Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12114
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Sentenza 19 agosto 2003

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Nelle società di capitali l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società avviene solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, ma non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società medesima.

Il sistema concorsuale, proprio della procedura fallimentare, è informato a due fondamentali principi: quello della universalità oggettiva, derivante dall'art. 42 della legge fall., e quello della universalità soggettiva, derivante dagli art. 51 e 52 della stessa legge. Il primo principio comporta la privazione integrale del debitore dalla disponibilità del suo patrimonio; il secondo la soggezione dei suoi creditori alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito nonché della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12114
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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