Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2024, proposto da
AT AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Desenzano del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ED AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Mary Pozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 27491-2023 (doc. 2), rilasciato dall'Amministrazione resistente alla sig.ra AR ED per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale insistente sulle aree di proprietà di quest'ultima;
- della nota prot. n. 18119-2024 del 15.3.2024 a mezzo della quale l'Amministrazione comunicava al sig. AT di non provvedere all'annullamento in autotutela del predetto titolo, richiesta dallo stesso con nota del 22.2.2024. (doc. 14);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda e di AR ED;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IB NO ON, viste le note di passaggio in decisione depositate dalle difese di parte ricorrente e di parte controinteressata, e sentito l’avv. Ministrini su delega dell’avv. Gorlani per il Comune di Desenzano del Garda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 20 marzo 2024 e ritualmente depositato, il sig. AT AM, proprietario di un immobile residenziale nel Comune di Desenzano del Garda, ha impugnato il permesso di costruire n. 27491 del 30 ottobre 2023 rilasciato dall’amministrazione comunale alla signora AR ED, proprietaria del lotto di terreno confinante, sul lato nord, con quello di proprietà del ricorrente, per la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale monofamiliare con autorimessa e pescina pertinenziali.
1.2. Secondo il ricorrente, il permesso di costruire impugnato sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 32.6 delle NTA del Piano delle Regole del vigente PGT di Desenzano, nonché dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, sotto tre distinti profili:
(i) per aver assentito la realizzazione di una piscina parzialmente interrata a distanza dal confine con la proprietà del ricorrente di circa 1,5 metri, inferiore a quella minima di 5 metri prescritta dall’art. 32.6 delle NTA e in assenza di convenzione con il proprietario confinante, come pure previsto dalla norma richiamata: al riguardo, nella Tavola di progetto 01 allegata all’istanza di permesso di costruire, la controinteressata aveva dichiarato espressamente che “(le) quote di piscina (erano) subordinate a scrittura privata in corso di definizione con il confinante” , tuttavia il ricorrente non ha mai sottoscritto alcuna convenzione né ha mai avuto intenzione di farlo;
(ii) per aver assentito la realizzazione di un terrapieno, funzionale all’interramento della piscina, in aderenza al muro di confine con la proprietà del ricorrente, e quindi anch’esso in violazione della distanza minima di 5 metri dal confine prescritta dall’art. 32.6 delle NTA;
(iii) per aver assentito la realizzazione di uno sporto (gronda) di 1,5 metri sul lato nord del fabbricato residenziale, a distanza dal confine con la proprietà del ricorrente di circa 3,50 metri, e quindi inferiore a quella minima di 5 metri prescritta dall’art. 32.6 delle NTA; sotto questo profilo, sussisterebbe anche la violazione della distanza minima di 10 metri prescritta dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 rispetto alla parete finestrata dell’edificio residenziale di proprietà del ricorrente.
1.3. Unitamente al permesso di costruire, il ricorrente ha impugnato la nota in data 15 marzo 2024 con cui il Comune di Desenzano ha respinto l’istanza del ricorrente di annullamento in autotutela del predetto permesso di costruire; il diniego di autotutela è stato adottato dal Comune sul duplice rilievo che: (i) le quote dell’area pertinenziale al fabbricato in costruzione erano, a quella data, ancora provvisorie (sulla base di quanto accertato dall’amministrazione a seguito di verifiche effettuate presso il cantiere) e comunque era opinione dell’amministrazione che a fine lavori sarebbero state ricondotte a quelle autorizzate; (ii) con la dichiarazione di inizio lavori del 24 gennaio 2024, la controinteressata aveva rinunciato espressamente a realizzare la piscina sul lato confinante con la proprietà del ricorrente e, in data 12 febbraio 2024, aveva presentato una istanza di autorizzazione paesaggistica per lo spostamento della piscina sul lato opposto (fronte strada) a quello autorizzato con il permesso di costruire.
1.4. Secondo il ricorrente, tale nota comunale sarebbe illegittima per illogicità e irragionevolezza dal momento che l’amministrazione, pur riconoscendo la fondatezza delle circostanze addotte dal ricorrente nell’istanza di autotutela (in ordine alla violazione delle distanze regolamentari) non avrebbe proceduto al doveroso annullamento del titolo edilizio; peraltro, la variante in corso d’opera presentata dalla controinteressata consentirebbe di superare le criticità del titolo edilizio soltanto in relazione alla piscina, ma non in relazione al terrapieno e allo sporto del fabbricato, con particolare riferimento, quanto a quest’ultimo, alla violazione delle distanze fra pareti finestrate.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Comune di Desenzano del Garda si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva, evidenziando in punto di fatto che già al momento della comunicazione di inizio lavori (24 gennaio 2024) la controinteressata aveva rinunciato alla realizzazione della piscina in lato nord, impegnandosi a presentare variante in corso d’opera per lo spostamento della stessa in lato sud; che, successivamente, in data 3 aprile 2024, la controinteressata aveva effettivamente presentato SCIA in variante al permesso di costruire con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica, prevedendo sia lo spostamento della piscina sia l’arretramento dello sporto del fabbricato di nuova costruzione in modo tale da rispettare la distanza di 5 metri dal confine e quella di 10 metri tra pareti finestrate; che, quanto al terrapieno, questo era conforme alle previsioni dell’art. 19.7 delle NTA del PGT, essendo contenuto entro un’altezza di circa 1 metro dalla quota zero di terreno e non implicando la realizzazione di manufatti interrati o seminterrati, e quindi non determinando la creazione di nuovi volumi né di superfici utili.
2.2. In giudizio si è costituita anche la parte controinteressata sig.ra AR ED, depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso o comunque la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla piscina e al terrapieno ad essa funzionale, avendo la ricorrente rinunciato espressamente alla realizzazione di tali manufatti ben prima della notifica del ricorso; contestando la fondatezza del ricorso quanto alla gronda, essendo quest’ultima un aggetto di circa 1 metro, e come tale inferiore alla misura massima di 2 metri prescritta dagli artt. 19.2, 19.4 e 19.5. delle NTA ai fini delle distanze dai confini e del distacco tra fabbricati; in ogni caso, evidenziando l’intenzione di rinunciare tout court alla realizzazione della predetta gronda attraverso la presentazione di una nuova domanda di variante, al solo fine di evitare ogni ulteriore motivo di contenzioso con il ricorrente.
2.3. All’udienza camerale del 9 maggio 2024, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
2.4. In prossimità dell’udienza di merito, il Comune di Desenzano ha depositato una memoria conclusiva, svolgendo eccezioni in rito e nel merito analoghe a quelle formulate dalla parte controinteressata.
2.5. Parte ricorrente ha replicato nel termine di rito, dichiarando la persistenza del proprio interesse all’annullamento del permesso di costruire, pur a fronte delle varianti intervenute in corso di causa quanto alla piscina e alla gronda, sul rilievo che tali circostanze sopravvenute non sarebbero idonee a incidere sulla illegittimità originaria del titolo edilizio, il cui annullamento travolgerebbe anche la successiva SCIA in variante, e quindi l’intero intervento; in ogni caso, l’interesse sussisterebbe certamente in relazione al riporto di terra, non oggetto di successive varianti. Ha chiesto la condanna del Comune alle spese di lite.
2.6. Parte controinteressata ha insistito per la declaratoria di integrale cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese di lite.
2.7. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione
3. Decisione .
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in accoglimento delle eccezioni formulate da entrambi le parti resistenti.
3.1. Come infatti dedotto e documentato dalle parti resistenti – e come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nella memoria di replica (pag. 2, primo capoverso) – la parte controinteressata, dando seguito all’impegno assunto già in data 24 gennaio 2024, all’atto di comunicare all’amministrazione l’avvio dei lavori, ha provveduto in data 3 aprile 2024 a presentare una SCIA in variante nella quale ha previsto: (i) lo spostamento della piscina sul lato sud della sua proprietà, fronte strada, e quindi sul lato opposto a quello confinante con la proprietà del ricorrente; (ii) nonché l’eliminazione dello sporto del fabbricato.
3.2. L’eliminazione della piscina in lato nord ha eliminato anche la necessità della realizzazione del terrapieno che aveva la funzione di consentirne l’interramento, con conseguente venir meno di ogni criticità relativa al rispetto della distanza del manufatto dal confine con la proprietà del ricorrente: l’eliminazione del terrapieno in lato nord si evince sia dalla Tavola di progetto in variante, depositata dalla parte controinteressata sub doc. 7 sia dalla documentazione fotografica depositata stessa parte sub doc. 11, aggiornata alla data di presentazione della variante. Peraltro, il mero terrapieno, non più destinato ad ospitare alcuna costruzione interrata, non rileverebbe comunque, di per sé, ai fini del rispetto della distanza minima dai confini, dal momento che quest’ultima concerne unicamente la “superficie coperta” che venga realizzata sul fondo confinante (art. 19.5. NTA).
3.3. In definitiva, quindi, le predette modifiche progettuali, eliminando in radice la stessa esistenza di manufatti di sorta sul fronte del lotto di proprietà della controinteressata confinante con la proprietà del ricorrente, hanno consentito di superare ogni profilo di asserita illegittimità del titolo edilizio impugnato in relazione alla dedotta violazione delle distanze minime dal confine e tra pareti finestrate.
4. Conclusioni .
4.1. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
4.2. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame e della circostanza che già prima dell’introduzione del presente giudizio l’amministrazione aveva comunicato al ricorrente, con il provvedimento di diniego di autotutela del 15 marzo 2024, la rinuncia manifestata dalla parte controinteressata alla realizzazione dei manufatti contestati dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR RO, Presidente
IB NO ON, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB NO ON | UR RO |
IL SEGRETARIO