Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
In tema di prova testimoniale dei contratti, il principio per cui le nullità riguardanti l'ammissione e l'espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e segg. cod. civ. hanno carattere relativo, onde non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 cod. proc. civ.), trova deroga soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova, ma per l'esistenza stessa del contratto.
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In materia di atti e contratti per i quali sia richiesta “ad substantiam” la forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto “ad probationem” (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4690 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE RI, DE AR, elettivamente domiciliate in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, difese dall'avvocato NICOLA ABBONDANTE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ER AR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOACCHINO DELLA PIETRA con studio in 80132 NAPOLI VIA S BRIGIDA 64, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 06/11/96 e depositata il 21/01/97 (R.G. 3151/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19.11.1983 RN RI e RN LA, premesso che una loro autorimessa attrezzata era stata data in affitto a PE NO, esposero che l'azienda veniva di fatto e senza titolo gestita da RT AR. Convennero, quindi, dinanzi al Tribunale di Napoli il RT per sentirlo condannare alla riconsegna del bene ed al risarcimento dei danni. Il convenuto oppose di avere assunto in affitto la autorimessa dopo il PE e chiese, quindi, il rigetto della domanda. Assunta una prova per testi il Tribunale, con sentenza del 13.4.1991, rigettò la domanda. Su appello delle RN la Corte di Napoli, con sentenza del 21.1.1997, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che l'autorimessa, già affittata fittiziamente al PE (che aveva assolto in tal modo alla funzione di mero prestanome per i proprietari) era stata successivamente data in affitto, con contratto verbale, al RT, per il quale il PE aveva continuato a svolgere la stessa funzione. Ricorrono le RN con due motivi. Resiste il RT con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2556, 2202 e 2725 cod.civ., lamentando che la Corte di merito abbia fondato la sua decisione su una prova testimoniale, che non avrebbe potuto essere ammessa, perché intesa a dimostrare l'avvenuta stipulazione (in favore del RT) di un contratto di affitto di azienda, che invece, ai sensi dell'art 2556 cod.civ. avrebbe potuto essere provato soltanto per iscritto, in quanto concernente l'esercizio di un'autorimessa e cioè di una impresa che -ad avviso delle ricorrenti- avrebbe dovuto ritenersi soggetta a registrazione, ai sensi del d.m. 30.11.1981 e dell'art. 25 della legge 11.6.1971 n.426. La doglianza è infondata. In tema di prova testimoniale dei contratti il principio per cui le nullità riguardanti l'ammissione e l'espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e segg. cod.civ. hanno carattere relativo, onde, non essendo rilevabili di ufficio, restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi, così come prescritto dall'art. 157 cod.proc.civ. (Cass. 13.4.1964 n. 853;
Cass. 28.9.1967 n. 2226; Cass. 23.7.1988 n. 4752), trova ovvia deroga soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità e cioè non per la prova ma per l'esistenza stessa del contratto (Cass.
6.2.1970 n. 281; Cass. 25.3.1987 n. 2902;
Cass. 10.4.1990 n. 2988). Nella specie la prova testimoniale ammessa ed assunta era volta a far constare un affitto di azienda e cioè un contratto per il quale, a termini dell'art. 2556 cod.civ., la scrittura è richiesta dalla legge "ad probationem tantum" e non "ad substantiam" e sempre che il contratto sia riferibile ad un'impresa soggetta a registrazione. A parte, quindi, il rilievo che il d.m. 30.11.1981 e la legge 11.6.1971 n. 426 non attengono minimamente al caso in esame (contenendo il primo soltanto le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e riguardando la seconda gli esercizi di vendita di merci all'ingrosso e al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e non offrono, di conseguenza, argomenti da cui possa desumersi (come, invece, pretenderebbero le ricorrenti) che la autorimessa dedotta in contestazione fosse soggetta a registrazione e che, quindi, la sua cessione non potesse essere provata se non per iscritto, non può, comunque, porsi in dubbio che le RN, che nel giudizio di primo grado avevano eccepito (dapprima dinanzi al giudice istruttore e poi con reclamo al collegio) la inammissibilità della prova testimoniale dedotta dal RT, non avrebbero potuto, per ciò solo, ritenersi esonerate dall'eccepire, dopo l'assunzione della prova e col loro primo atto difensivo, la nullità della prova stessa per lo specifico motivo dedotto a sostegno della eccezione di inammissibilità. L'eccezione di nullità non è stata tempestivamente sollevata, sicché, dovendo la nullità della prova, quand'anche sussistente, ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 157 comma II cod.proc.civ., la eccezione di inammissibilità riproposta col ricorso per cassazione non può essere assunta in considerazione. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod.proc.civ. le ricorrenti sostengono che la prova testimoniale avrebbe dovuto ritenersi inammissibile anche ai sensi dell'art. 2722 cod.civ., in quanto volta a dimostrare la stipulazione di un patto verbale, aggiunto e successivo al contratto scritto concluso dai proprietari col precedente affittuario dell'azienda. La deduzione, a prescindere dal suo dubbio fondamento, è inammissibile, perché corrisponde ad un motivo di impugnazione nuovo e diverso da quelli contenuti in ricorso (Cass.
8.1.1985 n. 1013; Cass. 28.1.1985 n. 468; Cass.24.4.1987 n. 4005). Col secondo motivo le ricorrenti denunziano "contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia", ma non chiariscono quale sia il punto investito dalla motivazione asseritamente contraddittoria. Aggiungono che la sentenza ai fonderebbe "su documentazione proveniente da terzi, disconosciuta dalle ricorrenti", senza, tuttavia, precisare in che cosa consista la documentazione che la Corte territoriale avrebbe indebitamente utilizzato. Sostengono, infine, che la Corte napoletana avrebbe prestato credito a "deposizioni testimoniali assolutamente contraddittorie" ed in proposito affermano che la contraddittorietà atterrebbe sia alle dichiarazioni di PE NO, sia a quelle rese da quest'ultimo in relazione a quelle dei testi CA LV e De CO LV".
Null'altro dicono le ricorrenti ad illustrazione del motivo in esame, che, di conseguenza, appare inammissibile in ragione diretta ed esclusiva della sua radicale genericità.
Con la memoria di cui innanzi le RN menzionano talune dichiarazioni del teste PE NO, che, a loro avviso, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere contraddittorie. Di questa ulteriore deduzione non può qui farsi alcun conto, perché con la memoria consentita dall'art. 378 cod.proc.civ. non possono chiarirsi o precisarsi motivi che (come quello in esame) siano stati enunciati e svolti in ricorso in maniera vaga e indeterminata (Cass.15.2.1992 n. 1860). Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna solidale dalle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 1.500.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 220.000, oltre agli onorari, liquidati in L.
1.500.000. Roma, 22.2.1999.