Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA I295 0/02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 4403/00 - Consigliere- Cron. 68411 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 22/11/01 Rel. ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: AZ IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2001 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di 4548 -1- ROMA del 2.03.2000 rep. N. 53566; controricorrente avverso la sentenza n. 27/99 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 13/03/99 R.G.N. 286/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. E CORTE N O H 10 OKTE N O I T U E D R S A P A S -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di La Spezia, con sentenza depositata il 13 marzo 1999, confermando la sentenza pronunciata dal locale Pretore, rigettava la domanda proposta contro l'Inail da DA ZE, diretta al riconoscimento del suo diritto a conseguire la rendita ai supersititi, a seguito del decesso del marito GI VA, titolare di una rendita per asbestosi corrispondente a un grado di inabilità del settantacinque per cento. Osservava il giudice di merito che sia il consulente tecnico nominato in primo grado, sia quello nominato in appello, ai fini della rinnovazione del mezzo istruttorio avevano escluso la sussistenza di un nesso causale, anche solo a livello di concorso, tra la patologia professionale da cui era affetto l'assicurato e la sua morte. Ne conseguiva l'insussistenza del diritto azionato dalla ZE. Contro questa sentenza la ZE ha proposto ricorso per cassazione. L'Inail resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce violazione dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 4 1. 27 dicembre 1975 n. 780, nonché vizio di motivazione. Osserva che il secondo consulente tecnico aveva motivato la sua conclusione negativa con il richiamo della disposizione di cui all'art. 5 della citata l. n. 780/1975, inconferente perché relativa alla revisione per aggravamento delle rendite per silicosi o asbestosi, e con il rilievo al riguardo che non risultava un peggioramento della tecnopatia. D'altra parte il consulente tecnico del primo grado, mentre aveva ritenuto ben applicato l'art. 4 1. n. 780/1975, in sede di quantificazione nella misura del 75% del danno in favore del lavoratore assicurato, poiché a tal fine si era tenuto conto non solo dell'asbestosi ma anche 3 delle associate patologie cardiovascolari e respiratorie, da parte sua non aveva rispettato la norma citata, nel momento in cui non aveva dato rilievo a tale associazione di patologie in sede di valutazione circa la sussistenza di un nesso causale tra tecnopatia e decesso, e non aveva valutato se eventualmente fosse ravvisabile un rapporto concausale tra la tecnopatia e la morte, che potesse avere anche solo accelerato il decorso della malattia. Il ricorso non è fondato. E' opportuno ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 145, 1° comma, lett. b),e 2° comma, del t. u. 30 giugno 1965 n. 1124 (come sostituito dall'art. 4, 1. 27 dicembre 1975 n. 780), nello stabilire che le prestazioni assicurative sono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, recepisce una nozione squisitamente tecnico-scientifica di malattia associata, che postula non la semplice coesistenza della medesima, ma la sua interdipendenza o interazione anatomo-funzionale-eziopatogenetica con la malattia professionale;
cosicché si deve escludere che detta normativa abbia introdotto una presunzione di causalità per i casi in cui alla silicosi o all'asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, e occorre, invece, accertare in concreto se la morte sia derivata o meno dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale - sia pure minimo ed eventualmente solo in termini di un alto grado di probabilità con la malattia ad esse - associata secondo detta nozione tecnico-scientifica di associazione (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 1988 n. 698; Id., 14 marzo 1995 n. 2939; Id., 3 giugno 1997 n. 4931; Id., 18 giugno 1998 n. 6107; Id., 9 febbraio 1999 n. 1107; Id., 9 luglio 2001 n. 9297). 4 Alla luce dell'esposto principio, correttamente la sentenza impugnata ha dato rilievo alle concorde risultanze delle consulenze tecniche svolte in primo grado e in appello, le quali hanno inequivocabilmente evidenziato come il decesso del VA doveva essere attribuito esclusivamente alla patologia cardiaca, mentre non poteva considerarsi concausa dello stesso, neanche in minima parte, la patologia professionale, cioè l'asbestosi. La ricorrente non formula, riguardo alla puntuale valutazione medico legale formulata al riguardo dal primo consulente, ribadita dall'altro consulente tecnico e poi recepita dal Tribunale di La Spezia, alcuna specifica censura idonea a evidenziarne l'illogicità o la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, sicché deve escludersi la sussistenza di un vizio della motivazione della sentenza impugnata, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). Né può fondatamente affermarsi che detti consulenti tecnici non abbiano escluso che la asbestosi possa avere accelerato il decesso dell'assicurato. Infatti essi hanno puntualizzato che, mentre l'asbestosi era "di ben lieve momento", assumeva rilievo esclusivo nel determinismo della morte la grave patologia cardiaca (gravissima cardiomegalia), che aveva dato luogo a fenomeni ischemici e infine a infarto miocardico terminale. STU D'altra parte non può certo considerarsi in contraddizione con tali (fominee to conclusioni il rilievo, del c.t.u. nominato dal giudice d'appello, che non si era evidenziato alcun aggravamento dell'asbestosi indennizzata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Per le spese del giudizio è applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Screw Tiffer. IL CANO ILIERE Depositato in Cancelleria oggi, 27 FEB 2002 CANCELLIPHE 6