Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2002, n. 9294
CASS
Sentenza 26 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle istruzioni ricevute quanto alla riscossione degli assegni di cui essa è gravata, tiene un comportamento che impedisce o ritarda l'attuazione di un credito pecuniario del mittente e risponde verso di lui dell'importo di tali assegni; l'azione esercitata dal mittente nei confronti del vettore per ottenere il pagamento degli assegni è un'azione di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e le conseguenze di tale inadempimento sono regolate dall'art. 1224 c.c., a norma del quale la somma dovuta è aumentata di interessi legali dal giorno della mora, mentre al creditore che ne faccia domanda spetta di allegare e provare il concreto maggior danno subito, con conseguente onere del giudice di motivare in ordine all'accertamento e all'entità del danno riconosciuto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2002, n. 9294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9294
    Data del deposito : 26 giugno 2002

    Testo completo