Sentenza 22 luglio 2016
Massime • 1
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire "implicita" motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena).
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Sentenze La massima Cassazione penale sez. IV, 01/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 07/02/2022), n.4163 Sottoponiamo ai lettori questa interessante pronuncia con la quale la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello concernente il diniego delle attenuanti generiche. Massime correlate Cassazione penale , sez. II , 24/11/2021 , n. 22 Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è valorizzabile il consenso prestato all'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell' art. 512 c.p.p. , costituendo esso mera espressione di una strategia difensiva, insuscettibile, in quanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/07/2016, n. 45533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45533 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2016 |
Testo completo
45 5 33/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Maria Vessichelli Presidente Udienza pubblica 22.7.2016 Consigliere Sentenza n. م22 ع Dott. Carlo Zaza Consigliere Registro generale n. 22399/2016 Dott. Sergio Gorjan Dott. Andrea Fidanzia Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : AN SS, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 21.4.2016 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 496 c.p.. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente inosservanza dell'art. 125, comma 3, c.p.p. in relazione agli artt. 131 bis c.p., e 523, 530, 533 c.p.p. per la inesistenza di una motivazione in ordine al mancato accoglimento della istanza di applicazione del nuovo istituto di cui all'art. 131 bis c.p.. Deduce il ricorrente che, nonostante avesse avanzato in sede di discussione orale istanza per l'applicazione di cui all'art. 131 bis c.p., la Corte di Appello non aveva in alcun modo motivato in ordine al diniego di tale richiesta e che ciò integrava una ipotesi di annullamento per mancanza di motivazione, a mente dell'art. 606, primo comma, lett. e, c.p.p.. 1.2 Con il secondo motivo si denunzia inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 62 bis, 376 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento della 1 * istanza di applicazione delle attenuanti atipiche. Osserva il ricorrente che, dopo aver declinato le false generalità agli agenti di polizia, aveva subito dopo ritrattato tale erroneo comportamento, con ciò evidenziando un comportamento che, se fosse stato reso in sede processuale, avrebbe consentito l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 376 c.p. e che tale circostanza avrebbe agevolmente consentito in questa sede l'applicazione comunque delle attenuanti generiche, invece negate dal giudice di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato.
2.1 Già il primo motivo di doglianza risulta degno di accoglimento.
2.2 Effettivamente dalla lettura dell'incarto processuale, cui questa Corte è abilitata trattandosi, quello denunziato, anche di un error in procedendo oltre che di un vizio di (mancanza di) motivazione, emerge che alla udienza di discussione innanzi alla Corte di Appello la difesa dell'imputato aveva espressamente richiesto l'applicazione al caso di specie dell'istituto di nuovo conio previsto dall'art. 131 bis c.p., senza che la Corte distrettuale rispondesse in alcun modo sulla predetta richiesta. Né è possibile accedere ad una lettura della motivazione della sentenza impugnata nel senso di ritenere implicitamente argomentato il diniego del richiesto beneficio di cui all'art. 131 bis c.p. sulla base della mancata concessione delle attenuanti generiche e della rilevata presenza di numerosi precedenti penali, e ciò soprattutto in ragione dell'applicazione comunque in concreto del minimo edittale della pena, che costituisce, ai sensi dell'art. 133 c.p., così come richiamato dal detto art. 131 bis c.p., un sicuro indice di concedibilità della causa di non punibilità di cui qui in discorso. Peraltro, va aggiunto che l'esclusione di una motivazione "implicita" nel senso sopra chiarito ovvero di una declaratoria di manifesta infondatezza della richiesta di concessione della causa di non punibilità non si può giustificare sulla base della mancata concessione delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dal primo comma dell'art. 131 bis c.p. hanno prevalentemente natura e struttura oggettiva ( pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno e particolare tenuità della condotta ), mentre le circostanze da valutarsi per la concessione delle attenuanti atipiche hanno natura diversa ed in prevalenza collegate a profili soggettivi del reo, beneficiario delle dette attenuati. Ebbene, la Corte distrettuale nulla ha motivato sul diniego della richiesta di concessione della menzionata causa di non punibilità, di talché risulta necessario annullare la sentenza impugnata per un nuovo esame della richiesta stessa. L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe l'esame anche del secondo motivo di impugnazione.
P.Q.M.
2 * Annulla la sentenza impugnata con esame. Così deciso in Roma, il 22.7.2016 Il Consigliere estensore Roberto Amatore Auto Amaz rinvio ad altra sezione della C.d.A. di Bologna per nuovo Il Presidente Maria Vessichelli DEPORTATA IN CANCILLERIA addl 28 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmels Lauzvine vil freed 3