Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 1
Nella ipotesi di cessione di un credito "pro solvendo", in cui il creditore cessionario diviene titolare di due crediti concorrenti, l'uno verso il proprio debitore e l'altro verso il debitore ceduto, si è in presenza di distinte obbligazioni, ciascuna avente una propria autonoma causa ed un'attitudine ad essere oggetto di autonomi atti di disposizione, con l'unico limite costituito dal fatto che l'obbligazione originaria è destinata ad estinguersi con la riscossione del credito dal debitore ceduto (art. 1198, primo comma, cod. civ.), ma senza che tale collegamento, concernente il momento estintivo delle due obbligazioni, comporti la necessità di una loro vita parallela in capo allo stesso titolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9495 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 4, presso l'avvocato RINALDO GEREMIA, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PROTO PISANI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI IO DA, in persona del Curatore Vincenzo HI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 35, presso l'avvocato DOMENICO GUIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GASPARE DALIA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2358/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 16/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2002 dal consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato GUIDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.2.1993 la curatela del fallimento di DA ON conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli RU ON, chiedendo che ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.2 L.F. venisse revocata la cessione di credito dell'importo di L. 561.000.000 stipulata il 4.7.1989 tra il DA ed il RU in adempimento del credito vantato da quest'ultimo per la vendita di materiali nei confronti dell'imprenditore poi fallito. Si costituiva il convenuto, deducendo l'infondatezza della domanda in quanto all'epoca della cessione il DA non era in stato d'insolvenza e comunque tale stato era da lui ignorato. Successivamente in comparsa conclusionale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che, prima dell'introduzione del giudizio, egli aveva ceduto la propria azienda conferendola alla s.p.a. RU ER.
Il Tribunale con sentenza del 14.5.1998 respingeva le eccezioni ed accoglieva la domanda.
Il RU proponeva impugnazione ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la curatela, la Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 28.10-16.11.1999 rigettava il gravame. Dopo aver ritenuto ammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dedotta in primo grado solo con la comparsa conclusionale, in quanto nel giudizio di appello, secondo la precedente formulazione dell'art. 345 comma 2 C.P.C. applicabile al procedimento in esame "ratione temporis", possono essere esaminate anche nuove eccezioni, rilevava la Corte d'Appello che il conferimento da parte del RU della propria azienda alla RU ER s.p.a. non aveva riguardato anche il credito acquistato tramite la cessione, non risultando tale credito dall'elenco redatto dal perito cui rinviano sul punto i verbali dell'assemblea, con la conseguenza che egli ne era rimasto titolare e legittimo contraddittore della domanda di revoca. Riteneva poi che tali conclusioni non solo erano compatibili con la presenza in detto elenco del credito vantato nei confronti del DA in quanto la cessione, essendo avvenuta "pro solvendo", non si era estinta in attesa dell'adempimento del credito ceduto, ma trovavano conferma nel fatto che il RU con atto del 21.7.1989 aveva conferito al Banco di Roma procura irrevocabile all'incasso del credito ceduto e che pertanto, avendone disposto, non aveva potuto includerlo tra quelli conferiti nella nuova società.
Quanto alla conoscenza dello stato d'insolvenza, osservava la Corte di merito che la documentazione prodotta dal RU non solo non era idonea a superare la presunzione a suo carico, ma conteneva concreti elementi per ritenere che, anche prima dell'accettazione della cessione di credito egli diffidasse della solvibilità del DA, avendo convenuto per la fornitura di materiali il rilascio di cambiali in acconto con notevoli dilazioni nel tempo, inizialmente per svariati mesi e, successivamente, per periodi più ridotti, ad ulteriore conferma della diminuita fiducia e non avendo accettato altri regolamenti cambiari non appena si erano verificati i primi insoluti. Riteneva quindi che successivamente la cessione di credito era stata stipulata a definizione degli insoluti cambiari e per l'intervenuta sfiducia nel Brunetti di proseguire con tali modalità di pagamento.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione RU ON, deducendo due motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resiste la curatela del fallimento DA ON con controricorso illustrato anch'esso con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ET ON denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1198, 1260, 1264, 1266, 1267, 2258 e 2559 C.C. nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che, essendo la cessione "pro solvendo" e quindi strettamente legata al credito da estinguere, non poteva da tale credito essere separata ma considerarsi trasferita alla società e che non abbia spiegato come sia possibile il trasferimento di uno solo dei due crediti. Sostiene altresì, in relazione alla procura irrevocabile all'incasso, che questa non implica alcun trasferimento, mantenendo la titolarità del credito in capo al rappresentato.
La censura è infondata.
Con il presente motivo di ricorso non si pone il problema dell'assoggettabilità all'azione revocatoria della cessione del credito, ma quello ben diverso volto a verificare, ai fini della sua esperibilità nel caso concreto, se il credito ceduto segua necessariamente il credito originario qualora questo venga a sua volta ceduto ad altro soggetto.
Orbene, nell'ipotesi, come quella in esame, di cessione "pro solvendo" effettuata a scopo solutorio in cui il creditore cessionario sia divenuto titolare di due crediti concorrenti, l'uno verso il proprio debitore e l'altro verso il debitore ceduto, si è certamente in presenza di distinte obbligazioni, ciascuna avente una propria autonoma causa ed un'attitudine ad essere oggetto di autonomi atti di disposizione, con l'unico limite costituito dal fatto che l'obbligazione originaria è destinata ad estinguersi con la riscossione del credito verso il debitore ceduto (art. 1198 comma 1 C.C.), senza che tale collegamento, riguardante il momento estintivo delle due obbligazioni, comporti la necessità, non desumibile da alcuna norma, di una loro vita parallela in capo allo stesso titolare.
Di ciò del resto ha mostrato di essere consapevole lo stesso ricorrente che ha trasferito il credito originario nella società dal medesimo Costituita all'atto del conferimento dell'azienda, tacendo il credito cedutogli di cui ha poi disposto autonomamente e separatamente a favore di un istituto di credito con mandato irrevocabile all'incasso.
Nè rileva ai fini in esame, in cui il problema si pone in termini di autonoma disponibilità dei due crediti, che il mandato irevocabile non implichi alcun trasferimento, a differenza della cessione. La Corte d'Appello infatti, lungi dall'aver affermato, come sostiene invece il ricorrente, che un tale mandato comporti il trasferimento del credito, ha inteso semplicemente individuare in detto atto un concreto elemento di riscontro alla tesi della disponibilità da parte sua, anche dopo la costituzione della società, del credito cedutogli - che anche per tale verso ha ritenuto quindi che non fosse stato oggetto di conferimento - ed in definitiva affermare la sua legittimazione passiva alla revocatoria fallimentare proposta nei suoi confronti.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errata e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 C.C.; 67 L.F.; 112, 113, 115 e 116 C.P.C. nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Deduce che non sussisteva alcuna presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza del DA, da ritenersi comunque superata in quanto dalla documentazione da lui esibita in primo grado risultava l'inesistenza di procedure esecutive mobiliari e che la Corte d'Appello non ha adeguatamente valutato l'entità dei lavori (402 alloggi in località Monteruscello di Pozzuoli) che il DA aveva in corso e la necessità quindi che la fornitura, data la sua rilevanza, fosse adeguatamente garantita nei pagamenti. Anche tale censura, relativa all'elemento soggettivo della "scientia decoctionis", è infondata, avendo la Corte d'Appello con una motivazione particolarmente penetrante nell'esame delle varie circostanze emerse, oltre che congrua nelle sue articolazioni, accertato non solo che il ricorrente non ha superato la presunzione posta a suo carico dall'art. 67 comma 1 L.F. ma che era risultata in concreto provata la consapevolezza da parte sua dello stato d'insolvenza del debitore che il proprio credito gli aveva ceduto dopo che le numerose cambiali emesse in pagamento e più volte rinnovate non erano stato onorate.
Trattasi all'evidenza di una valutazione di merito che si sottrae al sindacato di questa Corte in quanto immune da vizi logici, peraltro nemmeno adeguatamente prospettati, non potendosi certamente considerare in tale ambito la specifica doglianza relativa all'omesso rilievo da parte della Corte d'Appello della documentazione prodotta in primo grado dall'odierno ricorrente e riguardante l'inesistenza di procedure esecutive mobiliari e di protesti.
Non ha infatti considerato il ricorrente le osservazioni espresse al riguardo dall'impugnata sentenza la quale, nel valutare proprio tale circostanza, ha sottolineato come, in considerazione della peculiarità dei fatti di causa caratterizzati da una personale e diretta conoscenza da parte del RU delle difficoltà del debitore desumibili dallo stesso rapporto intercorso fra i due, nessuna necessità egli aveva "di segnali provenienti dall'esterno", quali i protesti o le procedure esecutive, sopravvenute successivamente alla cessione del credito in esame. Elementi questi che, hanno consentito addirittura di accertare direttamente l'effettiva conoscenza, senza necessità di far riferimento ad elementi che attengono alla mera conoscibilità, come sarebbe stato pur possibile nelle ipotesi, diverse peraltro da quella in esame, previste dal comma 2 dell'art. 67 L.F..
Assolutamente errata sotto il profilo giuridico è infine l'affermazione, secondo cui la Corte d'Appello si sarebbe basata "su ipotesi prive di valore presuntivo", non avendo il ricorrente considerato che, vertendosi nell'ambito del primo comma dell'art. 67 L.F., la presunzione è prevista per legge e non già desumibile dal giudice.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 6.000,00 oltre alle spese liquidate in euro 136,00.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002