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Sentenza 9 novembre 2023
Sentenza 9 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2023, n. 45178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45178 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato ESPOSITO LUIGI del foro di SASSARI per la Parte Civile ARA GIANSALVATORE, come da nomina depositata in udienza con contestuale revoca del precedente difensore e per la Parte Civile TT TT. E' presente l'avvocato DIAZ PIETRO NATALE del foro di SASSARI in difesa di LI ZO. L'avvocato ESPOSITO conclude chiedendo l'inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 45178 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 16/05/2023 L'avvocato DIAZ conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. IDeposita le note di udienza. Alle ore 12:45 l'udienza è sospesa. Alle ore 12:55 l'udienza riprende. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 ottobre 2020, la Corte di assise di Sassari condannava ZO UN alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per il periodo di un anno, per il delitto di omicidio premeditato in danno di ES RA, commesso in Ittireddu il 15 dicembre 2016, e per i connessi reati di detenzione e porto in luogo pubblico del fucile utilizzato per commettere d reato più grave. L'imputato veniva condannato, inoltre, al risarcimento dei danni subiti dai congiunti della vittima che si erano costituiti parte civili. 2. La Corte di assise di appello di Cagliari, adita dall'imputato, con sentenza del 21 marzo 2022 confermava il provvedimento di primo grado. Per una comprensione più agevole della vicenda, è opportuno ricordare, sinteticamente, che, secondo le sentenze di merito - basate soprattutto su deposizioni testimoniali, sulle risultanze di indagini svolte dai Carabinieri del RIS, su immagini riprese da telecamere di sorveglianza - ZO UN, agendo da solo, con due colpi di fucile, aveva attinto all'emitorace e alla spalla la vittima che si accingeva a rientrare nella propria abitazione. I giudici del merito affermavano che le due testi NG e AL avevano reso, anche in fase dibattimentale, descrizioni dell'autore del reato tra loro compatibili;
che era utilizzabile, ai fini della decisione, il riconoscimento di UN, compiuto in giudizio dalla teste NG;
che non vi erano dubbi sul fatto che le telecamere avessero ripreso lo stesso uomo descritto dalle testi, per l'assoluta coerenza delle immagini in rapporto alle descrizioni dei testi SC, NG e AL e riferimento alla persona ed alle caratteristiche di ZO UN. I giudici del merito notavano che su un0 pantalone di tuta rinvenuto in terra asciutto, nonostante l'umidità, nei pressi del luogo dell'omicidio, poco dopo gli spari, erano presenti sia tracce di olio lubrificante, sia particelle dello sparo e tracce contenenti il DNA di ZO UN, e ritenevano che tale indumento fosse stato utilizzato come custodia del fucile adoperato poco prima per l'omicidio. Quanto al movente, i giudici del merito affermavano incidente il legame sentimentale intercorso tra PI UN, figlia di ZO UN, e la vittima, ES RA. Notavano, inoltre, che non era estraneo alla vicenda il fattore economico, perché era risultato che il convivente di PI UN, Saba, in ragione del proprio patrimonio, poteva consentirle un'esistenza agiata, al contrario dell'RA che, invece, lavorava saltuariamente. I giudici del merito ritenevano falso l'alibi fornito dall'imputato, ravvisavano la premeditazione e negavano le circostanze attenuanti generiche. 3 3. La difesa di ZO UN ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in otto motivi, alcuni dei quali contengono diverse censure. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., deduce vizi di motivazione in relazione alle valutazioni del giudice di appello su alcuni elementi del fatto, come la direzione dei colpi, il loro numero, gli obiettivi attinti, l'unicità o la pluralità dei tiratori. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce vizi di motivazione in relazione alle valutazioni del giudice di appello sulla visione, da parte dei testimoni, di una figura che si allontanava dal luogo dell'omicidio dopo gli spari. Il ricorrente critica, inoltre, le valutazioni del giudice di appello circa l'utilizzabilità del riconoscimento avvenuto nel dibattimento, da parte della teste NG, di IC UN come la persona che era stata vista sul luogo al momento del fatto. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce vizi di motivazione in relazione alle valutazioni del giudice di appello sulle particelle di materia reperite nel corso delle indagini e ritenute dai giudici del merito derivanti da sparo con arma da fuoco. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., deduce vizi di motivazione in relazione alle valutazioni del giudice di appello sulle analisi del DNA ricavato da materiali biologici reperiti nel corso delle indagini e sulle conseguenti affermazioni e sul mancato accoglimento della richiesta di disporre una perizia circa la riferibilità di tali materiali all'imputato. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni del giudice di appello sulla causale dell'«offesa dell'onore». 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni del giudice di appello circa causali alternative. 3.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni del giudice di appello circa l'alibi fornito da ZO UN. 3.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni del giudice di appello sul riconoscimento delle circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La trattazione del profilo del quarto motivo, con il quale il ricorrente censura l'omesso espletamento di una perizia inerente alla possibilità di ricondurre a IC UN le tracce di DNA reperite, è fondato, per quanto si dirà, e la sua trattazione ha carattere preliminare. Dalle valutazioni su tale censura, infatti, discende la possibilità di individuare quali, fra le altre censure proposte, sono da ritenere assorbite, in quanto dovranno essere rivalutate sulla base dell'esito del giudizio di rinvio conseguente all'accoglimento della censura inerente alla perizia, e quali possono essere trattatein questa sede, data l'inkcffpendenza della soluzione di essi dall'accoglimento della censura evidenziata. L'analisi delle censure assorbite è rimessa al giudice incaricato della fase rescissoria, al fine di permettere, in sede di rinvio, una complessiva rivalutazione delle doglianze attinenti ad aspetti riguardanti il piano probatorio, alle circostanze del reato, al trattamento sanzionatorio. 1.1. Con riferimento alla censura attinente al mancato espletamento della perizia, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito, qualora sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'iter di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un met:odo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 19822 del 23/03/2021, Faina, Rv. 281223 - 01). Non si configura, tuttavia, un vizio dli motivazione della sentenza che utilizzi i risultati della consulenza tecnica del pubblico ministero escludendo la necessità di una perizia, in difetto di un effettivo e documentato contrasto con la tesi contrapposta prospettata dal consulente dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058 - 04). 1.2. In applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili, al caso concreto in esame, deve affermarsi la fondatezza della censura evidenziata. In realtà, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, gli accertamenti relativi alle tracce di DNA, estrapolate dal capo di abbigliamento rinvenuto dul luogo del delitto, è stato oggetto di approfondimento e di dibattito tra i due consulenti nominati rispettivamente dell'accusa e della difesa. Il primo, M.Ilo Magnani, dichiarava di aver eseguito il "combur test", rilievo dal quale era derivata conferma del fatto che le tracce rinvenute sul pantalone di tuta reperito erano di natura ematica. Dall'analisi suddetta l'esperto rilevava la presenza di due profili genotipici di sesso maschile, l'uno rimasto non attribuito ad alcuno, mentre il se?ondo 5 considerato perfettamente compatibile con il profilo di ZO UN, poiché la stragrande maggioranza dei /oci sottoposti ad analisi erano qualificati "singoli", non sussistendo alcun elemento di incertezza quanto alla riconducibilità in capo alla persona dell'imputato. Al contrario, il dott. ZO Agostini, il quale ha criticato sia il tipo di analisi utilizzata per la rilevazione sia possibilità di basarsi sulla quantità di DNA estratto, ha respinto la qualifica del profilo in questione come "singolo", affermando che la presenza di più coppie di alleli doveva necessariamente far propendere per una definizione "mista"; ne discenderebbe la presenza di un profilo non identificato, ovvero di una ulteriore persona presente sul luogo del delitto, rimasta sconosciuta. Il giudice del merito, rilevato il netto contrasto tra le valutazioni tecniche espresse dai consulenti, ha disposto un confronto e, seguito del suo espletamento, ha rilevato che permanevano le predette divergenze relativamente alla qualificazione del profilo estrapolato dal campione di DNA e alla compatibilità dello stesso con la persona di ZO UN, ma ha ritenuto di poter superare la contrapposizione tra le tesi degli esperti incaricati dalle parti sulla base di una serie di osservazioni, pervenendo all'accoglimento della tesi espressa dal consulente del Pubblico Ministero della quale ha ritenuto la correttezza. 1.3. In tal modo, il giudice del merito ha operato valutazioni segnatamente tecniche, mentre avrebbe dovuto riconoscere che la sussistenza del contrasto fra le opinioni dei consulenti tecnici delle parti rendeva necessario disporre l'espletamento di una perizia. Pertanto deve ritenersi, in ossequio ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, che la statuizione della sentenza di appello, che ha confermato le valutazioni del giudice di primo grado, sia viziata nel punto in cui il Collegio, chiamato ad operare una valutazione strettamente specialistica, nonostante le contrapposte tesi esposte dai consulenti di parte, ha deciso di non disporre nuova attività istruttoria, affidando un incarico a un esperto di sua fiducia che avrebbe potuto avvalorare, motivando in maniera specifica, le tesi dell'uno o dell'altro perito. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale sono criticate le valutazioni del giudice del merito circa l'unicità dell'arma utilizzata nell'esecuzione del delitto, il e' numero dei colpi esplosi e la posizione della vittima,1:M3 infondatO 2.2. Il giudice del merito ha fondato le sue valutazioni sulle ricostruzioni operate dai RIS e dal medico legale, affermando l'unicità dell'autore del delitto, la deflagrazione dei colpi da distanza ravvicinata e ricostruendo il movimento, sotto forma di torsione, del corpo della vittima, dovuto all'impatto con i colpi esplosi;
a sostegno della esposta dinamica dell'accaduto concorrevano il rinvenimento di soli 6 due bossoli e le dichiarazioni dei testimoni presenti, al momento dell'accaduto, nelle vicinanze del luogo del delitto. La motivazione del giudice del merito su tali argomenti è pienamente plausibile e non si individuano ragioni per ritenere che il giudice del merito sia incorso in alcun errore di logicità. 3. Il secondo motivo di ricorso, diretto ad evidenziare l'omessa indicazione da parte della Corte d'assise d'appello dei criteri valutativi adottati e dei risultati ai quali è pervenuta in ordine al riconoscimento eseguito dal teste NG e l'irregolare specificazione delle originarie dichiarazioni operata dagli altri testimoni durante l'escussione dibattimentale, e il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento e, nello specifico, il punto relativo al riconoscimento operato dal teste NG sulla base di immagini acquisite da telecamere di videosorveglianza, sono assorbiti. Le relative censure dovranno essere valutate nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura attinente al mancato espletamento di una perizia. È opportuno, tuttavia, ricordare che il giudice del rinvio, qualora debba pronunciarsi in proposito, dovrà rispettare i seguenti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità su tali argomenti. 3.1. È stato chiarito che le dichiarazioni di un testimone , per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. 1, Sentenza n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020 Hamil, Rv. 278499 - 03). 3.2. È stato spiegato, inoltre, che il riconoscimento operato dal testimone per il tramite della visione di immagini integra una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). 4. Con il terzo motivo di ricorso la difesa dell'imputato critica le valutazioni inerenti ad alcuni accertamenti eseguiti nel corso del procedimento. Il ricorrente difatti contesta l'omessa comparazione delle tracce di sparo con i bossoli presunti sulla scena del delitto e l'analisi tecnica eseguita, avendo la Corte disposto il test della mappatura in luogo dello spettro, accertamento che la difesa dell'imputato reputa più specifico. 7 La difesa dell'imputato si duole dell'omessa decisione sulla richiesta istruttoria di produzione degli elettroferogrammi STR e Y-STR, dell'erroneo utilizzo del combur test in quanto accertamento non specifico, che avrebbe richiesto una conferma successiva dei risultati non esperita, con conseguente violazione della legge scientifica. Il ricorrente censura, inoltre, le valutazioni circa le modalità di ricerca della prova, scaturita dall'utilizzo di un singolo tampone per la rilevazione delle tracce di DNA dai due cordini del pantalone, e l'omessa valutazione dell'alternativa ipotesi prospettata dalla difesa del trasferimento secondario del DNA. La difesa censura la sentenza per l'assenza di motivazione sulla 9— prospettazione difensiva che avanzava dubbi sulla qualificazione delle tracce come spari. Il motivo è assorbito. Le censure in esso esposte dovranno essere valutate nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura attinente al mancato espletamento di una perizia. È opportuno, tuttavia, ricordare che il giudice del rinvio, qualora debba pronunciarsi in proposito, dovrà rispettare il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale, in tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, l'attività di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali è una operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche (Sez. 2, Sentenza n. 2476 del 27/11/2014, dep. 2015, Santangelo, Rv. 261866 - 01). 5. Il quinto e il sesto motivo, riguardanti il piano del movente del delitto - con particolare riguardo alla possibilità che dalla morte di ES RA derivassero ricadute economiche gradite all'imputato -, la mancata analisi di causali alternative, la verifica dell'alibi dell'imputato, presentan,censure assorbite con riferimento all'individuazione del movente in concreto, perché le valutazioni in proposito dovranno essere reiterate nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura attinente al mancato espletamento di una perizia, ed è infondato nella parte in cui si afferma che il giudice del merito non avrebbe potuto esprimere valutazioni su determinate causali in mancanza di contestazione. 5.1. In proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza, in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, il fatto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti 8 la sua qualificazione giuridica, sicché la violazione del principio postula una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso come episodio della vita umana, originariamente contestato (Sez. 1, n. 13408 del 14/02/2008, Benedetti, Rv. 239903 - 01). 5.2. In applicazione del principio, deve affermarsi fin d'ora l'infondatezza del motivo di ricorso circa la possibilità, per il giudice del merito, di esprimere valutazioni sul movente considerato in concreto. Il movente, infatti, non rientra all'interno della qualificazione fattuale della contestazione, ma opera sul diverso piano delle ragioni soggettive che orientano il comportamento dell'agente. 6. Il settimo motivo di ricorso, riguardante le valutazioni del giudice del merito in relazione all'alibi, è assorbito. Le censure in esso esposte dovranno essere valutate nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura attinente al mancato espletamento di una perizia. 7. L'ottavo motivo di ricorso, inerente alle circostanze del reato, è assorbito, perché le relative censure dovranno essere valutate nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura attinente al mancato espletamento di una perizia. Il giudice del rinvio, qualora debba pronunciarsi in proposito, dovrà rispettare i seguenti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità su tali argomenti. 7.1. Con riferimento ai motivi futili, è stato chiarito che, ai fini della configurabilità della relativa circostanza aggravante, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente (Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 273119 - 01) 7.2. Con riferimento alla premeditazione, è stato chiarito che, in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come appre:stamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo, del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata 9 organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512 - 01). Spetta al giudice del merito il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, il breve arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua esecuzione sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, Rv. 278492 - 01). 7.3. Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, è stato chiarito che esse hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2, Sentenza n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280639 - 01). Pertanto, è stato ritenuto che, ai fini del diniego della concessione delle suddetti attenuanti generiche, non è necessaria un'analisi di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), ben potendo il giudice limitarsi a valorizzare l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo idonee a giustificare la diminuente (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in ragione dell'accoglimento della censura relativa al mancato espletamento di una perizia circa le tracce biologiche reperite e il DNA, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Cagliari, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio qui riscontrato e, in base al convincimento che riterrà di raggiungere, risolverà anche le questioni ora assorbite.
P.Q.M.
O • Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte i di 3 -.-7-• assise di appello di Cagliari. o e, r•-.1 ct:;, ' E t,-,-') < Così deciso in Roma, il 16 maggio 2023. 7- a ,-, ° co , ,..,.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato ESPOSITO LUIGI del foro di SASSARI per la Parte Civile ARA GIANSALVATORE, come da nomina depositata in udienza con contestuale revoca del precedente difensore e per la Parte Civile TT TT. E' presente l'avvocato DIAZ PIETRO NATALE del foro di SASSARI in difesa di LI ZO. L'avvocato ESPOSITO conclude chiedendo l'inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 45178 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 16/05/2023 L'avvocato DIAZ conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. IDeposita le note di udienza. Alle ore 12:45 l'udienza è sospesa. Alle ore 12:55 l'udienza riprende. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 ottobre 2020, la Corte di assise di Sassari condannava ZO UN alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per il periodo di un anno, per il delitto di omicidio premeditato in danno di ES RA, commesso in Ittireddu il 15 dicembre 2016, e per i connessi reati di detenzione e porto in luogo pubblico del fucile utilizzato per commettere d reato più grave. L'imputato veniva condannato, inoltre, al risarcimento dei danni subiti dai congiunti della vittima che si erano costituiti parte civili. 2. La Corte di assise di appello di Cagliari, adita dall'imputato, con sentenza del 21 marzo 2022 confermava il provvedimento di primo grado. Per una comprensione più agevole della vicenda, è opportuno ricordare, sinteticamente, che, secondo le sentenze di merito - basate soprattutto su deposizioni testimoniali, sulle risultanze di indagini svolte dai Carabinieri del RIS, su immagini riprese da telecamere di sorveglianza - ZO UN, agendo da solo, con due colpi di fucile, aveva attinto all'emitorace e alla spalla la vittima che si accingeva a rientrare nella propria abitazione. I giudici del merito affermavano che le due testi NG e AL avevano reso, anche in fase dibattimentale, descrizioni dell'autore del reato tra loro compatibili;
che era utilizzabile, ai fini della decisione, il riconoscimento di UN, compiuto in giudizio dalla teste NG;
che non vi erano dubbi sul fatto che le telecamere avessero ripreso lo stesso uomo descritto dalle testi, per l'assoluta coerenza delle immagini in rapporto alle descrizioni dei testi SC, NG e AL e riferimento alla persona ed alle caratteristiche di ZO UN. I giudici del merito notavano che su un0 pantalone di tuta rinvenuto in terra asciutto, nonostante l'umidità, nei pressi del luogo dell'omicidio, poco dopo gli spari, erano presenti sia tracce di olio lubrificante, sia particelle dello sparo e tracce contenenti il DNA di ZO UN, e ritenevano che tale indumento fosse stato utilizzato come custodia del fucile adoperato poco prima per l'omicidio. Quanto al movente, i giudici del merito affermavano incidente il legame sentimentale intercorso tra PI UN, figlia di ZO UN, e la vittima, ES RA. Notavano, inoltre, che non era estraneo alla vicenda il fattore economico, perché era risultato che il convivente di PI UN, Saba, in ragione del proprio patrimonio, poteva consentirle un'esistenza agiata, al contrario dell'RA che, invece, lavorava saltuariamente. I giudici del merito ritenevano falso l'alibi fornito dall'imputato, ravvisavano la premeditazione e negavano le circostanze attenuanti generiche. 3 3. La difesa di ZO UN ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in otto motivi, alcuni dei quali contengono diverse censure. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., deduce vizi di motivazione in relazione alle valutazioni del giudice di appello su alcuni elementi del fatto, come la direzione dei colpi, il loro numero, gli obiettivi attinti, l'unicità o la pluralità dei tiratori. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce vizi di motivazione in relazione alle valutazioni del giudice di appello sulla visione, da parte dei testimoni, di una figura che si allontanava dal luogo dell'omicidio dopo gli spari. Il ricorrente critica, inoltre, le valutazioni del giudice di appello circa l'utilizzabilità del riconoscimento avvenuto nel dibattimento, da parte della teste NG, di IC UN come la persona che era stata vista sul luogo al momento del fatto. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce vizi di motivazione in relazione alle valutazioni del giudice di appello sulle particelle di materia reperite nel corso delle indagini e ritenute dai giudici del merito derivanti da sparo con arma da fuoco. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., deduce vizi di motivazione in relazione alle valutazioni del giudice di appello sulle analisi del DNA ricavato da materiali biologici reperiti nel corso delle indagini e sulle conseguenti affermazioni e sul mancato accoglimento della richiesta di disporre una perizia circa la riferibilità di tali materiali all'imputato. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni del giudice di appello sulla causale dell'«offesa dell'onore». 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni del giudice di appello circa causali alternative. 3.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni del giudice di appello circa l'alibi fornito da ZO UN. 3.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni del giudice di appello sul riconoscimento delle circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La trattazione del profilo del quarto motivo, con il quale il ricorrente censura l'omesso espletamento di una perizia inerente alla possibilità di ricondurre a IC UN le tracce di DNA reperite, è fondato, per quanto si dirà, e la sua trattazione ha carattere preliminare. Dalle valutazioni su tale censura, infatti, discende la possibilità di individuare quali, fra le altre censure proposte, sono da ritenere assorbite, in quanto dovranno essere rivalutate sulla base dell'esito del giudizio di rinvio conseguente all'accoglimento della censura inerente alla perizia, e quali possono essere trattatein questa sede, data l'inkcffpendenza della soluzione di essi dall'accoglimento della censura evidenziata. L'analisi delle censure assorbite è rimessa al giudice incaricato della fase rescissoria, al fine di permettere, in sede di rinvio, una complessiva rivalutazione delle doglianze attinenti ad aspetti riguardanti il piano probatorio, alle circostanze del reato, al trattamento sanzionatorio. 1.1. Con riferimento alla censura attinente al mancato espletamento della perizia, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito, qualora sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'iter di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un met:odo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 19822 del 23/03/2021, Faina, Rv. 281223 - 01). Non si configura, tuttavia, un vizio dli motivazione della sentenza che utilizzi i risultati della consulenza tecnica del pubblico ministero escludendo la necessità di una perizia, in difetto di un effettivo e documentato contrasto con la tesi contrapposta prospettata dal consulente dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058 - 04). 1.2. In applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili, al caso concreto in esame, deve affermarsi la fondatezza della censura evidenziata. In realtà, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, gli accertamenti relativi alle tracce di DNA, estrapolate dal capo di abbigliamento rinvenuto dul luogo del delitto, è stato oggetto di approfondimento e di dibattito tra i due consulenti nominati rispettivamente dell'accusa e della difesa. Il primo, M.Ilo Magnani, dichiarava di aver eseguito il "combur test", rilievo dal quale era derivata conferma del fatto che le tracce rinvenute sul pantalone di tuta reperito erano di natura ematica. Dall'analisi suddetta l'esperto rilevava la presenza di due profili genotipici di sesso maschile, l'uno rimasto non attribuito ad alcuno, mentre il se?ondo 5 considerato perfettamente compatibile con il profilo di ZO UN, poiché la stragrande maggioranza dei /oci sottoposti ad analisi erano qualificati "singoli", non sussistendo alcun elemento di incertezza quanto alla riconducibilità in capo alla persona dell'imputato. Al contrario, il dott. ZO Agostini, il quale ha criticato sia il tipo di analisi utilizzata per la rilevazione sia possibilità di basarsi sulla quantità di DNA estratto, ha respinto la qualifica del profilo in questione come "singolo", affermando che la presenza di più coppie di alleli doveva necessariamente far propendere per una definizione "mista"; ne discenderebbe la presenza di un profilo non identificato, ovvero di una ulteriore persona presente sul luogo del delitto, rimasta sconosciuta. Il giudice del merito, rilevato il netto contrasto tra le valutazioni tecniche espresse dai consulenti, ha disposto un confronto e, seguito del suo espletamento, ha rilevato che permanevano le predette divergenze relativamente alla qualificazione del profilo estrapolato dal campione di DNA e alla compatibilità dello stesso con la persona di ZO UN, ma ha ritenuto di poter superare la contrapposizione tra le tesi degli esperti incaricati dalle parti sulla base di una serie di osservazioni, pervenendo all'accoglimento della tesi espressa dal consulente del Pubblico Ministero della quale ha ritenuto la correttezza. 1.3. In tal modo, il giudice del merito ha operato valutazioni segnatamente tecniche, mentre avrebbe dovuto riconoscere che la sussistenza del contrasto fra le opinioni dei consulenti tecnici delle parti rendeva necessario disporre l'espletamento di una perizia. Pertanto deve ritenersi, in ossequio ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, che la statuizione della sentenza di appello, che ha confermato le valutazioni del giudice di primo grado, sia viziata nel punto in cui il Collegio, chiamato ad operare una valutazione strettamente specialistica, nonostante le contrapposte tesi esposte dai consulenti di parte, ha deciso di non disporre nuova attività istruttoria, affidando un incarico a un esperto di sua fiducia che avrebbe potuto avvalorare, motivando in maniera specifica, le tesi dell'uno o dell'altro perito. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale sono criticate le valutazioni del giudice del merito circa l'unicità dell'arma utilizzata nell'esecuzione del delitto, il e' numero dei colpi esplosi e la posizione della vittima,1:M3 infondatO 2.2. Il giudice del merito ha fondato le sue valutazioni sulle ricostruzioni operate dai RIS e dal medico legale, affermando l'unicità dell'autore del delitto, la deflagrazione dei colpi da distanza ravvicinata e ricostruendo il movimento, sotto forma di torsione, del corpo della vittima, dovuto all'impatto con i colpi esplosi;
a sostegno della esposta dinamica dell'accaduto concorrevano il rinvenimento di soli 6 due bossoli e le dichiarazioni dei testimoni presenti, al momento dell'accaduto, nelle vicinanze del luogo del delitto. La motivazione del giudice del merito su tali argomenti è pienamente plausibile e non si individuano ragioni per ritenere che il giudice del merito sia incorso in alcun errore di logicità. 3. Il secondo motivo di ricorso, diretto ad evidenziare l'omessa indicazione da parte della Corte d'assise d'appello dei criteri valutativi adottati e dei risultati ai quali è pervenuta in ordine al riconoscimento eseguito dal teste NG e l'irregolare specificazione delle originarie dichiarazioni operata dagli altri testimoni durante l'escussione dibattimentale, e il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento e, nello specifico, il punto relativo al riconoscimento operato dal teste NG sulla base di immagini acquisite da telecamere di videosorveglianza, sono assorbiti. Le relative censure dovranno essere valutate nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura attinente al mancato espletamento di una perizia. È opportuno, tuttavia, ricordare che il giudice del rinvio, qualora debba pronunciarsi in proposito, dovrà rispettare i seguenti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità su tali argomenti. 3.1. È stato chiarito che le dichiarazioni di un testimone , per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. 1, Sentenza n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020 Hamil, Rv. 278499 - 03). 3.2. È stato spiegato, inoltre, che il riconoscimento operato dal testimone per il tramite della visione di immagini integra una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). 4. Con il terzo motivo di ricorso la difesa dell'imputato critica le valutazioni inerenti ad alcuni accertamenti eseguiti nel corso del procedimento. Il ricorrente difatti contesta l'omessa comparazione delle tracce di sparo con i bossoli presunti sulla scena del delitto e l'analisi tecnica eseguita, avendo la Corte disposto il test della mappatura in luogo dello spettro, accertamento che la difesa dell'imputato reputa più specifico. 7 La difesa dell'imputato si duole dell'omessa decisione sulla richiesta istruttoria di produzione degli elettroferogrammi STR e Y-STR, dell'erroneo utilizzo del combur test in quanto accertamento non specifico, che avrebbe richiesto una conferma successiva dei risultati non esperita, con conseguente violazione della legge scientifica. Il ricorrente censura, inoltre, le valutazioni circa le modalità di ricerca della prova, scaturita dall'utilizzo di un singolo tampone per la rilevazione delle tracce di DNA dai due cordini del pantalone, e l'omessa valutazione dell'alternativa ipotesi prospettata dalla difesa del trasferimento secondario del DNA. La difesa censura la sentenza per l'assenza di motivazione sulla 9— prospettazione difensiva che avanzava dubbi sulla qualificazione delle tracce come spari. Il motivo è assorbito. Le censure in esso esposte dovranno essere valutate nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura attinente al mancato espletamento di una perizia. È opportuno, tuttavia, ricordare che il giudice del rinvio, qualora debba pronunciarsi in proposito, dovrà rispettare il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale, in tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, l'attività di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali è una operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche (Sez. 2, Sentenza n. 2476 del 27/11/2014, dep. 2015, Santangelo, Rv. 261866 - 01). 5. Il quinto e il sesto motivo, riguardanti il piano del movente del delitto - con particolare riguardo alla possibilità che dalla morte di ES RA derivassero ricadute economiche gradite all'imputato -, la mancata analisi di causali alternative, la verifica dell'alibi dell'imputato, presentan,censure assorbite con riferimento all'individuazione del movente in concreto, perché le valutazioni in proposito dovranno essere reiterate nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura attinente al mancato espletamento di una perizia, ed è infondato nella parte in cui si afferma che il giudice del merito non avrebbe potuto esprimere valutazioni su determinate causali in mancanza di contestazione. 5.1. In proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza, in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, il fatto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti 8 la sua qualificazione giuridica, sicché la violazione del principio postula una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso come episodio della vita umana, originariamente contestato (Sez. 1, n. 13408 del 14/02/2008, Benedetti, Rv. 239903 - 01). 5.2. In applicazione del principio, deve affermarsi fin d'ora l'infondatezza del motivo di ricorso circa la possibilità, per il giudice del merito, di esprimere valutazioni sul movente considerato in concreto. Il movente, infatti, non rientra all'interno della qualificazione fattuale della contestazione, ma opera sul diverso piano delle ragioni soggettive che orientano il comportamento dell'agente. 6. Il settimo motivo di ricorso, riguardante le valutazioni del giudice del merito in relazione all'alibi, è assorbito. Le censure in esso esposte dovranno essere valutate nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura attinente al mancato espletamento di una perizia. 7. L'ottavo motivo di ricorso, inerente alle circostanze del reato, è assorbito, perché le relative censure dovranno essere valutate nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura attinente al mancato espletamento di una perizia. Il giudice del rinvio, qualora debba pronunciarsi in proposito, dovrà rispettare i seguenti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità su tali argomenti. 7.1. Con riferimento ai motivi futili, è stato chiarito che, ai fini della configurabilità della relativa circostanza aggravante, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente (Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 273119 - 01) 7.2. Con riferimento alla premeditazione, è stato chiarito che, in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come appre:stamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo, del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata 9 organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512 - 01). Spetta al giudice del merito il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, il breve arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua esecuzione sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, Rv. 278492 - 01). 7.3. Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, è stato chiarito che esse hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2, Sentenza n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280639 - 01). Pertanto, è stato ritenuto che, ai fini del diniego della concessione delle suddetti attenuanti generiche, non è necessaria un'analisi di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), ben potendo il giudice limitarsi a valorizzare l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo idonee a giustificare la diminuente (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in ragione dell'accoglimento della censura relativa al mancato espletamento di una perizia circa le tracce biologiche reperite e il DNA, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Cagliari, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio qui riscontrato e, in base al convincimento che riterrà di raggiungere, risolverà anche le questioni ora assorbite.
P.Q.M.
O • Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte i di 3 -.-7-• assise di appello di Cagliari. o e, r•-.1 ct:;, ' E t,-,-') < Così deciso in Roma, il 16 maggio 2023. 7- a ,-, ° co , ,..,.