Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2014, n. 17970
CASS
Sentenza 26 marzo 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di procedimento di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, quest'ultima non può proporre ricorso per cassazione per dedurre difetti di giudizio o di motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea valutazione delle tesi prospettate dell'opponente, essendo consentita l'impugnazione esclusivamente per censurare il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio.

Commentario1

  • 1Offesa collettiva, diffamazione insussistente (Cass. 3809/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2014, n. 17970
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17970
Data del deposito : 26 marzo 2014

Testo completo