Sentenza 30 gennaio 2009
Massime • 1
L'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale può essere rigettata solamente quando il giudice abbia conseguito certezza, sulla base di dati fattuali concreti e non di mere ipotesi congetturali, in ordine alla "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento da parte dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2009, n. 21712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21712 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 30/01/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 46
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 035617/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US OB, N. IL 15/07/1968;
avverso ORDINANZA del 14.03.2007 CORTE DI APPELLO di TRIESTE;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Mario Fraticelli, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
US RO ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Trieste il 14 marzo 2007 aveva rigettato l'istanza da lui proposta per conseguire la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emesse nei suoi confronti da quel Tribunale il 6 ottobre 2003. La corte territoriale aveva pronunciato in sede di rinvio da questa Corte, che aveva annullato la precedente ordinanza del 19 gennaio 2005 di analogo tenore, emessa sulla base del testo previgente la novella del 22 aprile 2005, n. 60, rinviando per nuovo esame inteso a verificare se l'attuale ricorrente avesse comunque conseguito l'effettiva conoscenza della sentenza contumaciale, del cui estratto era stata inutilmente tentata la notificazione a mezzo posta presso l'indirizzo ove all'epoca il condannato risultava risiedere, ma che in effetti aveva abbandonato, essendosi separato dalla moglie, che a suo dire aveva assunto l'obbligo di dargli notizia della posta a lui indirizzata, obbligo inadempiuto.
Con il provvedimento impugnato la corte territoriale espone di aver ascoltato il coniuge separato del US, signora OS UI, che aveva sostenuto di aver consegnato al marito, con tutta la posta a lui indirizzata, anche l'avviso di deposito della raccomandata contenente l'estratto contumaciale, anche se non ne aveva sicura memoria.
Dalla deposizione della donna i giudici del merito avevano tratto il convincimento che dovesse ritenersi ragionevole che il US avesse ricevuto l'avviso di deposito del plico raccomandato contenente l'estratto della sentenza contumaciale, scegliendo di non ritirarlo. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il US, deducendone l'erroneità per violazione di legge, atteso che la corte territoriale aveva ritenuto, sulla base di una mera presunzione anziché di prova certa ed inequivoca come era doveroso, che al US fosse stato consegnato il cedolino con cui gli si dava avviso del deposito presso l'ufficio postale del plico a lui indirizzato. Il ricorso è fondato, atteso che, come aveva già rilevato questa Corte con la sentenza n. 390106 del 2 febbraio 2006 (disponendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del 19 gennaio 2005), ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modifiche con la L. 22 aprile 2005, n. 60, l'imputato è restituito nel termine salvo che "abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione". Ciò vuol dire che per rigettare l'istanza di restituzione nel termine il giudice competente deve aver conseguito certezza assoluta in ordine "all'effettiva conoscenza", tanto che la norma prescrive all'Autorità Giudiziaria il compimento di "ogni necessaria verifica". Il provvedimento impugnato fonda invece la decisione su un'ipotesi congetturale non connotata da certezza, affidata com'è ai ricordi più che approssimativi della signora OS, nonostante il dato fattuale accertato fosse nettamente collidente. Infatti l'ordinanza impugnata afferma che all'epoca il US non era più residente nel luogo ove era stata tentata la notifica a mezzo posta, dando contezza della circostanza che comunque all'epoca il ricorrente era ricoverato in ospedale, e perciò era certamente nell'impossibilità di provvedere personalmente al ritiro del plico. I suddetti elementi di fatto avrebbero dovuto indurre la corte territoriale ad accogliere l'istanza di restituzione in termini, ovvero a dare motivata e convincente giustificazione del perché, invece, ad onta di quanto appariva, potesse ritenersi che il US avesse comunque conseguito "l'effettiva conoscenza" di cui all'art.175 cpv. c.p.p.; il provvedimento impugnato si limita invece ad un'affermazione apodittica, eminentemente congetturale, che per un verso non consente di percepire la ratio della decisione, per l'altro collide apertamente con la prescrizione legale di cui al comma 2 dell'articolo del codice di rito testè citato. Dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata risulta infatti che la certezza che la legge prescrive non era stata conseguita, e comunque il dubbio sul punto non poteva che essere risolto in favore dell'imputato. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto testè enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2009