Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 2
Nelle società di capitali l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società avviene solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, ma non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società medesima.
Il sistema concorsuale, proprio della procedura fallimentare, è informato a due fondamentali principi: quello della universalità oggettiva, derivante dall'art. 42 della legge fall., e quello della universalità soggettiva, derivante dagli art. 51 e 52 della stessa legge. Il primo principio comporta la privazione integrale del debitore dalla disponibilità del suo patrimonio; il secondo la soggezione dei suoi creditori alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito nonché della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12114 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI MA Margerita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RI TO, BIANDRÀ DI GL CRISTOFORO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ANNA RI BUZZONI ZOCCOLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante p.t. Mauro 2362 Faneschi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONINA ANZALDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE MIRABELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
L.P.M. SRL, in persona del suo amministratore unico sig. Antonio Cioffi, elettivamente domiciliata in ROMA LGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell'avvocato CESARE DELLA ROCCA, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati SALVATORE MORVILLO, NICOLA ALESSANDRO MORVILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
FALL IMM CIRCO ROMANO SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6366/99 del Tribunale di MILANO, Sezione 3^ Civile, emessa il 30/06/99 e depositata l'01/07/99 (R.G. 7712/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Antonino ANZALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella procedura esecutiva immobiliare n. 34115/93 R.G. tribunale Milano, promossa dal Monte dei Paschi di Siena nei confronti dell'Immobiliare Ciro Romano s.r.l., CR BI, dichiarando di agire quale socio e creditore della società esecutata, anche in via surrogatoria, proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, chiedendo la revoca dell'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato, perché emessa in carenza dei presupposti di cui all'art. 567 cpc. Il G.E. revocava l'ordinanza di vendita, ordinava il deposito della documentazione ipotecaria e richiamava il c.t.u. a chiarimenti;
quindi, con ordinanza 25.11.97 disponeva per l'udienza del 10.3.98 la nuova vendita dell'immobile di proprietà della società esecutata, che nel frattempo era stata dichiarata fallita (provvedimento del 2 6.6.97). Con comparsa d'intervento del 7.4.98 si costituiva anche CO MA ON, quale socia e creditrice della società esecutata, chiedendo la sospensione della vendita.
Il G.E., respinte le istanze di sospensione dell'esecuzione, con ordinanza in data 10.3.98 aggiudicava l'immobile pignorato alla L.M.P. srl al prezzo di L. 10.072.000.000.
Con atto 25.3.98 BI CR proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza di aggiudicazione dell'immobile pignorato e, in via subordinata, chiedeva la sospensione della vendita ex art. 586 cpc. Si costituiscano in giudizio il creditore procedente, il curatore del fallimento della società esecutata e l'aggiudicataria LMP srl. Con sentenza n. 6366 del 30.6.99 il tribunale di Milano rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti alle spese di lite. Il giudice adito, pur rilevando che "..la giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso, nel caso di fallimento del debitore, la permanenza della legittimazione straordinaria del creditore ad agire in via surrogatoria (Cass. 2338/91)", considerava che "anche se si volesse per ipotesi superare questa eccezione, l'opposizione (qualificata agli atti escutivi) è comunque infondata nel merito":
riteneva il prezzo di vendita fissato dal c.t.u congruo in relazione alle condizioni dell'immobile pignorato e che, secondo l'orientamento della Cassazione la vendita può svolgersi anche in mancanza di una pluralità di offerenti.
Per la cassazione della decisione ricorrono il BI CR e MA ON CO BI, esponendo due motivi, supportati da memoria.
Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume valore pregiudiziale la questione della legittimazione ad agire da parte dei due attuali ricorrenti, già evidenziata dal primo giudice in ordine all'azione di surrogazione proposta dal BI e ampiamente sviluppata dalla difesa della banca procedente nei motivi di controricorso.
I ricorrenti difettano della legittimazione ad agire sia quali soci della società esecutata sia quali creditori della medesima. Ed infatti, nelle società di capitali, dotate di distinta soggettività giuridica e di propria autonomia patrimoniale, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società avviene solo attraverso strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, ma non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazione di atti, il cui esercizio resta riservato alla società medesima (Cass. civ. 1788/89). Nè la dichiarazione di fallimento della società esecutata può abilitarlo ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, perché l'inammissibilità delle azioni esecutive o della loro prosecuzione sui beni del debitore, sanzionata dagli artt. 51 e 52 leg. fall., si traducete nell'inammissibilità delle azioni cautelari, in virtù del loro carattere strumentale rispetto alle esecuzioni.
Ed invero, il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare è informato a due fondamentali principi, connessi fra di loro, quello dell'universalità oggettiva, derivante dall'art. 42 leg. fall., e quello dell'universalità soggettiva, stabilito dagli artt. 51 e 52 stessa legge.
Secondo il primo principio, alla data del provvedimento di fallimento il debitore è privato della disponibilità di tutto il suo patrimonio che viene inventariato e preso in consegna dal curatore.
In base al secondo principio, il creditore concorsuale, per divenire concorrente sul patrimonio inventariato del debitore, deve sottostare alle norme speciali sulla formazione dello stato passivo, essendo impedito al singolo sia di agire in via autonoma sui beni del debitore per la realizzazione del credito, in quanto i medesimi nella totalità sono destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti, sia di promuovere o proseguire azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito, la cui esperibilità resta riservata al potere decisionale del curatore, in ciò coordinandosi i due menzionati principi.
Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della creditrice resistente, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, oltre onorari che liquida in euro 2000/00 per ciascuno dei resistenti costituiti (Monte Paschi di Siena e srl LPM.).
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003