Sentenza 21 settembre 2011
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, la prova dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato del procedimento non può essere desunta dall'avvenuta notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il suo domicilio a mani di persona addetta al suo servizio.
Commentario • 1
- 1. Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2011, n. 39369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39369 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/09/2011
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 1258
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 49097/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE ES N. IL 08/12/1963;
avverso l'ordinanza n. 191/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 22 settembre 2010 la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'istanza proposta da RE AN al fine di ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Velletri il 18 novembre 2008. Ha rilevato quel collegio che il decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato all'imputata presso il domicilio, a mani di persona addetta al suo servizio.
Ha proposto ricorso per cassazione la AN, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce che la consegna dell'atto da notificare a mani della colf non garantisce la sua effettiva conoscenza da parte del destinatario.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 175 c.p.p., comma 2 prescrive che l'imputato condannato in contumacia sia restituito nel termine per proporre impugnazione, salvo il caso in cui abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire, ovvero a proporre impugnazione. Non vale, pertanto, a privare di fondatezza l'istanza di restituzione il fatto che gli atti siano stati regolarmente notificati nel rispetto delle norme codicistiche, richiedendosi invece la prova che l'imputato abbia avuto "effettiva" conoscenza del procedimento e/o del provvedimento emesso a suo carico: prova che, all'evidenza, non può ritenersi acquisita neppure per via indiziaria nel caso in cui la notifica della vocatio in iudicium non abbia raggiunto l'imputato personalmente, ma sia stata effettuata a mani di persona addetta alla casa.
Se la conoscenza giuridica prodottasi attraverso la rituale notifica del decreto di citazione a giudizio fosse ipso ture parificabile alla conoscenza effettiva, sarebbe vanificata la disposizione di legge invocata dalla AN, il cui presupposto consiste per l'appunto nella formale validità delle notifiche eseguite;
al riguardo non sarà inutile ricordare che il testo attuale dell'art. 175 c.p.p., comma 2 è stato introdotto dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17,
convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, a seguito delle numerose condanne emesse a carico dello Stato italiano dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo a motivo dei processi celebrati in absentia, ritenuti in contrasto coi principi canonizzati nell'art. 6 della Convenzione.
L'ordinanza impugnata, che non ha tenuto conto dei suesposti principi, deve conseguentemente essere annullata con rinvio alla stessa Corte d'Appello di Roma per il prosieguo.
P.Q.M.
la Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011