bancari all'Istituto dei ciechi "Ardizzone Gioeni" - il fratello, che più non frequentava per essere con lui in lite da anni per il possesso di un garage come emerso dalle dichiarazioni della teste AN OS (della cui veridicità il giudice di appello non ravvisa motivi per dubitare) sia stato sempre ignorato. Nè l'impugnata sentenza trascura di evidenziare: la singolarità del fatto che il testamento in contestazione risulti redatto in data 4.6.1988, e cioè soltanto quattro giorni prima del ricovero in ospedale per ictus cerebrale del SO SS;
la singolarità del fatto che detto nuovo testamento sia stato scritto sopra una pagina stampata di un libro, quando la facciata del foglio precedente era libera quasi per intero, con l'evidente pericolo di non essere mai scoperto, atteso che di ciò non avverti subito il fratello;
la singolarità del suo rinvenimento, quattro giorni dopo la morte del congiunto, da parte dell'imputato, della cui esistenza per sua stessa ammissione non era informato. Ciò premesso, deve concludersi che la Corte di merito ha compiutamente esaminato e correttamente e logicamente interpretato gli elementi probatori a sua disposizione, implicitamente rispondendo alle contrarie deduzioni difensive, di talché non è ravvisabile nella specie il denunciato vizio di mancanza di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova.
Il ricorrente, con motivi aggiunti, chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di falsità del documento, sul rilievo che sarebbe preclusa al giudice di merito ogni utilizzazione di risultanze dibattimentali successive all'entrata in vigore del provvedimento estintivo, peraltro asseritamente valutabili senza che possa intervenire un giudizio di legittimità; ed in subordine, insiste sull'annullamento senza rinvio suddetto per avere il giudice di merito travalicato l'indagine consentitagli concernente la sussistenza di prove evidenti di innocenza, sino all'affermazione di prove di colpevolezza e per aver esaminato, in violazione delle norme processuali, parzialmente le risultanze processuali escludendo quelle favorevoli al ricorrente, nonostante l'intervenuta causa estintiva.
Anche tali censure sono prove di fondamento.
In merito alla prima censura devesi rilevare che la falsità di un documento accertata nel corso del giudizio deve essere dichiarata nel dispositivo, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., ancorché essa risulti da atti compiuti successivamente all'entrata in vigore del provvedimento estintivo. La ratio cui si ispira la norma sopra citata è infatti l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica, nonché l'esigenza di economia processuale nell'ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile, per cui l'unica eccezione alla doverosità della declaratoria di falsità è data esclusivamente, secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta, dall'eventualità che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo (cfr., con riferimento alla prescrizione del reato: Cass. Sez. V, 31.7.1997, Fiorentino, RIV 208364). In merito alla seconda censura devesi rilevare che il giudice di merito, per escludere la sussistenza di evidenti prove di innocenza dell'imputato, ha dovuto necessariamente valutare il materiale probatorio a sua disposizione, consistente nelle perizie disposte nel corso del procedimento, in relazione alle quali non poteva esimersi dall'effettuare una approfondita analisi, in considerazione anche che esse non erano in parte concordi e, comunque, confliggevano con la consulenza di parte, la quale, come sopra precisato, è adeguatamente esaminata e confutata. La declaratoria di falsità del testamento, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non comporta comunque l'implicito riconoscimento della responsabilità dell'imputato, atteso che essa, una volta accertata la obbiettiva falsità del documento, doveva essere pronunciata anche indipendentemente dalla individuazione certa dell'autore della contraffazione.
Il ricorso pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al rimborso delle spese verso la parte civile che liquida in complessive lire 2.060.000, di cui lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 1999