Sentenza 21 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/10/2002, n. 14858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14858 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2002 |
Testo completo
ce 74785 1 c. REPUBBLICA ITALIANA 1 4 8 5 8 /02 IN NOME DI POPO LA CORTE SUPREMADICASSAZIONE Ogge to TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA AGEVOLAZIONI TERREMOTO dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Q R.G.N. 3671/01 Presidente SACCUCCI uno Consigliere Enrico PAPA Cron. 34703 Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep.Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Ud. 15/05/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74785 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro LIRE 1500 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - 0405865 e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA 2002
- ricorrente -
2126
contro
LA LD;
intimato avversO la sentenza n. 342/99 della Commissione regionale di PERUGIA, depositata il tributaria 13/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso IO LD, residente in uno dei comuni colpi- ti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficia- to della sospensione delle pagamento delle imposte di- rette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 mag- gio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 lu- glio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che non spettasse la detrazio- ne, in aggiunta alla sospensione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. 2 Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente in entrambi i gradi di merito. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero, denun- ciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, T del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge febbraio 1986,27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. Diritto e motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 1 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 3 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per di- 4 scostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai con- solidato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla è dovuto per spese, non avendo svolto alcuna attività processuale la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15 maggio 2002. Il Consiliere estensore I Presidente (dr. Antonio Merone) Bruno Saccucci) Duver DEPOSITATAIN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 21 OTT 2002 ୮ ILCANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 4