TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 520
TAR
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione distanze minime per piscina

    La controinteressata ha rinunciato alla realizzazione della piscina sul lato nord e ha presentato variante per spostarla sul lato sud, eliminando la criticità.

  • Rigettato
    Violazione distanze minime per terrapieno

    L'eliminazione della piscina ha comportato la rimozione del terrapieno ad essa funzionale. Inoltre, il mero terrapieno non destinato ad ospitare costruzioni interrate non rileva ai fini del rispetto delle distanze dai confini.

  • Rigettato
    Violazione distanze minime per sporto (gronda)

    La controinteressata ha presentato variante per eliminare lo sporto del fabbricato, rispettando le distanze.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego di autotutela

    Le modifiche progettuali intervenute in corso di causa hanno eliminato le criticità, rendendo improcedibile il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 520
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 520
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo