Sentenza 9 febbraio 2017
Massime • 1
Non può essere restituito nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., l'imputato che abbia delegato altra persona al ritiro della raccomandata di avviso di effettuazione della notifica del decreto a mezzo deposito presso l'ufficio postale, dovendo ritenere in tal caso che egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2017, n. 11476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11476 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2017 |
Testo completo
1 1476-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA - Rel. Consigliere - N. 214/17 Dott. VINCENZO ROMIS Dott. VINCENZO PEZZELLA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' N. 41601/2016 - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI ND N. IL 30/04/1961 avverso l'ordinanza n. 134/2016 GIP TRIBUNALE di NOVARA, del 20/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Piero Eauto, che me chiesto annillars l'ordinance impregnato •Recovo esame al Oribunale e rinviare, per o Novare. Udit i difensor Avv.; 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP del Tribunale di Novara il 20.5.2016 respingeva l'istanza di re- missione in termini avanzata da NI ND per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso dal GIP di Novara il 23.10.2014, dichiarato esecutivo il 15.12.2014. L'istanza del AN veniva rigettata sul rilievo che la notifica del decreto era avvenuta a mezzo raccomandata ritirata presso l'ufficio postale di Ravenna, da persona delegata al ritiro, a seguito di mancato recapito della stessa, presso il domicilio dichiarato, immissione di avviso in cassetta, de- posito presso l'ufficio postale e spedizione raccomandata di comunicazione di av- venuto deposito, sicché la notifica doveva considerarsi rituale e doveva ritenersi che l'istante avesse avuto effettiva conoscenza dell'atto.
2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento, a mezzo del proprio difensore di fiducia, SA AN, deducendo che indice della mancata cono- scenza dell'atto sarebbe proprio la modalità di scoperta dell'avvenuta condanna. Il AN, infatti, a seguito di partecipazione ad un'importante gara pubblica, si vedeva automaticamente escluso per aver dichiarato l'assenza di condanne pe- nali, allorquando la condanna riportata, se dichiarata, non avrebbe avuto alcuna conseguenza sulla partecipazione alla gara. Si fa presente in ricorso che le ricerche effettuate sui registri di corrispon- denza presso la società dove era stato dichiarato il domicilio ed era stata spedita la raccomandata, non sortivano alcun effetto, così come la firma presente sull'avviso di ricevimento risultava non attribuibile ad alcuno dei dipendenti. Il AN, residente a [...], sarebbe raramente presente in sede, ad Al- fonsime (RA), pertanto, pur in presenza di regolarità formale della notifica, sa- rebbe evidente la mancata conoscenza dell'atto. Anche l'avvenuta notificazione presso il difensore di ufficio non costitui- rebbe prova dell'effettiva conoscenza. Il ricorrente richiama sul punto numerosi precedenti di questa Corte di legittimità. -Il AN si legge ancora in ricorso- pur avendo eletto domicilio presso l'azienda e pur essendo stato l'atto poi ritirato, dichiara che lo stesso atto non gli è stato mai consegnato e di non sapere chi lo abbia ritirato. Del resto, ribadisce il ricorrente, la prova della mancata conoscenza risiederebbe nell'avvenuta esclu- sione dalla gara a causa dell'errata dichiarazione e l'interesse alla restituzione in termini risiederebbe anche nell'interesse ad avvalorare in altre sedi una prova dell'inconsapevolezza dell'esistenza della condanna. Ci si duole che il provvedimento impugnato, dopo aver ribadito la regola- rità formale della notifica, avrebbe ritenuto non provata l'avvenuta dispersione della raccomandata dopo il ritiro. Imponendo tale onere probatorio, però, il giu- 2 dice avrebbe fatto riferimento ai rigorosi parametri del primo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. mentre si trattava di richiesta di restituzione del termine formulata ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Il ricorrente ritiene errato addossare tale onere probatorio al richiedente richiamando sul punto la sentenza n.20413 del 4.2.2015 di questa Corte.
3. Il P.G. presso questa Suprema Corte in data 25.11.2016 ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo annullarsi l'ordinanza impugnata e rinviare, per nuovo esame, al Tribunale di Novara. Il PG richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di remissione nel termine e ritiene che, in applicazione di detto principio la richiesta di rimessione in termini debba trovare accoglimento in quanto nel caso di specie l'indubbia ritualità della notifica non supererebbe il dubbio avanzato circa l'effet- tiva conoscenza dell'atto in capo al soggetto interessato. Occorre, infatti, valoriz- zare ogni elemento sostanziale per accertare il momento dell'effettiva conoscen- za, senza arrestare verso soglie di natura formalistica tutte le volte in cui la noti- fica non avviene a mani del condannato. Il giudice di merito, secondo il PG, sembrerebbe essersi arrestato all'esa- me della ritualità formale senza esaminare la prospettazione relativa alla man- canza di effettiva conoscenza dell'atto, considerato che l'art. 175, comma secon- do, cod. proc. pen. - come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella legge n. 60 del 2005 1 - ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento che in passato doveva essere fornita dall'interessato - una sorta - di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l'onere di reperire agli atti l'eventuale prova positiva e, più in genera- le, di accertare se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento e ab- bia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre opposizione (Sez. 4, n. 3564 del 12/01/2012 - dep. 30/01/2012, Amendola, Rv. 252669). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Va ricordato che la norma di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2, nella formulazione derivante dalla modifica al precedente testo operata dal D.L. n. 17 del 2005, convertito, con modifiche, nella L. n. 60 del 2005 e successivamente sostituito dall'art. 11, comma 6, L. 28 aprile 2014, n. 67 prevede che l'imputato condannato con decreto penale, che non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per pro- porre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. 3 La norma si colloca in continuità con la precedente novella, evidentemen- te con gli aggiusti resisi necessari dal venir meno dell'istituto della contumacia, con cui si era rimediato al "difetto strutturale" del sistema processualpenalistico italiano che la Corte EDU aveva individuato nell'assenza di un meccanismo effet- tivo, volto a concretizzare il diritto delle persone condannate in contumacia non effettivamente informate del procedimento a loro carico e non rinuncianti in ma- niera certa e consapevole a comparire - di ottenere che una giurisdizione esamini nuovamente il caso, dopo averle ascoltate sul merito delle accuse, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 Convenzione edu (cfr. CEDU 10/11/2004, Sejdovic;
CEDU 18/05/2004, Somogyi). Pertanto la sentenza di condanna in contumacia dell'imputato o il decreto penale di condanna reso, sempre, in contumacia, davano luogo, per ciò solo, al diritto del condannato a chiedere ed ottenere la restituzione in termini con la so- la eccezione rappresentata, come inequivocabilmente espresso dalla legge, dalla comunque intervenuta conoscenza di fatto del procedimento o del provvedimen- to e sempre che, in tal caso, la presenza dell'imputato in giudizio non sia stata impedita da eventi estranei alla sua volontà. La novella legislativa aveva, dunque, introdotto, in favore del condannato in contumacia, e rimane tale per quello condannato con decreto penale di con- danna una presunzione "iuris tantum" di non conoscenza del procedimento o del provvedimento (tale da consentire per questo solo fatto la restituzione in termi- ni), presunzione, tuttavia, superabile dal giudice ove avesse dimostrato che, al contrario, l'interessato avesse ugualmente potuto avere conoscenza dell'uno o dell'altro. A seguito della modifica normativa del 2005, questa Corte di legittimità ha affermato costantemente, perciò, che la nuova disciplina della restituzione in favore del contumace, a differenza della precedente, pone a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria rispetto alla presunzione di non conoscenza e, più in generale, di svolgere le verifiche necessarie ad accerta- re se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire (cfr. sul punto, Sez. 6, n. 2718 del 16/12/2008, Holczer, Rv.242430 e Sez. 4, n. 23137 del 14/05/2008, Mostardini, Rv.240311) e che, quindi, l'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale può essere rigettata solamente quando il giudice abbia conseguito certezza, sulla base di dati fattuali concreti e non di mere ipo- tesi congetturali, in ordine alla "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 21712 del 30/01/2009, Rus- so, Rv. 243975). 4 3. Questa Corte ha anche in più occasioni affermato il condivisibile princi- pio che la regolarità formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell'atto solo ove la stessa avvenga a mani dell'inte- ressato (in tal senso, Sez. 3, 21/1/2014, n. 5920, Rv. 258919; Sez. 3, 30/4/2014, n. 20795, Rv. 259633; Sez. 4, n. 3564 del 12/01/2012, Amendola, Rv. 252669; Sez. 5, n. 39369 del 21/09/2011, Amante, Rv. 251520; Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Scialla, Rv. 250437; Sez. 3, n. 24605 del 13/05/2010, Battanta, Rv. 247796; Sez. 3, n. 35866 del 05/06/2007, Pannunzi, Rv. 237281; Sez. 3, n. 17661 del 12/04/2006, Ricci, Rv. 233641) non potendo conseguente- mente convenirsi con il diverso orientamento secondo cui, nel caso di regolare notificazione dell'atto, anche ove la stessa non sia avvenuta a mani dell'interes- sato, questi debba comunque esplicitamente allegare le ragioni determinative della mancata conoscenza (Sez. 2, n. 9776/13 del 22/11/2012, El Badaoui, Rv. 254826, in caso di notifica a mani del cugino dell'interessato; Sez. 6, n. 7533 del 31/01/2013, Basile, Rv. 255149 e Sez. 3, n. 17965 del 08/04/2010, Rescio, Rv. 247159, ambedue in caso di notifica avvenuta a mani della collaboratrice dome- stica;
Sez 1, n. 2934/09 del 09/12/2008, Fiocco, Rv. 242627, in caso di notifica avvenuta ex art. 157 c.p.p., comma 8). Opinare nel senso di cui a tale secondo orientamento significherebbe in- fatti come rileva condivisibilmente la citata Sez. 3 n. 5920/2014- pretendere che sia ancora una volta l'interessato a dovere dimostrare la non conoscenza dell'atto, per ribaltare sul medesimo un onere incombente, invece, per quanto detto, sul giudice, in tal modo vanificando le stesse ragioni poste a suo tempo al- la base della modifica legislativa. Ritiene tuttavia il Collegio, che non debbano sorgere equivoci nell'interpretazione di tale costante indirizzo giurisprudenziale, che va senz'altro riconfermato anche per l'ipotesi residuale della conoscenza del decreto penale di condanna. I numerosi arresti giurisprudenziali sopra richiamati affermano, infatti, che, di fronte ad una notifica dell'atto a mani proprie, basta la prova della notifi- ca per poter far dire superata ogni presunzione di non conoscenza dell'atto. Tutte le sentenze sopra citate, tuttavia, affermano anche il principio che la circostanza che un atto del procedimento o lo stesso provvedimento siano stati ritualmente notificati all'imputato, anche non a mani proprie, può ritenersi ido- nea a far superare al giudice la presunzione ricordata nel caso in cui la stessa sia stata effettuata -come nel caso che ci occupa- con modalità tali da far ritenere acquisita, in capo all'interessato, la conoscenza "effettiva" dell'atto notificato, re- stando escluso che possa ricorrersi, a tali fini, proprio in ragione della menziona- 5 ta necessaria effettività, alla presunzione legale di conoscenza che fonda la stes- sa legittimità del meccanismo della notificazione nei casi in cui questa avvenga con meccanismi e modalità che prescindono da un diretto coinvolgimento del de- stinatario.
4. Nel caso di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 2014, n. 67, va dunque ribadito che grava sull'imputato l'onere di allegare indicazioni in ordine al momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva ed effettiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico di quest'ultimo le conse- guenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. Ebbene, in applicazione dei principi sopra richiamati, va evidenziato che il ricorrente afferma che egli sarebbe venuto a conoscenza della condanna a suo carico per guida in stato di ebbrezza in occasione della partecipazione ad una ga- ra d'appalto cui aveva partecipato ed in occasione della quale aveva dichiarato, inconsapevolmente, di essere privo di pregiudizi penali. E la prova della propria inconsapevolezza nella falsa dichiarazione risiederebbe nel fatto- secondo sem- pre quanto si afferma in ricorso- che anche se egli avesse dichiarato l'esistenza del precedente penale in questione ciò non avrebbe comportato la sua esclusione dalla gara. Come si vede, dunque, si tratta di affermazioni di natura assolutamente congetturale. Ed a fronte di queste il provvedimento impugnato non si limita, come lamenta il ricorrente, ad opporre la mera ritualità dell'intervenuta notifica (il che, come visto, avrebbe potuto fare solo se la stessa fosse avvenuta a mani proprie), ma illustra delle modalità di notifica che nel caso concreto paiono tali da far ritenere acquisita, in capo all'interessato, la conoscenza "tempestiva" ed "effettiva" dell'atto notificatogli. Il ricorrente non nega, infatti, di avere eletto domicilio in Alfonsine (RA) presso la sede della società. Ed è qui che, come si rileva nel provvedimento im- pugnato, gli veniva tentata la notifica del decreto penale di condanna: Ma il Ma- riani non vi veniva reperito. Si procedeva, perciò, all'immissione dell'avviso in cassetta e al deposito del plico presso l'ufficio postale di Ravenna, dandosi avviso di ciò con raccomandata. Orbene, presso l'ufficio postale in data 28/11/2014, la raccomandata ve- niva ritirata da persona delegata al ritiro. Il punto dirimente è questo. 6 Il plico presso l'ufficio postale -come rileva il provvedimento impugnato- non può che essere ritirato o dal diretto interessato ovvero da un soggetto muni- to di una sua delega, che viene espressamente identificato. Diversamente, il AN avrebbe dovuto denunciare prima e provare poi che l'ufficiale postale si fosse reso colpevole di un falso. Pare evidente, dunque, che il AN, anche se, a dargli credito, eviden- temente non lo ricorda, avesse rilasciato una delega al ritiro di quella che -si ba- di- non era corrispondenza della società, ma sua personale. Appare, perciò, priva di rilievo la tesi del ricorrente che lo stesso risiedeva in altra città e che la società aveva grandi dimensioni, numerosi dipendenti e una grande mole di posta. La scelta di dichiarare il domicilio presso la società è stata sua e, come lo- gicamente si evidenzia nel provvedimento impugnato, la mancata registrazione della posta in entrata dipende dalla circostanza che non si trattava di posta della società ma di posta indirizzata al ricorrente persona fisica presso la società. Del resto nemmeno la raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito risul- tava annotata. Pertanto nel particolare caso, tenuto conto che il ricorrente ha espressa- mente delegato il ritiro della raccomandata e gli è stata inviata anche una secon- da raccomandata che comunicava il deposito dell'atto, paiono esservi molteplici elementi che depongono per la sua effettiva conoscenza dell'atto. In tal senso, pare evidente al Collegio che la nomina di un delegato sia equiparabile a quella di un domiciliatario. Opinare diversamente, evidentemente, significherebbe che ogni qual volta venga operata una notifica a mezzo di deposito presso l'ufficio postale, bastereb- be delegare un terzo al ritiro per sostenere la mancata prova della conoscenza dell'atto.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzella Vincenzo Romis Meais Depositata in Cancelleria Oggi, 20179 MAR. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Corra