Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza.
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In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza. L'art. 643 c.p., inserito fra i delitti contro il patrimonio mediante frode, tutela il patrimonio del minorato ossia di colui che, non necessariamente interdetto o inabilitato, si trovi in una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2016, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
05791-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09 11 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - 2907 Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALF Dott. LUCIANO IMPERIALI N. 15034 2016 Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UF LF BI N. IL 04/06/1946 avverso la sentenza n. 2926/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del 22/12/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO VIOLA che ha concluso per l'an ellements Con einvio delle sentente impugnat Udito, per la parte civile. l'AVV.GUIGI CONDULUI, in sostituzion dell'ow. Suplichi Scolats he he chinto Pinammissibilité sel Uditi difensor Avv. RICCA che le chiesto l'ecoupliments ricoiso Si avv CULA che ha chiests d'eccopliments تمدن نكند dal ricosso & in bo tine, l'annullamento con ci vic selle sentenza for be idetermination del rest RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, in data 10/12/2012 veniva riconosciuta la penale responsabilità di FO IA LO in ordine ai reati di circonvenzione di incapace aggravata e di appropriazione indebita ai danni dell'anziano zio GO LO, in età avanzata ed affetto da demenza senile, il primo reato con riferimento ad un testamento olografo in favore dell'imputato e ad una procura generale alla gestione ed all'amministrazione di un ingente patrimonio, ed il secondo con riferimento all'appropriazione della somma di euro 1.359.000,00 circa sottratta al conto corrente bancario intestato al predetto zio. La sentenza, pertanto, condannava l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ed al pagamento di una provvisionale in favore di queste.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'imputato e con sentenza del 22/12/2015 la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione impugnata, condannando il LO alle ulteriori spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalle costituite parti civili. 3 Il LO ha proposto due ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo sedici motivi di impugnazione con ricorso proposto a mezzo dell'avv. Fulvio Ricca, e sei motivi di impugnazione con ricorso proposto invece a mezzo dell'avv. Sergio Cola. 4 Questi i motivi addotti dall'avv. Ricca:
4.1. vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla dichiarazione resa ai carabinieri dal medico di base della persona offesa, dott.ssa LA Maurizia, essendosi invece fondato il giudizio di infermità della persona offesa sulla certificazione del dr. Giovanni GL del 2/1/2007 e sulla deposizione di questo che, peraltro, ha riferito di una demenza senile di GO LO con sprazzi di lucidità. Viene dedotto che la deposizione resa ai carabinieri dalla dott.ssa LA non è stata inserita dal pubblico ministero nel fascicolo processuale ed è stata rinvenuta dalla difesa durante il giudizio di appello, e che solo con motivazione illogica la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la saltuarietà degli incontri del medico di base con la persona offesa rendesse non significative le dichiarazioni della dott.ssa LA di non aver riscontrato incapacità nel LO, dalla stessa incontrato per l'ultima volta il 14 novembre 2004, appena un anno prima della redazione del testamento olografo del 26 novembre 2005. 4.2. Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione viene dedotta la mancata assunzione della prova testimoniale della predetta dott.ssa LA, ritenuta prova decisiva della quale il ricorrente ha fatto richiesta, e comunque la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante l'emersione di una prova nuova dopo la condanna in primo grado, da individuarsi, appunto, sempre nelle dichiarazioni della dott.ssa LA ai carabinieri.
4.3. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dal notaio Mara Mililotti, assumendosi che le dichiarazioni di questa non sono state ritenute veritiere dai giudici di merito in ordine alla capacità di intendere e di volere del dr. GO LO e sono state invece ritenute veritiere in ordine alla circostanza della presenza del ricorrente FO IA LO alla stipulazione dell'atto, pur non risultando da questo il predetto presente come testimone, ed altresì in ordine alla circostanza che nell'occasione sarebbe stato riferito ad GO LO che la procura serviva per ritirare la pensione.
4.4. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo di impugnazione l'avv. Ricca lamenta l'erronea applicazione dell'art. 643 cod. pen., per l'asserita mancanza dell'elemento dell'induzione al compimento di un atto che abbia comportato effetto giuridico dannoso per GO LO e, sempre con riferimento alla mancanza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza dell'elemento dell'induzione di cui all'art. 643 cod. pen., attesa anche l'estraneità del ricorrente alla redazione dell'atto, la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e dell'art. 111 comma 6 della Costituzione.
4.5 Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 646 e 643 cod. pen., assumendo doversi ritenere incompatibili tali fattispecie di reato.
4.6. Con il nono motivo viene dedotto il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine al certificato redatto dal dr. Giovani GL il 2/1/2007 e della prova testimoniale da questo resa in dibattimento, assumendo doversi ritenere erronee le indicazioni, nel certificato, del luogo e della data di nascita, ed altresì del luogo di residenza del LO, mancando anche, nel certificato, l'indicazione di un documento di identità consultato, e non risultando identificate le persone alle quali in certificato è stato rilasciato. Con tale motivo si contestano anche le valutazioni espresse dal dr. GL in ordine alla capacità del LO, che pure gli aveva riferito di soffrire di cardiopatia, così mostrando, ad avviso del ricorrente, lucidità, e ciò pur in mancanza di test o analisi L. neurologiche specifiche.
4.7. Con il decimo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione ed il 2 travisamento della prova rappresentata dalla perizia del dr. Ariatti, pur dovendo ad avviso del ricorrente essere nominato invece un collegio di consulenti composto da un geriatra, uno psicologo, un neurologo ed uno psichiatra, ed essendosi fondata, invece, la predetta consulenza tecnica basata solo su documenti, ed in particolare sul certificato del dr. GL, tra i quali mancavano i test di demenza, e peraltro non conoscendo nemmeno il perito le dichiarazioni rese dal medico di base dell'interessato.
4.8. Con l'undicesimo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento all'utilizzazione delle dichiarazioni del teste Eugenio Mauro in ordine ai segnali di confusione riscontrati nel LO, senza tenere adeguato conto, invece, che quest'ultimo era stato in grado di chiamare una badante ed accudire la moglie malata, che era normale entrare in confusione nella gestione di ben trentacinque immobili, né che il LO il 23/11/2006 ha alienato un immobile dinanzi a notaio e testimoni, che ha ricevuto assegni ed ha saputo gestire il patrimonio senza lasciare debiti con l'Agenzia delle Entrate, e che si è, infine, trasferito da Roma ad Oliveto Citra effettuando anche richiesta di cambio di residenza.
4.9. Con il dodicesimo motivo l'avv. Ricca deduce il vizio di motivazione della sentenza laddove questa assume che la sporadicità degli incontri del ricorrente con GO LO non giustificherebbe la redazione di un testamento in suo favore, risultando da diversi elementi, invece, che GO LO aveva sentore delle mire dell'avidità dei parenti sul suo patrimonio e ben poteva, pertanto, aver deciso di premiare chi si era occupato della sorella RO LO a Napoli da cinquanta anni.
4.10. Viene dedotto, inoltre, il vizio di motivazione con riferimento alla totale irrilevanza attribuita al contenzioso relativo all'eredità di RO LO.
4.11. Con il quattordicesimo motivo di ricorso vengono dedotti il vizio di motivazione ed il travisamento della prova con riferimento alla cartella clinica di ricovero in pronto soccorso di GO LO in data 5/1/2007, con dimissione in data 11/1/2007: si deduce che tale cartella clinica indica il ricoverato come privo di coscienza per "lipotimia", ma indica anche, evidentemente sulla base di dichiarazioni di parenti, che da circa due anni il predetto presentava disturbi neurologici caratterizzati dalla perdita di memoria progressiva, rallentamento ideomotorio e riduzione delle attività di vita quotidiana", pur risultando dall'anamnesi che lo stesso non prendeva alcun farmaco.
4.13. Con il quindicesimo motivo si deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova rappresentata dall'ordinanza del giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Salerno in ordine alla validità del testamento di cui 3 si tratta.
4.14. Con l'ultimo motivo di impugnazione viene dedotta la mancanza di motivazione in ordine alle seguenti prove: a) denuncia di furto sporta da GO LO il 26/5/2015 con analitica descrizione dei 20 assegni sottrattigli, indicando il numero di serie dei quattro carnet da cui erano stati tratti, la banca ed il conto corrente;
b) atto di vendita stipulato il 23/11/2006 dallo stesso GO LO, dinanzi a notaio, testimoni ed acquirenti, atto che ad avviso del ricorrente dimostrerebbe la piena lucidità dell'interessato, verificata anche dagli impiegati di banca che hanno ricevuto gli assegni circolari non trasferibili per la vendita, oltre che dal successivo investimento in fondi Eurizon di euro 80.000. 5. Con ricorso presentato a mezzo dell'avv. Cola il LO, lamentando la mancata considerazione delle argomentazioni difensive, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ed ha dedotto a tal fine:
5.1. l'inosservanza dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione all'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta inammissibilità di motivi nuovi depositati in appello il 4/10/2013 ed il 7/1/2014. 5.2. la violazione dell'art. 603, primo e secondo comma, ed il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello con l'esame in dibattimento dei notai Granese e Gammaldi e dei testimoni Feniello e Ciottariello.
5.3. Con il terzo motivo, riproponendosi le argomentazioni di cui sopra, sub 4.6 e 4.7, si deduce la mancanza di motivazione in relazione alle censure mosse con l'appello principale in ordine all'attendibilità del certificato redatto dal dr. GL, che si assumeva, invece, non aver mai fatto visita alla persona offesa, giacché ne indicava in modo sbagliato l'abitazione, e ne indicava la necessità di assistenza pur avendolo rinvenuto da solo.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche, assumendosi che la frequentazione del ricorrente con lo zio non è mai stata よ riconosciuta come abituale.
5.5. Con quinto ed il sesto motivo di ricorso vengono dedotte la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, per essere stati applicati dal giudice di primo grado, con statuizione confermata in appello, gli aumenti di pena per le circostanze aggravanti sulla pena già aumentata per la continuazione, e per essere stato effettuato l'aumento in continuazione tra i due delitti ex art. 643 cod. pen. senza individuare il reato più grave e quello satellite come necessario sia per consentire la verifica del limite di cui all'art. 81 comma 3 4 cod. pen., sia per l'applicazione di istituti quali prescrizione, indulto, ecc., con danno per il ricorrente essendo applicabile l'indulto ad uno dei delitti ex art. 643 cod. pen., relativo alla stesura del testamento olografo, consumato in data 24/11/2005. 6. In data 28/9/2016 la difesa ha depositato "note ad adiuvandum per la discussione" con i quali si sono illustrati argomenti già oggetto del ricorso, tra i quali la localizzazione delle attività e delle abitazioni di GO LO, dalla morte della moglie il 24/11/2005, la redazione del testamento due giorni dopo, le ultime volontà redatte anche dalla sorella RO LO, che con lettera del 24/6/2007 ha riconosciuto di aver deciso di comune accordo con il fratello le proprie ultime volontà in favore del ricorrente. Le note riferiscono anche le valutazioni del giudice civile del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli che, anche all'esito della valutazione della pronuncia del giudice di primo grado nel presente procedimento, rilevava che non risultavano comportamenti concreti di volontà captatoria, e riferiscono anche di un conto cointestato aperto da GO LO in data 11/2/2006 con il nipote VI LO ad Oliveto Citra, dal quale emerge anche il versamento di due assegni da 25 milioni ciascuno a seguito della vendita effettuata il 26/11/2006, vendita effettuata a mezzo di diverso notaio, ma appena tre settimane prima dell'atto redatto dal notaio Mililotti. Si contestano, ancora, le perizie redatte post mortem senza interloquire con il medico di base, si contesta l'attendibilità delle valutazioni del dr. neurologo GL poste a fondamento della perizia, si localizzano le operazioni di GO LO nel 2006 per evidenziare la sua piena capacità di intendere e di volere, si sostiene che la procura generale al ricorrente avrebbe avuto origine dall'intenzione della persona offesa di difendersi dalle richieste di vendite di immobili che gli pervenivano dai parenti di Oliveto Citra, tanto che il 23/11/2006 aveva venduto già un terreno accreditando il denaro ricavato sul conto cointestato con il nipote VI LO, si ricorda che il perito ha riconosciuto come pienamente autografe e ed autentiche la redazione del testamento e la sua scrittura, sia pure in data anteriore rispetto alla data ed al luogo di redazione, ovvero in un periodo anteriore agli episodi di dismoticità del compilatore e, infine, si ricorda anche che il giudice civile ha escluso qualsiasi forma di coartazione della volontà.
7. Con memoria difensiva depositata in data 20/10/2016, invece, i difensori delle costituite parti civili hanno illustrato le ragioni della dedotta infondatezza, se non di inammissibilità, dei motivi dei ricorsi, ed hanno chiesto la conferma delle statuizioni civili. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi difensivi sono essenzialmente fondati, per le ragioni e nei limiti di cui si dirà in seguito, in quanto il percorso argomentativo della sentenza impugnata non si confronta con una pluralità di doglianze avanzate dal ricorrente dinanzi alla Corte di Appello, con la conseguenza che deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
2. Nella sentenza impugnata, infatti, ai fini dell'accertamento delle condizioni di salute della persona offesa GO LO e delle condizioni in cui questo versava al momento della disposizione testamentaria e del rilascio della procura generale in favore del nipote LO FO IA, la Corte territoriale ha valorizzato la certificazione del dr. GL in data 2/1/2007, oggetto di censure da parte del ricorrente, che risulta invece valutata, unitamente alla cartella clinica dell'ospedale Oliveto Citra, dal perito nominato per l'accertamento di cui si tratta, conclusosi con l'affermazione secondo cui il LO al momento dei fatti presentava una condizione di demenza senile atrofico-degenerativa di grado avanzato, che lo rendeva totalmente incapace di intendere e di volere e gli impediva di rendersi conto delle conseguenze dell'atto posto in essere. Le conclusioni del perito, fatte proprie dal Tribunale e, poi, dalla Corte di Appello, pertanto, si fondano anche ed in modo significativo sulle valutazioni espresse dal dr. Giovanni GL nella certificazione del 2/1/2007, poi confermata dalla deposizione testimoniale di questo che, peraltro, ha riferito di una demenza senile di GO LO, seppure con sprazzi di lucidità. Con il ricorso in appello,- e poi ancora con i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., però, erano state sollevate forti contestazioni sull'attendibilità del certificato e, poi, delle dichiarazioni testimoniali del dr. GL, evidenziandosi come questo abbia visitato il LO su richiesta di suoi "parenti di Salerno" che il medico non è stato in grado di meglio specificare, tanto che il ricorrente indica come ignote anche le persone a cui il predetto certificato sarebbe stato consegnato dal medico: soprattutto, si rileva che nel certificato in parola risultano erronee le indicazioni del luogo e della data di nascita del LO, così come quello del luogo di residenza dello stesso, mentre manca nel certificato in parola l'indicazione del documento di identità consultato per l'identificazione della persona da visitare, così come non risultano indicate le persone alle quali in certificato è stato rilasciato: si tratta di anomalie ripetutamente evidenziate dalla difesa per 6 indicare l'inattendibilità del certificato in parola, eppure tali doglianze non sono state in alcun modo valutate dalla sentenza impugnata, limitatasi a riferire che il dr. GL non si è limitato a riconoscere l'incapacità di viaggiare del LO, ma ne ha attestato anche la demenza senile dalla quale era affetto e la conseguente incapacità di attendere alle ordinarie attività quotidiane, il tutto, però, senza in alcun modo confrontarsi con le censure difensive in ordine alla stessa reale effettuazione della visita medica e, comunque, all'attendibilità del certificato e, poi, delle dichiarazioni testimoniali del predetto neurologo.
3. Il ricorrente aveva, poi, dedotto alla Corte di Appello che la capacità di intendere e di volere di GO LO risulterebbe anche dalle ultime volontà redatte dalla sorella RO LO, che con lettera del 24/6/2007 aveva riconosciuto di aver deciso di comune accordo con il fratello le proprie ultime volontà in favore del ricorrente (pag. 18 atto di appello avv. Ricca, n.5). La sentenza impugnata, invece, si è limitata ad affermare in modo apodittico che nessun elemento utile poteva desumersi dal procedimento penale che aveva visto il LO indagato per l'analoga vicenda ai danni della zia, senza in alcun modo confrontarsi con la missiva predetta, con la quale l'anziana signora si doleva con una cognata della richiesta di interdizione avanzata nei suoi confronti da alcuni parenti, definendoli interessati solo ai suoi averi, lamentando che gli stessi avevano contestato anche le capacità del fratello GO, del quale conosceva le volontà testamentarie perché "decise in comune accordo": si tratta indubbiamente di una missiva non priva di singolarità, in quanto proveniente da persona anziana, della quale si era anche ipotizzata l'incapacità, e tuttavia si tratta pur sempre di una lettera astrattamente idonea a confortare la tesi difensiva della consapevolezza di GO LO nel momento in cui confidava alla sorella le proprie volontà testamentarie a favore del nipote, o comunque dell'assenza di forme di induzione da parte del ricorrente, sicché non può disconoscersi il vizio in cui è incorsa la sentenza per non aver in alcun modo valutato i rilievi avanzati al riguardo nel ricorso in appello, sul presupposto di una immotivata irrilevanza del contenzioso relativo all'eredità di RO LO.
4. Allo stesso modo, deve ritenersi fondato l'ultimo motivo del ricorso presentato dall'avv. Ricca, in quanto il ricorrente aveva evidenziato che GO LO il 26/5/2015 aveva sporto una denuncia di furto con analitica descrizione dei 20 assegni sottrattigli, indicando il numero di serie dei quattro carnet da cui erano stati tratti, la banca ed il conto corrente, e che il 23/11/2006 aveva anche stipulato un atto di vendita di un immobile, dinanzi ad un notaio ed a testimoni, atto che ad avviso del ricorrente dimostrerebbe la piena lucidità dell'interessato, 7 che avrebbe ricevuto gli assegni circolari non trasferibili per la vendita, effettuato un successivo investimento in fondi Eurizon di euro 80.000 ed avrebbe anche saputo gestire il suo patrimonio senza lasciare debiti: la Corte di Appello ha omesso di confrontarsi anche con tali circostanze, nemmeno menzionate nella sentenza impugnata, senza pronunciarsi in ordine alla loro compatibilità o meno con la mancanza di lucidità attribuita in sentenza alla persona offesa.
5. Le lacune motivazionali sopra evidenziate appaiono determinanti, in quanto, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte di Cassazione, in tema di circonvenzione di persone incapaci lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza (Sez. 2, n. 17762 del 11/04/2014, Rv. 259563; Sez. 2, n. 2532 del 24/04/1998, Rv. 211101). Risultavano finalizzate proprio all'accertamento di tale incapacità anche una pluralità di richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate dalla difesa del LO e disattese dalla Corte di merito sul rilievo che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620). Anche alla luce delle valutazioni che verranno espresse dal giudice di rinvio in ordine all'affidabilità del certificato e delle dichiarazioni testimoniali del dr. GL, poste a fondamento delle conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale, e di quelle che verranno espresse in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni di RO LO con lettera del 24/6/2007 ed altresì in ordine alla rilevanza della denuncia di furto e degli altri atti dispositivi compiuti dal LO il 26/5/2015 e il 23/11/2006, pertanto, sarà lo stesso giudice di rinvio a dover valutare se possa ritenersi confermata o superata la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820) e, conseguentemente, se sia ancora possibile una decisione allo stato degli atti, oppure siano da ritenere necessarie le diverse attività istruttorie 8 invocate dal ricorrente, quali l'assunzione della prova testimoniale della dott.ssa LA Maurizia, il medico di base della persona offesa che, però, risulta averla visitata solo tre volte, o l'esame testimoniale dei notai Granese e Gammaldi, dinanzi ai quali il LO è risultato aver stipulato altri due atti di disposizione nel 2006 (rispettivamente il 28/3/2006 ed il 23/11/2006, quest'ultimo meno di un mese prima che venisse rilasciata la procura generale in favore del ricorrente) ed eventualmente delle parti contraenti e dei testimoni presenti a tali atti, come richiesto dal ricorrente con i motivi nuovi presentati alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. Quanto a questi ultimi, giova ricordare che risultano inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già allora presentata, ed in particolare al riconoscimento dell'incapacità di LO GO al momento della stipulazione degli atti indicati nell'imputazione, riconosciuta dal giudice di primo grado e contestata dal ricorrente, sicché doveva ritenersi sussistente la necessaria connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Rv. 260666).
6. Risultano fondate anche le censure rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata, laddove questa non specifica in alcun modo quale sia l'attività, che si attribuisce al ricorrente, di induzione dello zio GO LO al compimento degli atti in suo favore. La sentenza impugnata, infatti, evidenzia come, una volta ricevuta la procura generale a gestire gli affari del predetto GO LO, il ricorrente abbia in breve tempo prosciugato i conti correnti intestati alla persona offesa, sui quali risultavano accumulate ingenti somme di denaro e, da tale circostanza, incontrovertibilmente molto significativa, appare aver desunto la precedente attività di induzione o suggestione attribuita al ricorrente ma in alcun modo definita, così come, con riferimento al testamento olografo, la sentenza impugnata si limita a rilevare che dalla perizia grafologica espletata è emerso che "la data ed il luogo del testamento sono state apposte in un momento successivo rispetto alla redazione dell'atto di ultima volontà", senza che, però, sia stato in alcun modo esplicitato quale sia l'attività di induzione posta in essere dal LO e desumibile dalla predetta o da altre circostanze. Si tratta, peraltro, di esplicitazione che appare ancor più necessaria alla luce della dedotta esistenza di una pronuncia del giudice civile del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli che si assume avrebbe rilevato che, almeno in quella sede non erano risultati comportamenti concreti di attività captatoria posti in essere dal ricorrente ai danni di LO GO. 9 7. Vanno, invece, disattesi gli altri motivi di impugnazione concernenti il merito della decisione impugnata e la valutazione dei singoli elementi di prova, mentre sono assorbiti dall'annullamento della decisione in ordine alla responsabilità del ricorrente i motivi inerenti il trattamento sanzionatorio.
8. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, atteso che la Corte di Appello di Salerno è composta da una sola sezione penale, per un nuovo esame che colmi le lacune motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame. Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Luciano ImperialiDott. Luciay Dott. Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 8 FEB. 2017 DI CASSA Il Cancelliere EMA DI CANCELLIE Claudia Pianeti A Z I O N S E * 10