Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2011, n. 39369
CASS
Sentenza 21 settembre 2011

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Massime1

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, la prova dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato del procedimento non può essere desunta dall'avvenuta notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il suo domicilio a mani di persona addetta al suo servizio.

Commentario1

  • 1Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019

    Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2011, n. 39369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39369
Data del deposito : 21 settembre 2011

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